Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 11452/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 14/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un’istanza depositata in data 22.11.2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Umbertoha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 17478 del 2024, emessa dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ha disposto l’annullamento conrinvio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.

Evidenzia, in particolare, che la sentenza abbia accolto il primo motivo dell’originario ricorso, il quale lamentava che, sebbene fosse stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva semplice, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte di Assise d’Appello di Napoli, aveva tuttavia applicato all’imputato un aumento per la recidiva reiterata e specifica: pertanto, chiedeva l’annullamento della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.La sentenza rescindente, pur accogliendo il motivo di ricorso, ha tuttavia disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Appello di Napoli, in violazione dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è inammissibile.

Quello segnalato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], infatti,non può essere considerato un errore materiale o di fatto.

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-biscod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, eil secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Ne consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto -e sono, quindi, inoppugnabili -gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 – 01 ; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 –01).

Questo vuol dire che la censura del ricorrente si colloca al di fuori del perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., perché non lamenta una difformità tra la effettiva volontà del decidente e la sua manifestazione (non v’è, infatti, contrasto tra motivazione e dispositivo) ovverouna erronea interpretazione del contenuto o del significato degli atti, ma piuttosto una violazione della legge processuale penale.

Pertanto, il ricorso per errore materiale o di fatto deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 14/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un’istanza depositata in data 22.11.2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Umbertoha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 17478 del 2024, emessa dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ha disposto l’annullamento conrinvio alla Corte di Assise di Appello di Napoli. Evidenzia, in particolare, che la sentenza abbia accolto il primo motivo dell’originario ricorso, il quale lamentava che, sebbene fosse stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva semplice, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte di Assise d’Appello di Napoli, aveva tuttavia applicato all’imputato un aumento per la recidiva reiterata e specifica: pertanto, chiedeva l’annullamento della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.La sentenza rescindente, pur accogliendo il motivo di ricorso, ha tuttavia disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Appello di Napoli, in violazione dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è inammissibile. Quello segnalato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], infatti,non può essere considerato un errore materiale o di fatto. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-biscod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, eil secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto -e sono, quindi, inoppugnabili -gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 – 01 ; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 –01). Questo vuol dire che la censura del ricorrente si colloca al di fuori del perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., perché non lamenta una difformità tra la effettiva volontà del decidente e la sua manifestazione (non v’è, infatti, contrasto tra motivazione e dispositivo) ovverouna erronea interpretazione del contenuto o del significato degli atti, ma piuttosto una violazione della legge processuale penale. Pertanto, il ricorso per errore materiale o di fatto deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11452/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris