CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché l'unico motivo proposto in tema di recidiva è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha motivatamente ritenuto la sussistenza della detta circostanza aggravante soggettiva sulla scorta dei numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato i quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C iere estensore I