CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; che, in ogni caso, la Corte territoriale nell'ambito della dosimetria della pena ha argomentato la ricorrenza dell'aggravante soggettiva, richiamando gli specifici precedenti che militano a carico dell'imputato e si pongono in linea di continuità criminale con il fatto contestato, segnalando l'ingravescente pericolosità dell'autore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.èl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente