CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 393/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché sul controricorsodi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteincidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE, SERGIO, elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ALOE' MARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentiincidentali- nonché sul controricorso di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitame nte agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3838/2017 depositatail 21/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con atto del 10-4-1998 il Banco di Napoli esercitò l’azione di responsabilità nei confronti di vari amministratori e sindaci per l’avvenuta esecuzionedi operazioni di finanziamento in contrasto con le regole di prudenza e senza adeguata valutazione del merito creditizio delle imprese e dei gruppi imprenditoriali sovvenzionati, con conseguente deterioramento della situazione patrimoniale della banca fino al necessario intervento pubblico di sostegno. In estrema sintesi, l’azione venne motivata: (a) quanto agli amministratori (con o senza deleghe poco importa rispetto alle norme pro tempore vigenti): (i) per l’omessa attenzione alle riserve contenute nelle relazioni predisposte per l’erogazione dei crediti, infine concessi senza criteri di economicità e di prudenza, (ii) per la mancanza di controllo sugli organi delegati e sul direttore generale, (iii) peruna generale carenza nell’attività di vigilanza di gestione e (iv) per la violazione delle più elementari –e come tali certamente esigibili - cautele nella gestione dell’attività creditizia in relazione a specifici gruppi imprenditoriali già in conclamata crisi, e purtuttavia ulteriormente finanziati; (b) quanto ai sindaci: (i) per i mancati controlli, nel periodo 1991- 1995, sull’assunzione dei rischi di credito, (ii) per il mancato adeguamento ai rilievi dell’organo di vigilanza, (iii) per le mancate verifiche circa la correttezza delle procedure di contabilizzazione e di rilevazione dei rischi, (iv) per il mancato controllo sugli impieghi e per la conseguente mancata trasmissione all’autorità di vigilanza dei rilievi da formulare.Radicatosi il contraddittorio anche in rapporto a terzi chiamati a scopo di garanzia, il Tribunale di Napoli, all’esito di una complessa istruttoria, ha (per quanto ancora qui interessa) accolto la domanda con la sentenza n. 10658del 2013, e condannato al risarcimento dei danni, in via tra loro solidale, i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (GenniBardi, Riccardo e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Walter e [OSCURATO:PERSONA]), liquidando il danno nella misura di 25 milioni EUR. Ha invero addebitato a tutti i citati convenuti il danno corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei crediti erogati e il prezzo di cessione alla neocostituita SGA (e in minor misura alla [OSCURATO:PERSONA], cessionaria di un ramo d’azienda comprendente crediti di alcune filiali). La sentenza, sottoposta a vari appelli, è stata – previa riunion e dei gravami -in parte riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale ha proceduto valutando, invece, le singole condotte in relazione ai finanziamenti accordati a ciascun gruppo societario: segnatamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]Graetz/[OSCURATO:PERSONA]. In tal guisa è giunta infine a determinare il danno per ciascuna operazione tenendo conto dell’importo di specifici finanziamenti concessi sulla base di delibere che non avrebbero dovuto essere adottate, ridotto della percentuale di svalutazione operata in sede di cessione e della quota attribuibile a responsabilità degli amministratori e dei sindaci che avevano a loro volta transatto la lite. Ha condannato quindi la compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]-Sai a tenere indenne il convenuto [OSCURATO:PERSONA] nei limiti del massimale di polizza e, all’esito di distinte declaratorie di improcedibilità o di inammissibilità di impugnazioni incidentali, ha regolato le spese di lite come da dispositivo. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA], con quindici motivi, e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi, da [OSCURATO:PERSONA], con dieci motivi, da [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, dagli eredi Millemaci, con cinque motivi, da [OSCURATO:PERSONA], con otto motivi, da [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, da [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, e da [OSCURATO:SOCIETA]-Sai, con tre motivi. Ai ricorsi hanno replicato, con altrettanti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i soggetti in epigrafe indicati, nonché, quanto al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]-Sai, il [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta ha proposto un ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato in relazione alla suddetta compagnia assicuratrice. Sono state infine depositate diverse memorie. Ragioni della decisione I. -I motivi di ricorso. L’estrema complessità della controversia consiglia di dar conto innanzi tutto dei motivi di ciascun ricorso, distinguendo i ricorrenti per gruppi: amministratori, sindaci ed enteassicuratore. II. –Gli amministratori. La posizione degli amministratori ruota attorno al r icorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. Questo ricorso consta di quindici motivi. III. -Col primo, il ricorrente denunzia la v iolazione degli artt. 75, 99, 102 e 112 cod. proc. civ., 2697 e 2392 cod. civ. perché l’azione di responsabilità era stata autorizzata dall’assemblea del Banco di Napoli in relazione al periodo “dal 1-7-1991 al 16-1-1995”, con la conseguenza che – egli dice - la condotta degli amministratori non sarebbe stata punto valutabile con riguardo a fatti desunti da deliberazioni successive, segnatamente risalenti al 27-4-1995. Ciò in quanto l’assemblea del Banco aveva sì autorizzato, nell’agosto 1997, l’estensione dell’azione di responsabilità anche ad altri amministratori e sindaci rispetto a quelli all’inizio indicati, ma senza alcuna modifica dell’oggetto dell’azione stessa; il quale dunque si sarebbe dovuto ritenere sempre definito dall’orizzonte temporale indicato dalla deliberazione autorizzativa originaria. Col secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 2392, 2697 cod. civ., 99, 100, 102 e 116 cod. proc. civ. poiché, omettendo di esaminare fatti decisivi, la corte d’appello avrebbe fondato la responsabilità sulla scorta della sola valutazione ex ante , e quindi trascurato, invece, il buon esito dell’attività di recupero dei crediti deteriorati da parte della SGA cessionaria. Col terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 1223 cod. civ. in relazione ai principi generali della compensatio lucri cum damno, avendo la sentenza liquidato il danno cristallizzandolo dinanzi alla gestione della SGA, anziché spingersi a considerare anche i risultati favorevoli conseguiti da tale società e fruiti dall’istituto danneggiato sotto specie di dividendi o di più alto valore dellapartecipazione. I restanti dodici motivi d el ricor so principale attengono a vizi processualiasseritamente tali da inficiare la condanna alle spese di lite. Specificamentesi assume: -col quarto motivo, la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello dichiarato improcedibile un appello incidentale di esso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di alcuni dei terzi chiamati (Ingravalle, Cerasuolo, Cuomo, Triunfo, Giovannini e Cavallo), che viceversa non era stato proposto; - col quinto motivo, la v iolazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la corte medesima condannato ingiustamente esso appellante alle spese, in forza di quanto sopra e in difetto di soccombenza, in favore dei suddetti chiamati; -col sesto motivo, in subordine, la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in relazione alla condanna alle spese inflitta a [OSCURATO:PERSONA], quanto ai soggetti indicati, anche in relazione al giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza parziale confermata in appello e passata in giudicato;-col settimo mezzo, ancora la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello dichiarato inammissibile un appello incidentale del medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di alcuni altri terzi chiamati (Fois, Dettori, Pepe, Minucci, eredi Ventriglia ed eredi Millemaci), che invece non era stato proposto; -con l’ottavo mezzo, la connessa violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la corte medesima condannato ingiustamente l’appellante alle spese, in forza di quanto sopra e in difetto di soccombenza, in favore dei suddetti chiamati; -col nono mezzo, i n subordine, la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in relazione alla condanna alle spese inflitta anche in relazione al giudizio di primo grado, in mancanza di un motivo specifico di impugnazione; -col decimo motivo, ancora in subordine, la violazione dell’art. 97 cod. proc. civ., essendo stato post o a carico di [OSCURATO:PERSONA] – che era uno dei cinque chiamanti – l’intero importo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado,anziché la sola quinta parte delle stesse; - con l’undicesimo motivo, a ncora in subordine, la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014,per avvenuta duplice liquidazione del compenso alle parti Dettori e Fois nonostante l’identità di posizione processuale e di collegio difensivo; - col dodicesimo motivo, sempre in subordine, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. rispetto alla dichiarazione di improcedibilità di un appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi Millemaci, appello mai proposto anche in considerazione dell’essere stati, codesti, convenuti da [OSCURATO:PERSONA]; - col tredicesimo motivo, s empre in su bordine, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per essere avvenuta la suddetta condanna alle spese in difetto di soccombenza; - col quattordicesimo mezzo, ancora in via subordinata, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. a proposito della dichiarazione di improcedibilità di un appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appello mai proposto anche in considerazione dell’essere stato, codesto, evocato da [OSCURATO:PERSONA]; - infine, col quindicesimo mezzo, s empre in subordine, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per essere stata pronunciata la suddetta condanna alle spese in difetto di soccombenza. IV. - Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 75, 99, 102 e 112 cod. proc. civ., 2697 e 2392 cod. civ. perché l’azione di responsabilità era stata autorizzata dall’assemblea del Banco di Napoli in relazione al periodo “dal 1-7-1991 al 16-1-1995”, sicché la corte d’appello non avrebbe considerato i limiti oggettivi dell’autorizzazione assembleare rispetto a fatti cristallizzati sino alla data in questione. Col secondo è dedotta la violazione degli artt. 75, 99, 102 e 112 cod. proc. civ., 2392 cod. civ. perché, omettendo l’esame di fatti decisivi, la corte d’appello avrebbe riconosciuto la responsabilità del ricorrente in relazione alla deliberazione del 13-12-1994, nonostante il suo allontanamento al momento dell’esame della pratica creditizia incriminata. Col terzo motivo è dedotta la v iolazione degli artt. 2392, 2697 cod. civ., 99, 100, 102 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza, omettendo l’esame di fatti decisivi, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per scelte gestorie assunte in modo informato, senza appropriata considerazionedel parametro di diligenza. Col quarto motivo, infine, è dedotta la violazione degli artt. 1223 e 1326 cod. civ. e dei principi in tema di compensatio lucri cum damno, avendo la corte territoriale trascurato di considerare l’esito favorevole della gestione della SGA ai fini della stima del risarcimento, fatta su base equitativa nonostante la residualità di tale criterio. V. - Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in otto motivi.Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 112,183 e 184 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per extrapetizione, essendo stata pronunciata condanna in relazione al finanziamento erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]., fatto storico che [OSCURATO:PERSONA] afferma diverso da quello (finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA] .) per il quale egli sarebbe stato convenuto in giudizio dal Banco di Napoli. Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 163, 164, 183 e 184 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello respinto l’eccezione di nullità (per indeterminatezza) della citazione introduttiva del giudizio di primo grado dando rilievo a scritti difensionali successivi alle deduzioni istruttorie. Col terzo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2392 cod. civ. per difetto di interesse ad agire e comunque per difetto del danno in relazione al finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA]., danno che il Banco di Napoli, anche nella comparsa conclusionale d’appello, aveva esposto di non aver subito. Col quarto mezzo si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2392 cod. civ. e 132 cod. proc. civ. perché la corte d’appello non avrebbe comunque affrontato il nodo dell’apporto causale di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione di tale ipotetico danno, così decidendo con motivazione solo apparente. Col quinto motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2392 cod. civ. e 132 cod. proc. civ. perché la sola inopportunità della scelta gestionale, sottolineata dalla corte territoriale quanto al finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA], non basterebbe ai fini d ella pronuncia di responsabilità, ove non accompagnata dalla violazione da parte dell’amministratore di doveri specifici o da dolo o colpa nell’adempimento del mandato. Col sesto mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1227 e 2392 cod. civ. per mancanza di nesso causale nell’individuazione e nella quantificazione del danno risarcibile in rapporto alla quota del debito eventualmente ascrivibile a colpa di [OSCURATO:PERSONA]. Col settimo mezzo si denunzia la violazione degli artt. 1126, 2932 e 2697 cod. civ. per insussistenza dei presupposti della liquidazione equitativa del danno. Infine, con l’ottavo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine al rigetto delle sue riconvenzionali come conseguenza dell’accoglimento della domanda attorea. VI. - Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2932 (recte, 2392) e 2697 cod. civ., 99, 100, 102 e 116 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione della sentenza nella parte in cui è stata affermata la sua responsabilità nonostante l’assenza di segnali di allarme nei pareri favorevoli all’adozione delle delibere adottate, e nonostante fosse stato infine indirettamente dimostrato, per i risultati conseguiti nel prosieguo dell’attività di recupero del credito, che la decisione di concedere i finanziamenti non era né imprudente né frutto di errore valutativo. Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1223 cod. civ. in relazione ai principi generali della compensatio lucri cum damno, avendo la sentenza omesso di considerare la circostanza del recupero integrale del credito da parte della SGA, alla quale era stato ceduto. Col terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1304, 2055, 2392, 2697 cod. civ. avendo la sentenza omesso di accertare l’effettivo importo transatto da alcuni condebitori a fronte dell’obbligazione solidale, così impedendo agli altri di esercitare la facoltà di avvalersi del rimedio dell’art. 1304; e ancora omesso di accertare le effettive responsabilità dei singoli componenti del c.d.a. transigenti onde graduare le rispettive quote di debito ai fini del debito residuo gravante sugli altri.VII. –Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due mezzi. Col primo si assume la violazione degli artt. 2392 e 2697 cod. civ. e 99, 100, 102 e 116 cod. proc. civ. perché, omettendo l’esame di fatti decisivi, la corte d’appello avrebbe imputato al ricorrente scelte gestionali e modalità e circostanze delle stesse, anziché la mancata osservanza di doveri di diligenza, così invadendo il principio di insindacabilità del merito delle decisioni di gestione. Col secondo nuovamente si eccepisce la violazione dell’art. 1223 cod. civ. in relazione ai principi generali della compensatio lucri cum damno, avendo la sentenza omesso di considerare la circostanza del recupero integrale del credito da parte della SGA, alla quale era stato ceduto. VIII. –I sindaci. Il gruppo di ricorsi incidentali dei sindaci trova come più corposo quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricorso si articola in dieci motivi. Il primo deduce l’omesso esame di fatti decisivi con riferimento al nesso di causalità tra le omissioni imputate ai sindaci e i danni causati dagli amministratori. In particolare, la sentenza avrebbe omesso di prendere in esame il fatto, decisivo e discusso tra le parti, della presenza del delegato della Banca d'Italia alle riunioni del c.d.a. del 13-12-1994 e del 27-4-1995, nella prospettiva della sua idoneità a rendere causalmente inefficiente la mancata segnalazione dei sindaci alla Banca d'Italia delle irregolarità compiute dagli amministratori in tali adunanze. Il secondo denunzia la violazione degli artt. 1223 e 2407 cod. civ. e del principio giurisprudenziale di regolarità causale, in quanto l'omesso esame del nesso di causalità avrebbe rifluito sull’applicazione dell'art.1223 cod. civ. nella parte in cui circoscrive il dannorisarcibile alle lesioni configurabili quali conseguenze dirette della condotta tenuta dall'autore dell'illecito, nonché sull’applicazione dell'art. 2407 cod. civ. nella parte in cui subordina la responsabilità concorrente dei sindaci alla dimostrazione che ragionevolmente e secondo l'id quod plerumque accidit il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero diligentemente vigilato. Nel terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2391, 2393, 2408 e 2409 cod. civ. nel testo vigente ratione temporis, perché tali norme non permettevano ai sindaci di sollecitare l'autorità giudiziaria, né di convocare autonomamente l'assemblea dei soci per informarli di fatti censurabili compiuti dagli amministratori. La sentenza sarebbe in tal senso censurabile per non aver considerato che i poteri di reazione a disposizione dei sindaci all'epoca dei fatti, in presenza di irregolarità degli amministratori, non corrispondevano a quelli previsti dal sistema normativo vigente, in quanto solo a partire dalla riforma del diritto societario del 2003 i sindaci sono stati dotati di strumenti d'intervento aventi una reale capacità impeditiva del danno cagionato da specifiche operazioni poste in essere dagli amministratori.Il ricorrente rammenta che negli anni in questione (1994-1995) (i) le delibere consiliari erano impugnabili dai sindaci solo per conflitto d'interessi; (ii) i sindaci non potevano esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, perché all' epoca tale potere spettava solo all'assemblea dei soci; (iii) infine, l'attivazione del controllo giudiziario sulla gestione presupponeva che le gravi irregolarità riguardassero non solo il comportamento degli amministratori, ma anche dei sindaci; di conseguenza i sindaci, in quanto coautori dell' illecito, non erano legittimati neppure a promuovere il controllo giudiziario, la cui iniziativa competeva (art. 2409 cod. civ.) solo ai soci e al pubblico ministero. Ben vero il ricorrente soggiunge che in effetti, secondo parte della dottrina, i sindaci anche nel vigore delle vecchie norme potevano presentare un esposto al pubblico ministero onde sollecitarlo ad avviare il controllo giudiziario. Ma sottolinea che tale condizione corrispondeva, secondo la prevalente opinione, non a d un obbligo dei sindaci bensì al massimo a una mera facoltà, come tale non suscettibile di responsabilità in caso d'omissione.Colquarto mezzo [OSCURATO:PERSONA] ascrive alla sentenza la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2407 cod. civ. e dei principi generali in materia di risarcimento del danno civile, nella parte in cui è prevista la prova del nesso di causalità a carico di chi agisce per il risarcimento; tale prova egli sostiene che la banca non avrebbefornito. Ancora nel quinto motivo deduce la violazione degli artt. 1223 e 2407 cod. civ. edel principio giurisprudenziale di regolarità causale che governa l'imputazione del danno in materia di responsabilità concorrente dei membri del collegio sindacale, giacché in ogni caso la responsabilità dei sindaci non avrebbe potuto essere affermata nel caso concreto, per l'impossibilità dei sindaci d'impedire gli eventi dannosi in esame. Invero sostiene che, quanto al danno costituito dalla nuova liquidità accordata con la delibera del c.d.a. del 13-12-1994, sarebbe stata tecnicamente inammissibile, per incompatibilità, l’affermazione di una responsabilità concorrente dei sindaci, visto che perfino nel sistema vigente non esiste norma che consenta ai sindaci di provvedere direttamente nei confronti delle attività o delle persone degli amministratori; il che sta a significare che nel concreto non sarebbe stato concepibile per i sindaci adottare delle valide misure di contrasto degli illeciti degli amministratori, per inesistenza di un lasso di tempo minimo corrente tra la delibera illegittima del c.d.a. e il momento produttivo del danno. Di contro il ricorrente assume che, quanto al danno costituito dall'aumento dell'esposizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. tra il 27-4-1995 e il 30-6-1996, sebbene esistendo in tal caso il suddetto tempo minimo di reazione, la domanda risarcitoria si sarebbe dovuta disattendere per difetto di prova del nesso causale da parte dell'attrice. Col sesto motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione dell'art. 1226 cod. civ. per illogicità manifesta del criterio equitativo adottato dalla sentenza di appello ai fini della determinazione del danno risarcibile, non essendo stato osservato il principio per cui il ricorso a valutazioni di tipo equitativo è ammissibile solo in caso d'impossibilità, oppure di estrema difficoltà, di procedere a una stima esatta del danno a causa di fattori oggettivi. Col settimo motivo egli deduce l’omesso esame di fatti decisivi relativamente ai finanziamenti al gruppo Crispino, per i quali la sentenza avrebbe riconosciuto la responsabilità di amministratori e sindaci per la concessione di nuova finanza senza esaminare il fatto storico se con la delibera del c.d.a. del 13-12-1994 vi fosse stata effettivamente concessione di nuova finanza e in quale misura. Con l’ottavo mezzo torna sul profilo della responsabilità , deducendo la violazione dell'art. 2403 cod. civ. e dei principi che definiscono l'ampiezza e i caratteri del controllo del collegio sindacale sugli atti degli amministratori: egli sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente addebitato ai sindaci nei rapporti interni con gli altri obbligati solidali una quota di responsabilità doppia di quella degli amministratori non delegati. Col nono mezzo è dedotta la violazione dell'art. 2393 cod. civ. nella parte in cui subordina il promovimento dell'azione sociale di responsabilità alla previa delibera assembleare, così configurando una condizione dell'azione il cui difetto andava rilevato d'ufficio dal giudice. Anche in tal caso, come per quelli analoghi degli altri ricorrenti, si assume che la delibera di autorizzazione aveva circoscritto il promovimento dell’azione di responsabilità a un periodo temporale ben delimitato (al 16-1-1995), mentre la responsabilità del ricorrente era stata affermata in relazione ad atti degli amministratori collocabili in data successiva. Infine nel decimo mezzo il ricorrente sostiene che con la cassazione della sentenza impugnata la statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di merito diventerebbe ingiusta, sì da comportare invece la condanna alle spese della sola banca. IX. –Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in otto motivi.Il primo è nel senso della violazione o falsa applicazione degli artt.75, 99, 102 cod. proc. civ., 2393 e 2407 cod. civ., per non avere la corte territoriale considerato che la delibera di autorizzazione al promovimento dell’azione di responsabilità aveva circoscritto il periodo temporale di riferimento fino al 16-1-1995, mentre la responsabilità del ricorrente era stata affermata in relazione alla delibera del c.d.a. del 27- 4-1995, quanto al finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il secondo, anche in adesione al corrispondente motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è nel senso della violazione o falsa applicazione degli artt. 2392 e 2697 cod. civ. e dell’omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte d’appello riconosciuto la responsabilità degli stessi sindaci secondo un giudizio ex ante, senza considerare la fruttuosa attività di recupero del credito posta in essere dalla SGA, che avrebbe dovuto indurre a ritenere le delibere consiliari assunte senza atteggiamento imprudente e senza errori di valutazione. Il terzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2407 e 1223 cod. civ., e l’omesso esame di fatto decisivo, per avere l’impugnata sentenzamancato di qualificare la condotta di esso [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’incidenza causale rispetto ai presunti danni, da svolgere secondo un criterio controfattuale; in questa medesima prospettiva si lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso altresì di considerare che la presenza del delegato dell’autorità di vigilanza alle riunioni consiliari aveva determinato l’irrilevanza causale di qualsivoglia omissione ipoteticamente ascrivibile ai sindaci. Il quarto motivo, anche in adesione al corrispondente del sindaco [OSCURATO:PERSONA], denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2391, 2393 e 2409 cod. civ., poiché nella formulazione pro tempore vigente le dette norme non ponevano a carico dei sindaci obblighi di intervento a fronte di irregolarità imputabili agli amministratori, e il Banco di Napoli, violando gli oneri di allegazione e prova, non aveva individuato il nesso causale tra le omissioni imputabili ai sindaci e il danno lamentato.Il quinto motivo è nel senso della violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2407 e 2697 cod. civ.,avendo l’attrice mancato di assolvere l’onere probatorio in ordine al citato nesso di causalità. Il sesto motivo è nel senso della violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. avendo la corte del merito proceduto alla liquidazione equitativa del danno in difetto dei relativi presupposti, giacché il Banco di Napoli aveva certamente avuto – si dice - la possibilità di dimostrare il presunto danno ricorrendo alla stima dei singoli crediti oggetto di cessione. Il settimo mezzo, anche in adesione al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. a proposito dell’omessa valutazione dei risultati favorevoli conseguiti dalla SGA ai fini della compensatio lucri cum damno. Infine, l’ottavo motivo,anche in adesione a quello corrispondente della difesa di [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dei principi che, prima della riforma di diritto societario del 2003, definivano l’ambito di responsabilità del collegio sindacale. X. – Il ricorso incidentale degli eredi Millemaci consta di cinque motivi. Col primo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.2393 e 2407 cod. civ., 75, 99 cod. proc. civ., per non avere la corte territoriale considerato che la delibera di autorizzazione al promovimento dell’azione di responsabilità aveva circoscritto il periodo temporale di riferimento fino al 16-1-1995, mentre, anche in tal caso, la responsabilità del ricorrente era stata affermata in relazione alla delibera del c.d.a. del 27-4-1995. Col secondo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2392 cod. civ., 2407 e 1176 cod. civ., per avere la sentenza ricondotto le scelte ritenute imprudenti degli amministratori anche a responsabilità del collegio sindacale, in rapporto al deficit organizzativo della banca.Col terzo si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’essere stato Millemaci assente alle sedute del 29-9- 1992 e del 27-4-1995 e infine cessato dalla carica il 28-4-1995. Col quarto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2055 e 2407 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza ha addebitato il danno, poi quantificato equitativamente, per mancata denunzia all’autorità di vigilanza delle scelte azzardate degli amministratori, nonostante che le relative decisioni fossero state prese dal c.d.a. in presenza dello stesso delegato della Banca d’Italia, e nella parte in cui ha omesso invece di graduare le diverse responsabilità secondo i comportamenti adottati da ciascun sindaco, tenuto conto che Millemaci era stato giustappunto assente alle sedute del 29-9-1992 e del 27-4-1995. Il quinto motivo reitera la doglianza di v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., avendo la sentenza applicato il criterio equitativo di liquidazione del danno in difetto dei relativi presupposti, essendo il danno invece suscettibile di prova a onere del Banco di Napoli. XI. –L’ente assicuratore. Va separatamente dato conto del ricorso incidentale della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]-Sai, formulato sul capo della sentenza relativo alla garanzia azionata dalMancusi. Tale ricorso deduce, in tre motivi: -la violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 1917, 1322, 1362 e seg. cod. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della copertura assicurativa del convenuto [OSCURATO:PERSONA], poiché la sentenza avrebbe disatteso l’eccezione di non operatività della polizza ( per intervenuta cessazione del contratto e conseguente mancato pagamento del premio) senza considerare che era stato eccepito dall a società assicuratrice che la denuncia di sinistro era pervenuta dopo la scadenza della polizza, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a pag. 104 della comparsa conclusionale d’appello, aveva confermato tale fatto; sicché sarebbe stato semmai [OSCURATO:PERSONA], per l’appunto, a dover dimostrare che la copertura assicurativa permanesse egualmente, nonostante la denuncia fatta dopo la cessazione del contratto; -la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto l’art. 9 della polizza, valorizzato in contrario dalla corte d’appello, lungi dall’estendere la risarcibilità del danno anche ai sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto, aveva avuto la sola finalità di precisare il limite del massimale a prescindere dal numero dei sinistri, così come avrebbe dovuto evincersi se fosse stata rispettata l’interpretazione combinata delle clausole in rapporto all’art. 6; - la v iolazione degli artt. 1901 e 1917 cod. civ., non avendo la sentenza osservato il criterio per cui in caso di sinistro l’onere dell’assicurato non va limitato alla dimostrazione di avvenuto pagamento del premio, ma si estende alla prova del pagamento tempestivo rispetto alla scadenza convenuta, nella specie collocabile al 14-1-1998. XII. – A fronte del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA], dopo averne eccepito l’inammissibilità per violazione del criterio di autosufficienza quanto all’esposizione dei fatti e per immutazione della linea difensiva adottata nel giudizio di merito, ha propostoun unico motivo di ricorso incidentale condizionato , con cui si duole della violazione degli ar tt. 2697 cod. civ. e de li artt. 112, 184 e 345 cod. proc. civ., essendo stata esaminata una clausola negoziale asseritamente contenuta in un contratto non prodotto tempestivamente dalla medesima Unipols.p.a. XIII. –Considerazioni della Corte . È necessario prendere le mosse dal ricorso principale (ricorso [OSCURATO:PERSONA]), che pone questioni in parte comuni a molti dei ricorsi incidentali. XIV. –Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. (i) Il primo motivo di questo ricorso è comune al primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], al nono del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], al primo di quello di [OSCURATO:PERSONA] e al primo di quello degli eredi Millemaci. Si censura la sentenza per aver deciso in carenza della condizione dell’azione dettata dalla delibera autorizzativa di cui all’art. 2392 cod. civ., poiché l’estensione dell’azione di responsabilità ad altri amministratori e sindaci rispetto a quelli inizialmente indicati dall’assemblea del Banco sarebbe stata disposta senza modifica dell’oggetto, unicamente riferito al periodo dal 1-7-1991 al 16-1-1995. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro nella sua genericità infondato rispetto a quel che emerge dalla sentenza d’appello. (ii) Èopportuno richiamare, in premessa, alcuni essenziali principi. Per la deliberazione con la quale l'assemblea autorizza l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori a norma dell'art. 2393 cod. civ. non è richiesta una specifica motivazione volta a illustrare le ragioni che giustificano la scelta. Il che tuttavia non implica che tale deliberazione non sia censurabile, non solo sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata, ma anche per aspetti concernenti il suo contenuto (v. Cass. Sez. 1 n. 13169- 05). La deliberazione invero è considerata come elemento indispensabile per la legittimazione di colui che, in qualità di legale rappresentante della società, agisce nel processo. La sua esistenza, come per qualsiasi altro elemento destinato a dimostrare l'esistenza di poteri a ciò associati, deve essere vagliata dal giudice anche d'ufficio. Nondimeno, mancando un’espressa e contraria disposizione di legge, è da ammettereanche la possibilità che la deliberazione di cui si parla non vengaformalmente prodotta in causa, ogni qual volta non vi sia contestazione tra le parti in ordine alla sua esistenza, onde la si possa considerare pacifica. Viceversa, se vi sia contestazione in ordine alla esistenza della medesima ovvero sulla sua estensione contenutistica, grava sullo stesso legale rappresentante della società attrice l'onere di dimostrare che l'azione di responsabilità è stata debitamente deliberata dall'assemblea, così da mettere il giudice in condizione di eseguire il necessario accertamento (v. Cass. Sez. 1 n. 9090-03, Cass. Sez. 1 n. 9904-00). (iii) Nel caso concreto emerge dalla sentenza che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano lamentato non essersi il tribunale pronunciato sulla nullità della delibera assembleare del 7-8-1997 e, in subordine, sulla questione dell’”eccesso di mandato” costituente “il presupposto processuale stabilito dall’art. 2393 c.c.”. La questione della nullità non risulta più coltivata. Lo è invece quella dell’eccesso di mandato. Non è specificamente indicato, tuttavia, nel ricorso, a cosa concretamente codesto profilo fosse stato consegnato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla corte d’appello. A ogni modoè risolutivo osservare che l’impugnata sentenza ha escluso, in maniera anche alquanto categorica,che fosse effettivamente riscontrabile un eccesso di mandato, e lo ha fatto interpretando il connotato dispositivo delle deliberazioni: “non essendo stati posti limiti (e né tanto meno indicati dagli appellanti) all’azione di responsabilità”. Era quindi era onere del ricorrente principale (così come degli altri ricorrenti incidentali) specificare innanzi tutto quale fosse l’esatto e completo contenuto delle deliberazioni alle quali il rispettivo motivo di ricorso, sempre nella dichiarata prospettiva dell’eccesso di mandato, sarebbe stato da ancorare. E questo perché l’apparenza della deliberazione, quanto alle parti trascritte nel ricorso, è compatibile con un’esegesi involgente la semplice e mera estensione soggettiva dell’azione. (iv) Ora è da dire che le deliberazioni assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v. Cass. Sez. 1 n. 27387-05, Cass. Sez. 1 n. 375-18), e la corte d’appello, nel dichiarare che complessivamente non erano stati posti limiti (oggettivi) all’azione di responsabilità, ha mostrato di considerare proprio il contenuto anzidetto delle deliberazioni a monte dell’azione stessa, interpretandolo in senso difforme da quanto predicato dai ricorrenti; sicché non solo non può il ricorrente per cassazione limitarsi, in casi simili, a prospettare una diversa interpretazione dell’atto a fronte di quanto ritenuto il giudice del merito, ma soprattutto non può -neppure in astratto - investire questa Suprema Cortedella corrispondente questione senza rendere specifico il motivo di doglianza sul piano dell’oggetto materiale, ove il senso delle deliberazioni richiamate non si possa apprezzare dal diretto esame del loro contenuto eventualmente discendente dalla motivazione della sentenza. Vi osta il principio per cui il motivo di ricorso, col quale si assume esistente un vizio genetico dell’azione di responsabilità in rapporto al contenuto dispositivo della deliberazione autorizzativa di cui all’art. 2393 cod. civ., è inammissibile ove sia semplicemente filtrato, come nella specie, - in modo oltre tutto generico e incompleto (volta che dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA] si apprende che il dispositivo formale del deliberato non aveva affatto richiamato altre precedenti decisioni) -dalla personale contraria esegesi della parte rispetto a quella sostenuta dal giudice del merito. (v) Ne segue che il motivo, per la sua genericità, non può che essere disatteso. Esso d’altronde muove da un presupposto –quello secondo cui i l deliberato della precedente assemblea avesse indicato il periodo 1-7- 1991/16-1-1995 come diretto a delimitare l’oggetto della azione – niente affatto giustificato dalla parziale trascrizione della delibera. La quale è ben compatibile con la diversa conclusione, fatta propria dalla corte d’appello, per cui l’indicazione temporale era stata finalizzata esclusivamente a individuare i soggetti nei confronti dei quali agire (“coloro che hanno ricoperto la carica di Ad e di Dg nel periodo (..) ”): individuazione che poi, con la nuova delibera (del 1997), è stata estesa “agli altri amministratori e sindaci”, in modo coerente con l’esclusione di ogni riferimento al periodo di espletamento delle funzioni , evidentemente non più necessario.(vi) Il secondo motivo, equivalente al primo motivo di Somogyi (in parte qua) e al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché, di nuovo nella sua genericità, impinge nella questione di fatto, essendo diretto a una sostanziale riletturadella vicenda in esame . È poi anche infondato nella tesi che ne fa da supporto. Il ricorrente premette che le pratiche di affidamento per le quali è stata ritenuta la responsabilità provenivano da pregresse concessioni di fido rispetto alla data di assunzione della sua carica amministrativa, fatto peraltro non in discussione, avendolo la stessa corte d’appello rettamente considerato. La sostanza della censura è che la corte d’appello, purrettamente stabilendo il parametro di giudizio mediante riferimento a una valutazione della condotta degli amministratori da fare ex ante, avrebbe errato nel non apprezzare la circostanza (asseritamente decisiva) che, dopo la cessione dei crediti alla SGApartecipata, erano stati conseguiti risultati favorevoli per effetto dell’attività di recupero dei crediti stessi ; cosa che aveva contribuito – si dice ancora – a incrementare il valore della partecipazione del Banco di Napoli nella SGA. La corte d’appello avrebbe così fondato, “senza il necessario approfondimento, la responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul principio secondo il quale l’errore dell’amministratore di banca non deve essere valutato ex post, bensì ex ante, anche quando risulta indirettamente dimostrato che per i risultati conseguiti in prosieguo dall’attività di recupero del credito la decisione dell’amministratore non era né imprudente, né frutto di errori di valutazione”. (vii) Deve essere precisato che la corte partenopea ha ritenuto sussistente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla deliberazione del c.d.a. con la quale era stata approvata l’ennesima ampia concessione di fido,in violazione delle regole di prudenza e di corretta gestione, ai gruppi societari partitamente infine indicati. Sul temaè stato già elaborato il principio per cui gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati (v. Cass. Sez. 1n. 23632-16). A tale principio va data continuità, e ciò sta a significare che l’esito di quelle eventuali azioni non è in generale rilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità. (viii) In coerenza con tale insegnamento la corte territoriale, ampiamente argomentando, ha ritenuto che nella specie la concessione di credito era avvenuta – per l’appunto - senza rispetto dei criteri di economicità e di prudenza, sicché ne era derivato un danno per il Banco di Napoli, consistente nella svalutazione del portafoglio crediti e nella drastica riduzione della capacità gestionali e di investimento. La base dell’attuale censura del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (censura comune agli altri ricorrenti incidentali indicati sopra) è costituita dal “notorio” successivo andamento favorevole dell’attività di recupero dei crediti da parte della SGA partecipata dal Banco, che comproverebbe, seppur col senno di poi, che la concessione del fido non era stata affatto imprudente, e men che meno errata sul piano delle conseguenze economiche. Per questa affermazione tuttavia il motivo non soddisfa il fine essenziale di specificità, perché – anche a voler tacere del netto contrasto rispetto a quanto emergente dalla citata giurisprudenza di questa Corte - non si comprende in qual senso andrebbe pregiudizialmente considerato “notorio” il fatto che l’andamento favorevole dell’operato della SGA fosse da associare all’attività di recupero degli esatti crediti oggetto della valutazione svolta ai fini della responsabilità: i crediti derivanti dagli affidamenti ai gruppi Crispino e Windisch-Graetz/[OSCURATO:PERSONA].In questa prospettiva il motivo è dunque inammissibile. È da mettere in risalto , d’altronde, che la corte territoriale ha esaminato il fatto dai ricorrenti posto a fondamento della tesi, ritenendolo irrilevante in base alla ben plausibile giustificazione che il danno era maturato nelmomento stesso in cui si era avuta la necessità di cedere i crediti previa loro svalutazione, e perché non era stato affatto dimostrato che una svalutazione dei crediti stessi sarebbe stata erronea in virtù delle conseguenze dell’attività recuperatoria della SGA. Ciòtestimonia come la corte abbia ritenuto “notoria” la semplice circostanza che la SGA avesse infine maturato un attivo, ma non che ciò fosse derivato dal recupero di quelle poste alle quali è stato associato il danno.E si tratta, per questa p arte, di una valutazione essenzialmente di merito, congruamente motivata e non sindacabile in cassazione, che rende privo di rilevanza il dilemma “ex ante-ex post”, dal ricorrente ancora sottolineato in memoria, circa la valutazione del comportamento degliamministratori (e dei sindaci). Non serve dire, cioè,che tale questione andrebbe astrattamente risolta in termini generali, con la prevalenza della valutazione ex ante da rettificare, tuttavia, ove smentita dal fatto successivo del recupero del credito,così da dover cedere per l’appunto se, di fatto, smentita ex post. Non serve,proprio perché la considerazione che la sorregge è del tutto astratta, una volta appurato che la corte territoriale, esercitando congruamente la potestà valutativa dei fatti, ne ha escluso il concreto fondamento. Risulta con ciò eliso anche il rilievo di avvenuta prova, sia pure indiretta, del fatto contrario, ossia che – sebbene de relato a e lementi sopravvenuti – potesse dirsi che gli amministratori avessero agito in modo consono alla situazione data. (ix) La tesi del ricorrente è poi anche contraddistinta da implausibilità dell’argomentazione, così da risultare per tale via manifestamente infondata in iure.Come esattamente ricordato dalla banca controricorrente, l a cessione dei crediti deteriorati del Banco di Napoli alla SGA è avvenuta sulla base di una specifica previsione di legge: l’art. 3, commi 6 e 6-bis, del d.l. n. 497 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 588 del 1996, recante le disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco. L’obiettivo dichiarato è stato quello di “ agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio“ mediante un complesso meccanismo incentrato sulla concessione di anticipazioni da parte della Banca d’Italia a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo, a cui fossero stati ceduti, previa autorizzazione della stessa Banca d'Italia, crediti e altre attività non immobiliari per la parte eccedente la copertura. Giustappunto l'autorizzazione della Banca d'Italia era stata dalla legge subordinata “alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto”. All’opposto di quanto sostenuto dal ricor rente , mai l a partecipazione del Banco di Napoli nella SGA avrebbe potuto recare benefici diretti. Niente in vero si sarebbe potuto determinare in termini di partecipazione agli utili, volta che ancora per legge (art. 2, primo comma, del d.l. citato come modificato in sede di conversione) gli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie dicui a l ripetuto art . 3 sarebbero stati attribuiti unicamente al Tesoro. (x) Quanto esposto sopprime il fondamento anche del terzo motivo di ricorso, che allude alla necessità di tener conto dei principi generali della compensatio lucri cum damno a fronte dei risultati favorevoli conseguiti dalla SGA e asseritamente fruiti dall’istituto danneggiato sotto specie di dividendi o di un più alto valore della partecipazione. Il terzo motivo è comune ai ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), Somogyi (secondo motivo) Costanzo (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (settimo motivo). Ma è allo stesso tempoinammissibile - per genericità e attinenza al merito – oltre che infondato nella tesi che giuridicamente ne costituisce il supporto. L’istituto della compensatio lucri cum damnoviene evocato per il fatto che la corte territoriale, che ha parametrato la liquidazione alla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il valore di cessione (alla SGA partecipata e alla Bipop), avrebbe invece dovuto considerare, ai fini della compensatio, anche e proprio i vantaggi conseguiti dal Banco di Napoli negli anni successivi, per effetto ancora una volta dell’aumento di valore della partecipazione al capitale sociale della SGA. Tale circostanza ètuttavia in contras to col già visto meccanismo operativo della legge sul risanamento e sulla ristrutturazione del Banco di Napoli. E peraltrodeve osservarsi che l’impugnata sentenza ne ha escluso pure il presupposto di fatto, affermando che non era stato oggetto di prova il collegamento della maturazione dell’attivo della SGA con l’esito dell’attività di recupero dei crediti in questione: ha in particolare affermato che la circostanza che la SGA avesse maturato un attivo era un fatto astrattamente collegabile a fattori anche diversi e non afferenti. In questo senso quella della corte territoriale è di nuovo una valutazione di merito, sicché la censura che a essa il ricorrente oppone è egualmente una censura di merito , notoriam ente inammissibile in cassazione. Dopodiché va altresìprecisato che l’istituto della compensatio lucri cum damno evoca un metodo per la determinazione del danno risarcibile; metodo che – onde evitare vantaggi ingiustificati - presuppone che si debba tener conto, nella determinazione del danno, anche degli effetti vantaggiosi per il danneggiato, a condizione però che codesti trovino nel fatto di danno la loro diretta causa. A niente vale, allora, insistere (come fatto da tutti i ricorrenti) sull’essere, quella di cui si discute, un'eccezione in senso lato. Certamente il riferimento all’istituto implica una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, così da essere astrattamente rilevabile d'ufficio dal giudice. Ma pur sempre ciò accade nel perimetro della valutazione dell’esatta misura del danno risarcibile (v. Cass. Sez. 1 n. 23588-22, Cass. Sez. 3 n. 21177-20), che in sé integra una questione di fatto, la quale istituzionalmente è rimessa al giudice del merito per il fine di risolverla in base a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass., 6-3 n. 20111-14; Cass. Sez. 3 n. 533-14 e molte altre). In altre e conclusive parole, per la compensatio lucri cum damno si richiede che il vantaggio e il danno derivino dallo stesso fatto generatore del danno. Quel fatto deve innescare il processo di derivazione causale, che arriva sia al danno che al vantaggio. Nella specie, non solo l’esame della legge sul risanamento e la ristrutturazione porta a escluderne – per l’evidenziato meccanismo di attribuzione diretta al Tesoro degli utili della SGA - l’astratto fondamento, ma può aggiungersi che la corte territoriale, esercitando i poteri di valutazione delle risultanze di causa, ne ha negato il fondamento anche in concreto, in base alla constatazione che nessuna prova era stata acquisita onde affermare l’esistenza di un collegamento tra la maturazione dell’attivo della SGA e l’esito dell’attività di recupero dei crediti deteriorati ceduti dal Banco. Simile affermazione integra la questione di fatto in senso opposto a ciò che afferma il ricorrente, sicché il ricorso si infrange irrimediabilmente su tale punto non evidenziandoalcun elemento da cui inferire altrimenti l’esistenza di una comune derivazione tra un ipotetico vantaggio, rappresentato dal valore delle partecipazioni del Banco nella SGA, e il fatto determinativo del danno risarcibile. (xi) Sono fondati, invece, i motivi quarto, quinto, settimo e ottavo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente per connessione. La sentenza impugnata ha definito il giudizio di appello, proposto contro la sentenza definitiva del Tribunale di Napoli n. 10658-13, condannando Mancusia rifondere le spese di giudizio “per ogni grado” nei confronti “dei suoi chiamati in causa, in quanto soccombente”, con l’eccezione (i) della [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in garanzia con domanda infine accolta, e (ii) dell’[OSCURATO:SOCIETA]., relativamente alla quale le spese sono state compensate. La soccombenza è stata associata (a) alla declaratoria di improcedibilità dell’appello nei riguardi dei soggetti indicati ai motivi quarto e quinto (Ingravalle , Cerasuolo, Cuomo, Triunfo, Giovanni ni e Cavallo), e (b) alla declaratoria di inammissibilità della domanda di garanzia, per indeterminatezza, di cui all’appello prospettato in pregiudizio di quelli indicati ai motivi settimo e ottavo (Fois, Dettori, Pepe, Minucci ed eredi Ventriglia e Millemaci). Dal primo punto di vista la sentenza ha affermato che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle posizioni di Ingravalle, Naccarato, Cerasuolo, Cuomo, D’Amore, Polisi, Triunfo, Carbone, Giovannini e Banca d’Italia era da dichiarare improcedibile, per ché nel frattempo era passata in giudicato la richiamata sentenza parziale n. 9626 del 2012 con la quale il collegio , nei loro confronti, aveva confermato l’estinzione del giudizio (il passaggio in giudicato è in vero riferibile alla sentenza n. 1157 del 2 015 con la quale la stessa corte d’appello aveva infine ribadito il giudizio del tribunale in ordine all’estinzione parziale). Dal secondo punto di vista la sentenza(qui impugnata) ha detto che la domanda di manleva, svolta contro i chiamati, doveva essere vagliata perché non potevano ritenersi estinte le cause derivanti da essa, e perché con l’appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi che “tutti i chiamati in garanzia” fossero tenuti alla rilevazione o al pagamento in via diretta nei confronti del Banco. Sicché, in altri termini, quella domanda era stata formulata ma in modo indeterminato, senza cioè esplicitazione del fondamento dell’obbligo di garanzia. (xii) La difesa di [OSCURATO:PERSONA] obietta, nel primo caso, di non avere proposto appello contro le persone fisiche indicate nel quarto motivo (Ingravalle e altri), originariamente pur chiamate in causa, giacché nei confronti di tali persone fisiche (alle quali per questa porzione si riferisce la condanna alle spese) il tribunale aveva giustappunto pronunciato l’estinzione del giudizio con separata sentenza; e rispetto a costoro la comparsa era stata quindi notificata a scopo solo notiziale e/o di denuntiatio litis, senza proposizione di una domanda d’impugnazione. Nel secondo caso, e cioè con riguardo al gruppo di persone di cui ai motivi settimo e ottavo (Fois e altri) , soggiunge che nessuna domanda era stata in concreto loro rivolta, essendosi proposto appello in correlazione con la pronuncia di estinzione parzialeai fini della sola azione di garanzia verso le compagnie assicurative , come da ottavo motivo allora esplicitato. (xiii) Ora in effetti la Corte è in grado di apprendere dalla stessa sentenza (pag. 38 e 45) la necessità di distinguere gli originari chiamati –come dice il ricorrente - in tre macrocategorie: (i) coloro rispetto ai quali il tribunale, con sentenza parziale n. 9626-12, confermata in separato giudizio d’appello (non impugnata e passata in giudicato), aveva dichiarato l’estinzione del processo (per quel che rileva, Ingravalle, Cerasuolo, Cuomo, Triunfo e Giovannini); (ii) coloro rispetto ai quali il tribunale aveva pronunciato l’estinzione con la sentenza definitiva n. 10659-13 (le due compagnie assicuratrici [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]); e (iii) coloro ( per quanto qui interessa, Fois, Dettori, Minucci e Ventriglia)nei confronti dei quali l’estinzione non era stata pronunciata affatto.La tesi del ricorrente, secondo la quale nessuna domanda era stata proposta in appello contro soggetti diversi dagli assicuratori, trova conforto nell’atto processuale (la costituzione con appello incidentale), che la Corte può e deve esaminare direttamente essendo stata dedotta l’inosservanza di norme processuali. Da esso si evince che nessun altro soggetto era stato menzionato ai fini della domanda di garanzia, se non le due compagnie assicurative. Di queste –e solo di queste - l’atto fa specifica menzione in più punti, tutti tra loro coordinabili nel senso dell’essere state– le compagnie - le uniche effettive destinatarie della pretesa costì propagata. Questa cosa è confermata, quanto al primo gruppo di soggetti, pure dall’inciso terminale dell’atto, nel quale trovasi specificato che “la notifica viene fatta anche a coloro nei confronti dei quali il processo è stato dichiarato estintocon la sentenza non definitiva” perché “essendo la dichiarazione tuttora sub iudice sopravvive il loro interesse nel caso di accoglimento dell’appello proposto contro la detta sentenza non definitiva”. Sicché, giuridicamente parlando, la notifica dell’atto era avvenuta, nell’ottica dell’impugnante [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. E’ vero che la notifica non era stata fatta da parte del convenuto soccombente all’indirizzo degli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. 1 n. 5508-16, Cass. Sez. 6-2 n. 34174-21), come normalmente accade nei casi sottesi dalla norma. La notifica era stata fatta da parte del convenuto soccombente all’indirizzo dei soggetti da lui stesso chiamati in causa in quel giudizio. Ma è altrettanto vero che il vincolo di dipendenza tra la causa principale (oggetto di prioritario gravame) e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto stesso della domanda di manleva, costituito dalla domanda principale (v. Cass. Sez. 6-1 n. 12174-20).Cosicché non può dirsi che difettassero i presupposti dell’art. 332 cod. proc. civ. A ogni modo ciò non toglie nulla al fatto che nessun appello era stato proposto contro il primo gruppo di soggetti, e che nessuna domandaera stata formulata contro il secondo. (xiv) Nonpuò seguirsi, neppure sul piano logico, l’interpretazione dell’atto processuale sostenuta dalla corte d’appello. Codesta, in ben vero poche righe, allude all’avere [OSCURATO:PERSONA] richiesto (nel petitum formale) dichiararsi “tutti i chiamati in garanzia” tenuti alla rilevazione o al pagamento in via diretta nei confronti del Banco. L’interpretazione dell’atto in questi termini non si può condividere per la ragione che si era dinanzi a un’impugnazione incidentale (quella principale era stata invero proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]); e il motivo di gravame incidentale (l’ottavo) era stato formulato contro la sentenza n. 10658-13 solo in relazione alla corrispondente menzionata “declaratoria di estinzione del processo nei confronti dei chiamati in garanzia”, al netto del già considerato inciso esplicativo delle ragioni della notifica anche a coloro per i quali l’estinzione era stata dichiarata con la sentenza parziale al momento ancora sub iudice in separato appello. La declaratoria di estinzione, alla quale correlare il gravame in effetti proposto, non poteva che attenere (e dunque atteneva) alle sole compagnie assicuratrici, volta che la sentenza definitiva di primo grado (ripetesi, la n. 10658-13) non aveva dichiarato affatto l’estinzione parziale nei confronti di parti diverse da quelle; non lo aveva fatto proprio perché era stata omessa la pronuncia a riguardo delle altre, e un’omissione di pronuncia non era stata denunciata col citato gravame incidentale. Dallapiana lettura delle conclusioni poste in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, raccordate al testo complessivo dell’atto,la conclusione si rivela dunque univoca.La conclusione è che la domanda si sarebbe dovuta individuare come declinata in semplice esplicitazione di quanto preteso con l’ottavo motivo del proposto appello (“in accoglimento del motivo n. 8”, si dice alla fine), così da doversi “porre nel nulla la declaratoria di estinzione del processo nei confronti dei chiamati in garanzia e rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354, secondo comma, c.p.c.”. Ciò conforta quanto obiettato dal ricorrente in questa sede, e cioè che la suddetta richiesta, dirigendosi essenzialmente contro la dichiarazione d’estinzione parziale del processo contenuta nella sentenza in quella sede impugnata (la n. 10658 - 13) , non poteva che riferirsi alle sole compagnie assicurative, giacché solo rispetto a esse il tribunale aveva dichiarato estinto il giudiziocon la ripetuta sentenza. E quindi, sorreggendo in questa minimale prospettiva la pretesa di garanzia conseguente, la richiesta non poteva giustificare un assunto di condanna nei riguardi di soggetti ulteriori. (xv) Ciò spiega pure perché d a tale contesto non era consentito isolare –come invece ha fatto la corte partenopea - il riferimento della parte a che “tutti i chiamati in garanzia” fossero alternativamente condannati in manleva in caso di accoglimento della domanda del Banco di Napoli. Anche la precisazione in ordine alla domanda di condanna era stata prospettata “in accoglimento del motivo n. 8 che precede”, quale semplice alternativa, cioè, rispetto alla invocata rimessione della causa in primo grado. Appare in questa dimensione ben sostenibile che la detta domanda fosse stata infine sorretta dal medesimo nesso di consecuzione rispetto alla primaria istanza di riforma della dichiarazione di estinzione parziale resa dal giudice di primo grado, involgente, come detto, le sole compagnie assicurative. Ne deriva che è viziata da ultrapetizione sia la declaratoria di improcedibilità dell’appello in parte qua, sia la declaratoria – ancora in parte qua- della inammissibilità della domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] coinvolgente soggetti diversi dalle due compagnie assicuratrici. Donde vanno cassati senza rinvio i capi corrispondenti della sentenza impugnata che, sul presupposto della afferente soccombenza, hanno disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali nei confronti delle persone fisiche sopra menzionate. (xvi) Restano assorbiti tutti i restanti motivi del ricorso principale. XX. –Possono essere a questo punto esaminati i ricorsi incidentali previa semplificazione dei riferimenti alle questioni comuni a quelle già sopra analizzate. XXI. –Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] . (i) Il primo motivo di questo ricorso, in ordine all’esegesi dell’autorizzazione all’azione di responsabilità,è da disattendere per le considerazioni svolte a proposto di quello corrispondente di cui al ricorso [OSCURATO:PERSONA]. (ii) Lo stesso va detto in ordine al quarto motivo, che pone la questione della violazione dei principi in tema di compensatio lucri cum damnoe che è da disattendere per le considerazioni svolte a proposito del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. (iii) Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili perché tra loro connessi, sono invece inparte inammissibili e in parte infondati. I motivi pongono i temi dellamancata presenza in adunanza del c.d.a. e del sindacato sulle scelte gestorie. (iv) Inproposito deve innanzi tutto osservarsi come dalla sentenza emerga la circostanza esattamente opposta a quella sostenut a dal ricorrenteDe Nigris: e cioè che egli fu presente alla riunione che portò il c.d.a. aadottare la delibera del 13-12- 1994; fu presente ed espresse voto favorevole. Per questa parte la sentenza è basata su un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, poiché nessun distinto elemento storico risulta specificato nel motivo di ricorso a sostegno di un ipotetico vizio da valere ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). Che poi [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato – come egli dice - al momento dell’esame della pratica non possiede alcun rilievo, e men che meno un rilievoesimente. Il fatto sarebbe semmai ancor di più indicativo del suo atteggiamento negligente a fronte del voto favorevole infine espresso, perché a tutto concedere implicherebbe un’espressione del voto non preceduta da adeguata informazione. (v) Non è pertinente richiamare il principio di insindacabilità delle scelte gestorie (cd. business judgement rule). Certamente va confermato che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelteinopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell’art. 2392 cod. civ., Cass. Sez. 1 n. 3652-97, Cass. Sez. 1 n. 3409-13, Cass. Sez. 1 n. 1783-15). Ma non è questo il caso, nella fattispecie concreta. La corte d’appello ha ritenuto il ricorrente responsabile, al pari degli altri amministratori, non per l’esito negativo dell’attività di sovvenzionamento bancario in sé considerata, ma per la non corrispondenza della scelta specifica, afferente ai debitori ivi indicati, a una linea di equilibrio prudenziale e doverosa,e peraltro anteriormente già tracciata dalla medesima banca in modo esattamente opposto. La prudenza e la diligenza che si richiedevano per la decisione di accordare un aumento degli affidamenti ai gruppi societari indicati, tutti operanti nel settore dell’edilizia e delle opere pubbliche e già in condizioni di crisi, sono state escluse in considerazione di quanto evidenziato in altre decisioni (di portata generale) della stessa banca;decisioni di qualche anno anteriori a mente delle quali il Banco di Napoli aveva motivatamente stabilito semmai di restringere gli affidamenti, in base al dato notorio dell’andamento poco prevedibile dei cicli del mercato immobiliare italiano e tenuto conto del volume degli impieghi già assunti nel settore fondiario-immobiliare. Ciò vuol dire che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato è stato svolto non in rapporto alle scelte gestorie in quanto tali, ma all’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive che (non solo normalmente, ma) finanche in base alla regola di condotta già stabilita dal c.d.a. si sarebbero dovute osservare ex ante, essendo esse relative a gruppi “destinati al default” in base agli elementi partitamente indicati in sentenza come emergenti al momento della delibera del dicembre 1994. Sulla base delle indicazioni fissate nell'art. 2392 cod. civ. (testo pro tempore) la responsabilità solidale degli amministratori si ricollega, oltre che alla violazione dei doveri specifici fissati dalla legge o dallo statuto, anche e proprio al dovere di diligenza, ragguagliata sì a quella del mandatario, ma pur sempre superiore a quella dell’uomo medio; e inoltre alla violazione del dovere di vigilanza sull'andamento generale della gestione e dell'obbligo di non agire in contrasto di interessi con la società. Obblighi che ancor più rilevano per gli amministratori di banche, tenuti all’osservanza del criterio di sana e prudente gestione come regola essenziale di condotta desunta dal T.u.b., e che competono non solo all'organo collegiale, ma anche a ciascun componente del consiglio; la cui condotta perciò, ai fini della sussistenza della responsabilità per i relativi inadempimenti,viene a dover esser considerata singolarmente. Da questo punto di vista la motivazione della corte territoriale esibisceun giudizio non di semplice inopportunità delle scelte gestorie, ma proprio di assunzione delle scelte al di fuori delle dovute misure precauzionali, e in contrasto con una minimale e informata prudenza(v. in proposito Cass. Sez. 1 n. 15470-17), per la decisione di incrementare l’esposizione debitoria di gruppi imprenditoriali già afflitti da crisi emergente e impegnati in piani di risanamento dall’esito negativo pressoché scontato. XXII. –Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. (i) I p rimi tre motivi di tale ricorso muovono critiche presupponenti l’esatta considerazione della domanda proposta dal Banco di Napoli. Si censura la sentenza nel profilo involgente il contenuto e l’estensione della domanda, per le conseguenze indicate in ciascun motivo. I motivi sonotutti infondati. (ii) Il primo, che sostiene il vizio di extrapetizione (o forse, più correttamente, di ultrapetizione) perché il Banco di Napoli, nell’atto di citazione, non avrebbe specificamente indicato la [OSCURATO:SOCIETA]. tra le società imprudentemente (e illegittimamente) affidate - sicché la condanna per aver deliberato l’ampliamento degli affidamenti in favore di detta società sarebbe stata pronunciata in difetto di domanda - , è contraddetto dal rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] era una delle società del [OSCURATO:PERSONA]Graetz/[OSCURATO:PERSONA]. Ciòemerge sia dalla citazione del Banco (dalla Corte direttamente esaminabile in considerazione della tipologia del vizio denunziato) sia dalla sentenza impugnata, e non risulta esser stato mai contestato. Posto che [OSCURATO:SOCIETA] appartiene al Gruppo indicato in citazione, e posto che l’erogazione del finanziamento è quella decisa dall’adunanza del c.d.a. del 29 settembre 1992, anch’essa espressamente menzionata in citazione, è impossibile negare che la domanda risarcitoria del Banco avesse contemplatoanche il profilo del finanziamento a questa società. Ne risulta con ciò avvalorata la conclusione della corte d’appello, per cui la citazione aveva individuato l’esposizione maturata complessivamente dai singoli Gruppi, “tratteggiando le linee essenziali degli affidamenti loro concessi, il periodo di riferimento ed anche gli amministratori e sindaci partecipanti alle delibere”, così da comprenderli tutti quanti.Del resto,l’assunto su cui ruota il motivo è di per sé assertivo e privo di rilevanza. Il ricorrente sostiene che la citazione gli aveva attribuito il solo danno derivante dalla delibera del 9 febbraio 1993 perché egli non aveva partecipato all’adunanzanella quale era stata adottata la ripetuta delibera del settembre 1992. Ma è risolutivo che la corte territoriale ha escluso questo fatto , della mancata partecipazione a tale adunanza; e peraltro l’eventualità adombrata dal ricorrente non implic a che la concessione del finanziamento deliberata in quella data fosse estranea alla allegazione dei fatti contenuta in citazione. (iii) L’esame appena delineato conduce a disattendere anche i l secondo motivo, che contiene una doglianza di erroneo rigetto dell’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda. A fronte della tesi della corte d’appello, per cui la lettura complessiva dell’atto di citazione induceva a sostenerne la completezza identificativa quanto ai fatti costitutivi della pretesa avanzata in giudizio, il ricorrente dice che invece la domanda era, per la posizione di [OSCURATO:SOCIETA], indeterminata. Ma così non è perché l’esame della citazione conforta quel che assume la corte del merito, e cioè che nella citazione il banco aveva provveduto a indicare i Gruppi affidati (cosa pacifica) in relazione alle delibere di finanziamento, alle operazioni conseguenti e agli amministratori in carica; il che rende la domanda perfettamente determinata nel contenuto, dovendo confermarsi il consolidato principio secondo il quale per escludere la nullità per indeterminatezza è sufficiente che sia possibile individuare la pretesa siccome sufficientemente identificata ne gl i elementi essenziali , attraverso un esame complessivo dell’atto (v.Cass. Sez. U n. 8077-12 e prima ancora Cass. Sez. U n. 16910-09). (iv) Il terzo motivo è inammissibile per derivazione.In relazione al finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente sostiene che il Banco non avesse esposto il danno, e ne desume una manifestazione di disinteresse ad agire per il risarcimento. E invece va detto che, esattamente all’opposto, se è vero (come è vero) che la citazione aveva fatto riferimento, quale base costitutiva del danno risarcibile da parte di amministratori e sindaci, anche alla erogazione illegittima del finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA], in quanto società del [OSCURATO:PERSONA]Graetz/[OSCURATO:PERSONA], è ovvio che la semplice mancata esplicitazione dell’entità del danno non può esser considerata indice della volontà di non ottenere il risarcimento. (v) Imotivi quarto, quinto e sesto, unitariame n te esaminabili per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondatiper ragioni analoghe a quelle evidenziate a proposito del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte d’appello ha affrontato la vicenda dei finanziamenti al Gruppo societario sopra indicato con ampia e congruente motivazione, chiaramente idonea a esprimere la ratio decidendi; sicché è infondato discorrere di motivazione apparente. Non si è trattato di mero sindacato sulla inopportunità di una sceltagestoria, ma di affidamenti accordati senza minimale prudenza. La censura a proposito della mancanza di nesso causale quanto all’apporto singolarmente fornito ai fini del la concessione del finanziamento di cui si tratta è in contrasto coi fondamenti dell’azione per come già ricostruiti in precedenza, e implica una contestazione di merito insuscettibile di trovare ingresso in questa sede. (vi) Il settimo motivo è inammissibile. Si contesta che vi fossero le condizioni per procedere a determinare il danno su base equitativa, e anche questa è una doglianza comune ad altri ricorrenti incidentali: segnatamente ai sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eagli eredi del sindaco Millemaci. La doglianza èperò inammissibile e anche, almeno in parte, senza fondamento.Attesa la concessione illegittima dei finanziamenti a gruppi societari in condizione di crisi, l’attualità del danno è statacorrettamente desuntadalla necessità della banca di svalutare il portafoglio crediti, con correlata drastica riduzione dellecapacità gestionali e di investimento . Èstata inoltre rapportata alla condivisibile considerazione per cui l’onere della banca di attivarsi per ottenere la percentuale maggiore possibile di rientrocostitui va di per sé un danno , perché l’avrebbe vincolata ne i tempi, nelle scelte e nei costi della gestione futura, che sarebbe stata distolta dall’esercizio profittevole del credito proprio in quanto finalizzata alla diminuzione della perdita conseguente alla mala gestio de gl i amministratori. Questo tipo di pregiudizio, nella sua globalità, è stato dal giudice di meritoritenuto certo ma di impossibile (o comunque di estremamente difficile) quantificazione in base alle stime di bilancio, ed è stato peraltro infine stimato nella misura della riduzione applicata rispetto al valore nominaledei crediti stessi. Da ciò la determinazione di stampo equitativ o di un danno comunque certo, giacché rappresentativo dell ’ammontare dei crediti non realizzabiledesunto dalla differenza fra il valore nominale e il prezzo di cessione. Il ragionamento che ha condotto la corte d’appello alla suddetta stima è plausibile e congruamente motivato; sicché resta insindacabile in cassazionepoiché espressione della più generale facoltà riconosciuta dagli artt. 1226, 2056 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. di liquidare equitativamente il danno (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 20990 - 11, Cass. Sez. 3 n. 13515-22), ove l’esistenza di codesto e il nesso causale siano (come nella specie) assolutamente certi (per tutte, Cass. Sez. 6 - 3 n. 8941-22). (vii) Pure l’ottavo motivo di ricorso è infondato , poiché il rigetto delle riconvenzionali è conseguito all’accoglimento della domanda attorea; donde la statuizione è implicita in quella di conferma assunta dalla corte d’appello.Il vizio di omessa pronuncia è notoriamente incompatibile con la pronuncia implicita di rigetto. XXIII. –Ricorso incidentale Somogyi. Questo ricorso è affidato a tre motivi. (i) Il primo motivo assume erronea la sentenza impugnata per aver trascurato la mancanza di segnali d’allarme nei pareri favorevoli all’adozione delle delibere e la indiretta dimostrazione della meritevolezzadegli affidamenti come emergente dai risultati favorevo li dell’attività di recupero dei crediti. Si tratta di censura nella prima parte inammissibile , poiché involgendodirettamente il merito della vicenda resta contraddett a dalle considerazioni fatte dalla corte territoriale a proposito delle già dette ragionidi responsabilità degli amministratori. Quanto alla tesi sviluppata nella seconda parte, la censura è in parte inammissibile e in parte infondata per le stesse ragioni già rappresentate a proposito del secondo e del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. (ii) Lo stesso vale per il secondo motivo del ricorso. Anche a tal proposito è di nuovo sufficiente rinviare a quanto evidenziato in ordine al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. (iii) Il terzo motivo sviluppato nell’interesse di S omogyi è inammissibile per una ragione diversa. Il ricorrente, prendendo spunto dall’affermazione della corte territoriale circa la natura delle transazioni indicata come “parziarie”, muove dal rilievo che sarebbe stato necessario determinare la quota personale di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei condebitori solidali, onde graduare le rispettive quote di debito. Per questa parte, la doglianza non considera chel’espressione è stata usata dalla corte d’appello per indicare che latransazione è stata fatta solo da alcuni dei responsabili del danno per la quota di responsabilità a loro riferibile.Per converso è decisivo che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci è solidale(v. tra le altre Cass. Sez. 1 n. 21497 - 20, Cass. Sez. 1 n. 21567-17), e tale è stata correttamente ritenuta dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., dopo che in modo analogo si era determinato il tribunale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che quella di cui all'art. 2055cod. civ. è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. p en ., sicché per la responsabilità solidale è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, finanche se le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - , in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità dinorme giuridiche violate (v. Cass. Sez. U n. 13143 - 22). Pertanto, in questa fattispecie,un eventuale profilo di graduazione della responsabilità avrebbe avuto ragione di porsi solo dinanzi alla domanda di regresso (v. anche Cass. Sez. 1 n.7907-12), domanda che evoca il rapporto interno tra i condebitori e che nella specie non risulta esser stata formulata. Dopodiché l’importo complessivo delle transazioni, per quel che dalla sentenza si evince, è stato dedotto dal danno risarcibile a scopo di corretta stima dell’ammontare ancora esigibile verso gli altri condebitori, e ciò integra un profilo di merito; un profiloche per quanto dettonon è inciso dalla censura, dal momento che nella responsabilità solidale le quotedi responsabilità non rilevano che nei rapporti interni. Nessunaconcreta rilevanza possiede il cenno del ricorrente a un presunto impedimento della facoltà di avvalersi del rimedio di cui all’art.1304 cod. civ., trattandosi di questione che, in termini di autosufficienza,non risulta pro filata nella sede di merito . XXIV. –Ricorso incidentale Costanzo. (i) Il ricorso proposto dalla difesa diRoberto Costanzo prospetta, in due motivi, questioni identiche a quelle già s oppesate in relazione , rispettivamente, ai motivi terzo di D e Nigris e secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA]. Va dunque disatteso per le stesse ragioni che hanno condotto a rigettare i citati ricorsinelle parti corrispondenti. XXV. –Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. (i) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è diretto a censurare nel complesso l’affermazione di responsabilità relativa alla posizione dei sindaci, sotto idue profili della mancanza di negligenza in rapporto ai poteri dell’ufficio edel difetto del nesso di causalità rispetto al danno. I primi cinque motivi, da esaminare congiuntamente, sono per un verso inammissibili, perché tesi a lla revisione del giudizio di fatto dalla corte d’appello di converso co erentemente motivato , per altro verso infondati in taluni passaggi svalutativi del dovere di intervento dei sindaci in base alle norme pro temporevigenti. (ii) È rilievo preliminare che, di versamente da quanto sostenuto nel primo dei detti motivi, il fatto storico della presenza del delegato dell’Autorità di vigilanza alle riunioni del c.d.a. del Banco di Napoli del 13-12-1994 e del 27-4-1995 è stato considerato dall’impugnata sentenza. La sottesa questione, relativa alla eccepita esenzione dei sindaci daresponsabilità , è stata risolt a negativamente in base al fatto di non essersi i sindaci comunque avveduti dei deficit organizzativi della banca quanto all’istruttoria delle pratiche in oggetto, con omissione di qualunque attivitàdi segnalazione loro imposta dal margine di diligenza connesso all’incarico. La motivazione esprime in modo corretto il giudizio di merito, tenuto conto del sistema di controllo sulla gestione delle banche puntualmente individuabile in base agli artt. 61 e 52 del T.u.b.(secondo il testo ratione temporisapplicabile). In particolare,l’art. 52 stabilisce specifici oneri di comunicazione dei sindaci, prevedendo che il collegio sindacale informi senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ; e a tal fine lo stesso statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Non puòconsentirsi con la semplicistica tesi che tra le pieghe del ricorso in questione intravede la sostanziale ininfluenza dell’opera di intervento dei sindaci per la presenza alle riunioni del delegato della Banca d’Italia. La partecipazione di un tale delegato non esonerava (né in genere esonera) i sindaci dallo svolgimento puntuale delle funzioni loro assegnate dalla legge, e la segnalazione d i eventuali irregolarità di gestione è prevista dalle citate norme alla stregua di dovere specifico dei sindaci in quanto tali, in vista dell’espletamento dell’attività ispettiva conseguente. (iii) In consecuzione al primo motivo, le ulteriori citate censure proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono essenzialmente rivolte a negare il fondamento della valutazione sul merito della responsabilità dei sindaci. Come tali si infrangono con la motivazione spesa dalla corte territoriale, dalla quale si apprende che in verità nessuna – proprio nessuna –attività di intervento, segnalazione o anche minima obiezione era stata da loro avanzata a fronte delle delibere involgenti le operazioni di finanziamento di cui si discute. Nell’ottica della ricostruzione del nesso di causalità, ciò è ben sufficiente a spiegare la ragione del riconoscimento della responsabilità dei sindaci quanto ai danni conseguiti. Ed èvano richiamare il maggior dettaglio della disciplina riformata rispetto a quella di diritto societario delineata dalle norme del codice civile pro tempore vigenti. In nulla difatti la disciplina riconducibile all’art. 2407 cod. civ. è statainnovata dal punto di vista che qui rileva.La norma, oltre a definire il grado di diligenza che i componenti del collegio sindacale debbono impiegare nell’esercizio delle loro funzioni, è allineata alle conclusioni già assunte dalla giurisprudenza di questa Corte (e ben vero anche dalla prevalente dottrina) a proposito dell’ambito dei doveri imposti in relazione alla natura dell’attività esercitata. Il ricorrente insiste nel sottolineare che la condotta dei sindaci non potrebbe considerarsi causa del danno lamentato in quanto nella disciplina pro tempore non sussisteva alcun obbligo di un comportamentoattivo, neppure ai fini dell’art. 2409 cod. civ. Questa tesigià in base a quanto detto non ha minimofondamento. Può aggiungersi che, vertendosi in una fattispecie astrattamente configurabile come di responsabilità non esclusiva ma concorrente (per non avere i sindaci evitato, venendo meno ai propri specifici doveri istituzionali, un danno conseguente all’ inadempimento dell'organo amministrativo),diventa decisivo considerare che la corte d’appello ha ricostruito in modo preciso la relazione causaletra le omissioni attribuite ai sindaci e il pregiudizio subito dal Banco per la mala gestio de gli amministratori, tenuto conto dell'atteggiarsi del dovere di diligenza cui deve ispirarsi il comportamento dei sindaci in base alle concrete circostanze. In particolare, il difetto del controllo sindacale ha reso possibile la concessione di finanziamenti sulla base di scelte deliberative irrazionali, in presenza di elementi oggettivi -noti anche ai sindaci - che rendevano del tutto probabile l’incapacità di rientro dei gruppi sovvenuti. Ciò traduce in modo assolutamente coerente la conclusione della corte del merito in punto di responsabilità per l'intero dei sindaci, stante l'inscindibile danno da essi non evitato (e salvo, ovviamente, il regresso nei rapporti interni) in violazione dei doveri istituzionali. Il dovere di controllo dei sindaci sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori esige in vero di verificare il rispetto, da parte di questi ultimi, sia degli obblighi specificamente stabiliti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire l’impresa(e finanche l’impresa bancaria)nell'interesse sociale, secondo il parametro della diligenza loro imposto (v. già Cass. Sez. 1 n. 5263-93). E il tipo di operazione infine realizzata, considerata anche la rilevanza economica, ben giustifica la valutazione fatta propria dal giudice a quo, non solo in base alle già considerate norme del T.u.b. ma anche in base al dovere di diligenza a cui, ex art. 2407 cod. civ., giustappunto il comportamento dei sindaci deve in ogni caso ispirarsi:un dovere che si estende a ogni atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico (v. indicativamente Cass. Sez. 1 n. 18770-19), ivi compreso (anche nel regime pro tempore) il ricorso a un'autorità esterna(v. Cass. Sez. 1 n. 9252- 97 , Cass. Sez. 1 n. 1375-00). Può del resto osservarsi che, proprio in relazione al previgente testo dell’art. 2407 cod. civ., questa Corte, anche a sezioni unite, ha stabilito (specificamente per le carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione dei servizi di investimento , ma con motivazione estensibile ai più generali doveri di controllo sull’operato degli organi amministrativi quanto all’esercizio del credito)che neppure la più complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale(v. Cass. Sez. U n. 20934 - 09) : potere - dovere che – va precisato - g rava su codesti , quoad functione , vuoi in proiezione dell'obbligo di vigilanza, in forza della necessaria salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione degli amministratori, vuoi in proiezione dell’obbligo di controllo del corretto operato della banca come istituzione, deputata (con l a raccolta del risparmio) all’esercizio del credito in modo consono a una sana e prudente gestione (art. 5 del T.u.b.). (iv) Il sesto motivo, che assume errato il ricorso al criterio equitativo di determinazione dell’ammontare del danno risarcibile, è inammissibile per le ragioni già esposte a proposito della corrispondente censura avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. (v) Ètale pure il settimo motivo, poiché, diversamente da quanto eccepito, il fatto storico dell’effettiva concessione dei finanziamentinella misura determinativa della necessità di svalutare i crediti è stato considerato dalla corte territoriale; donde il motivo, nel suo complessivo argomentare, si risolve in una mera e inammissibile contestazione alla risultante della valutazione dei fatti. (vi) L’ottavo motivo è inammissibile per ché incentrato sull’infondato assunto che sarebbe stata addebitata ai sindaci una “quota di responsabilità” doppia di quella degli amministratori non delegati; quando invece l’impugnata sentenza si è limitata a trarre le conseguenze del vincolo di solidarietà che, nel rapporto con l’impresa danneggiata, lega l’obbligazione risarcitoria d ei sindaci a quella degli amministratori. Il cheoltre tutto è corretto, essendo consequenziale al concetto di inscindibilità del dannoche fa premio sull’art. 2055 cod. civ. L’ottavo motivo, in sostanza, non appare coordinato con la ratio della decisione impugnata. (vii) Il nono mezzo è da disattendere, per quanto illustrato a proposito del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. (viii) Il decimo mezzo, essendo basato sulla necessità di condannare la banca alle spese processuali come conseguenza dell’accoglimento del ricorso, non assume valore di censura e resta dunque assorbito. XXVI. -Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. (i) Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è interamente assorbito dalle considerazioni già esposte per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], essendo tutte le sue doglianze (otto, come detto all’inizio) praticamente riproduttive di quanto sostenuto da costoro, quando non specificamente formulate in adesione. XXVII. –Ricorso incidentale eredi Millemaci.(i) Anche il ricorso degli eredi Millemaci è in massima parte assorbito dalle considerazioni già fatte. Lo è in particolare per ciò che concerne i motivi primo, secondo, quarto e quinto, che ripetono doglianze sui profili della estensione della delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità,della riconduzione a responsabilità dei sindaci delle scelte gestorie degli amministratori, della determinazione del danno in rapporto al nesso causale senza graduazione tra gli obbligati e del ricorso al criterio equitativo di liquidazionedel danno: doglianze tutte in parte inammissibili e in parte infondate per le ragioni già esplicitate a fronte deimotivi omologhi degli altri ricorrenti. (ii) Il terzo motivo invece allude all’omesso esame del fatto storico rappresentato dall’assenza del Millemaci alle sedute del c.d.a. ivi menzionate e dalla cessazione dalla carica al 28 aprile 1995. Questo motivo è inammissibile perché, nella sua genericità , impinge direttamente nel merito. Ai fini dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. rileva l’omesso esame di fatti decisivi, ed è onere del ricorrente per cassazione specificare nel ricorso in qual senso il fatto che si dice omesso andrebbe per l’appunto considerato tale in vista di una soluzione diversa (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). L’onere non è stato adempiuto, visto che niente è spiegato nel ricorso a proposito di una tale decisività. Deve osservarsi che l’impugnata sentenza ha affermato – con separata valutazione non censurata sul versante motivazionale –che le pratiche di finanziamento di cui si discute erano comunque accessibili nei contenuti, da parte dei sindaci, sia prima che dopo le deliberazioni del c.d.a, e che, ciò nonostante, nessuna iniziativa era stata assuntain coerenza con gli obblighi discendenti dall’ufficio. A tale profilo essa ha ancorato la responsabilità di tutti isindaci al momento in carica, anche se assenti in occasione delle singole deliberazioni.Se ciò, da un lato,conduce a dire che il fatto storico dell’assenza e della successiva cessazione della carica è stato preso in esame dalla corte del merito, dall’altrodiviene sintomo di una motivata valutazione di ininfluenza della circostanza ai fini della responsabilità. Sicché la genericità del motivo, che niente di diverso ha avuto cura di spiegare, si risolve da questo punto di vista in un tentativo di sovvertimento del giudizio sottostante, notoriamentein contrasto con la funzione del sindacato di legittimità sullamotivazione. XXVIII. –Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]-Sai. (i) In ultimo deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dall’ente assicuratore [OSCURATO:SOCIETA]-Sai avverso il capo della sentenza d’appello che ne ha pronunciato condanna in rilevazione del convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile. (ii) La corte d’appello ha respinto l’eccezione di inoperatività della polizza, sul rilievo che codesta era stata basata, dall’assicuratore, sull’avvenuto esercizio del recesso dal contratto con effetto dal 14-1- 1998; mentre – ha considerato - il suddetto recesso non era stato “allegato” in causa. Con l’espressione anzidetta (“allegato”) la sentenza ha alluso alla mancata produzione del documento comprovante il recesso; il che si trae dalla notazione successiva per cui, non essendo stato dimostrato il recesso, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 9, comma 2, del contratto, previdente la risarcibilità del danno anche per “sinistri denunciati alla società dopo la cessazione del contratto “. (iii) Ora è risolutivo che avverso la citata affermazione, integrativa di una valutazione di non completezza della prova documentale e in genere del materiale istruttorio, non sono state formulate pertinenti censure. Invero solo in aggiunta la sentenza ha osservato che in ogni caso quel recesso non avrebbe escluso il risarcimento in base all’esegesi dell’art. 6 della polizza stessa, che non prevedeva una limitazione alle richieste pervenute durante la vigenza del contratto, ma lo estendeva a quelle pervenute nei dieci anni successivi, se l’assicurato avesse inteso far valere tale estensione. E sempre in aggiunta la sentenza ha stabilito che, pur essendosi dinanzi a un’efficacia della polizza tipo claims madeper sinistri anteriori all’inizio del contratto non ancora denunciati (art. 6), la copertura rimaneva anche secondo il modello loss occurrence ex artt. 9, secondo comma, e 6, secondo comma, del contratto. Quel che conta difatti è che la corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la circostanza alla quale l’assicurazione aveva ancorato l’eccezione di inoperatività: vale a dire l’intervenuto anteriore recesso dal contratto. (iv) Tale essendo la (effettiva) ratio decidendi, occorre osservare che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nei citati tre motivi, assume che la decisione sarebbe basata su una errata interpretazione dei richiamati articoli di polizza, perché sarebbe di contro pacifico che il contratto, alla data dell’invocata copertura ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), era altrimenti cessato e non era stato rinnovato col pagamento del premio. Sicché l’assicurato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire la prova opposta, e cioè di aver rinnovato il contratto (pagando il relativo premio), ovvero di aver comunicato all’assicuratore di voler usufruire della garanzia per i successivi dieci anni, con le previste dichiarazioni. Ma è agevole replicare che in questo modo la ricorrente si disinteressa del tutto della menzionata ratio decidendi e finisce per mutare, altresì,la linea difensiva. Invero l’attuale assunto postula un inammissibile ampliamento della questione di fatto rispetto a quel che dalla sentenza risulta esser stato messo a fondamento della eccezione di inoperatività della polizza. E nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non svolti dal giudice del merito. Si tratta di un principio consolidato a tal punto, e di tale rilevanza sistematica, da esser ritenuto essenziale perfino dinanzi ai diritti assoluti e appartenenti alla categoria dei cd. autodeterminati( v. per tutte Cass. Sez. 2n. 2193-20, Cass. Sez. 2 n. 14477 - 18 ). Donde ancor più lo è ove si discuta, come nella specie, di questioni implicanti diritti relativi e (di conseguenza) eterodeterminati. (v) L’inammissibilità del suddetto ricorso fa sì che resti assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. XXIX. –Conclusioni. Possono essere tratte le conclusioniche seguono. (i) Il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi quarto, quinto, settimo e ottavo, con cassazione senza rinvio della sentenza nei capi afferenti alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle speseprocessuali sostenute dai soggetti in quei motivi indicati. Vanno invece respinti i motivi dal primo alterzo del detto ricorso, con assorbimento degli altri. (ii) I ricorsi incidentali sono tutti nel complesso rigettati,anche in esito alle declaratorie di parziale inammissibilità dei motivi per ciascuno indicati. (iii) Il ricorso condizionato di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. XXX. –Le spese processuali. L’esito della lite comporta che tutti i ricorrenti, principale e incidentali, salvo la compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA], debbano sopportare, come effetto della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla difesa della bancaIntesa Sanpaolo. Sempre per effetto della soccombenza, la [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a rifondere le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese del giudizio di cassazione vanno invece interamente compensate nel rapporto tra il ricorrente principale, i ricorrenti incidentali diversi da [OSCURATO:SOCIETA]-Saie i controricorrenti, per gravi motivi da associare alla oggettiva complessità delle questioni (anche interpretativee di fatto) agitate in causa. p.q.m. La Corte accoglie i motivi quarto, quinto, settimo e ottavo del ricorso principale, rigetta i motivi primo, secondo e terzo del ricorso suddetto e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’