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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19548/2026

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rsona del Curatore, in atti indicato, rappresentata e difesa dagliavvocati ANTONIO D'ALESSIO e [OSCURATO:PERSONA]', presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dall'avvocatura regionale, nella personadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE (ARSIAL), nellapersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata eNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata del quale è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 777/2022depositata il 07/03/2022;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Latina laCuratela del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. per sentirlacondannare alla restituzione del fondo denominato “scorporo podere994”, sito in località [OSCURATO:PERSONA] (LT), nonché al risarcimento deidanni per l’illegittima occupazione del fondo.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] si costituivachiedendo: a) l’autorizzazione alla chiamata in causa di A.R.S.I.A.L.,quale concessionaria del bene che aveva immesso la cooperativa nelpossesso; b) la rimessione della causa alla Sezione SpecializzataAgraria.

Nel merito, sosteneva l’infondatezza delle pretese attoree e,in via riconvenzionale, spiegava domanda per la condanna dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] e di A.R.S.I.A.L. al pagamento dell’indennità per lemigliorie e addizioni apportate al fondo.Si costituiva l’A.R.S.I.A.L., contestando ogni profilo diresponsabilità.Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1537/2018, dichiarava lapropria incompetenza per essere competente la sezione specializzataagraria, assegnando alle parti il termine per riassumere il giudizio.Riassunto il giudizio, il Tribunale di Latina, Sezione SpecializzataAgraria, con sentenza n. 907/2020, condannava Curatela delRegione [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento del danno per occupazioneNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026illegittima, riconoscendo tuttavia in suo favore l’indennità ai sensidell’art. 1150 c.c.Avverso tale pronuncia proponeva appello la Curatela delSi costituivano la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia A.R.S.I.A.L. perchiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 777/2022, rigettando l’impugnazione, confermava lasentenza impugnata e condannava l’appellante alle spese di lite.2.

Avverso tale ultima sentenza la Curatela del Fallimento“[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi l’Agenzia A.R.S.I.A.L. ela Regione [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, con lasentenza n. 777/2022, rigettando l’impugnazione della Curatela, haconfermato integralmente la decisione di primo grado.

In estremasintesi, la corte di merito:a) ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda dellaRegione come azione personale di restituzione (fondata sul veniremeno del titolo di detenzione) e non come azione di rivendica dellaproprietà;b) ha escluso che l'inserimento della società A G nel fondo ol'autorizzazione regionale del 2010 configurassero una cessazione dellaNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026materia del contendere, mancando un accordo tra le parti sulla fine delcontrasto;c) ha stabilito che la Curatela fosse ancora il soggetto obbligatoalla restituzione verso la Regione, essendo stata la Cooperativa aimmettere originariamente la A G nel possesso del fondo.2.

Curatela del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a r.l.articola in ricorso due motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedegli artt. 100 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., del principiodi non contestazione, nonché dei principi vigenti in tema diaccertamento della persistenza dell’interesse ad agire e di conseguenzadei presupposti di accoglibilità della domanda, in relazione all’art.360n.3 c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di valutare se il fattosopravvenuto, costituito dal possesso del fondo da parte di terzoestraneo al giudizio, avesse determinato l’intervenuta soddisfazione deldiritto azionato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] o comunque il venir menodell’interesse ad agire, con conseguente pronuncia di infondatezzadella domanda o di sopravvenuto difetto di interesse.

Più precisamente,lamenta che la corte di merito abbia ignorato la circostanza pacifica cheil fondo fosse occupato non dalla Curatela ma dalla società A G conl'avallo della Regione: circostanza questa che, nella tesi dellaricorrente, avrebbe dovuto determinare un difetto di interesse ad agiredella Regione nei confronti di essa Curatela per il rilascio, essendo ilbene già nella disponibilità (almeno indiretta) di un soggettoautorizzato dall'ente proprietario- con il secondo motivo denuncia Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. , nella parte in cui la corteterritoriale ha omesso di esaminare un fatto decisivo, ossial’occupazione del fondo da parte di un terzo soggetto, immesso nelNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026relativo godimento dalla stessa Regione [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente.censura la mancata valutazione del documento del 30.07.2010 con cuila Regione autorizzava la A G all'uso dei diritti di reimpianto. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, tale atto smentirebbe l'assunto che essa avesseancora il possesso o la responsabilità del fondo, rendendo l'azione dirilascio priva di presupposti.3.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività,sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], non è fondata.Invero – fermo restando che la sentenza impugnata è statapubblicata in data 7 marzo 2022 e non è stata notificata, mentre ilricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2022 – occorre dar atto cheil giudizio di merito è iniziato con atto di citazione notificato dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2005 (R.G. 8410/2005 presso il [OSCURATO:PERSONA]).

Essendo iniziata la causa prima della riforma operata dallalegge n. 69/2009 che ha ridotto il termine “lungo” per impugnare daun anno a sei mesi soltanto per i giudizi instaurati successivamente allasua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009), il termine diimpugnazione, nel caso di specie, resta quello di un anno, che, nel casodi specie, anche a prescindere dal periodo di sospensione, non èdecorso.4.

Ciò posto, il ricorso non è fondato.4.1.

Infondato è il primo motivo, che concerne la pretesaviolazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., in punto di interessead agire e legittimazione passiva.Invero, la prospettazione del ricorrente confonde la detenzionemateriale del bene con la titolarità del rapporto obbligatorio direstituzione.L'azione promossa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] è stata qualificata daigiudici di merito (non come azione di rivendicazione, cioè come azionereale, ma) come azione personale di restituzione, fondata sul venirNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026meno del titolo originario di consegna del fondo (la convenzione del1991, poi annullata).Nell'azione personale di restituzione il legittimato passivo è coluiche ha ricevuto la res in forza del titolo venuto meno (la detenzionequalificata originaria) e che non ha provveduto alla sua formalericonsegna all'ente proprietario.

Il fatto che il detentore abbia poiimmesso terzi nel godimento del bene non lo libera dall'obbligazione diformale riconsegna all'ente proprietario.La circostanza che il fondo sia materialmente occupato dallasocietà A G è stato correttamente ritenuto del tutto irrilevante ai finidella persistenza dell'interesse ad agire della Regione verso la Curatela,essendo stata la Cooperativa (poi fallita) a immettere originariamenteil terzo nel godimento del bene.Pertanto, finché non interviene una formale restituzione o unaccordo traslativo che liberi l'originario detentore, la Curatela rimanel'unico soggetto obbligato alla restituzione e al risarcimento dei danniper l'occupazione illegittima.4.2.

Inammissibile è il secondo motivo, che denuncia omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’atto diautorizzazione del 2010.Invero, la censura non configura un omesso esame di un fattostorico decisivo, bensì sollecita una diversa valutazione di elementiistruttori già ampiamente vagliati dalla Corte territoriale.Il documento del 30 luglio 2010, con cui la Regione autorizzavala società A G all'uso dei diritti di reimpianto dei vigneti, non è statoaffatto ignorato dalla corte di merito, ma è stato dalla stessacorrettamente interpretato come un atto amministrativo privo divalenza ricognitiva del possesso o di efficacia liberatoria per la Curatela.In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che dettaautorizzazione, riguardando esclusivamente profili inerenti allagestione delle quote produttive in pendenza di lite, non costituisseNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026prova di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, laquale richiederebbe una concorde volontà delle parti di ritenere cessatoogni contrasto, espressamente negata nella fattispecie in esame dallaRegione.La mancanza di "decisività" del fatto invocato — ovvero la suainidoneità a determinare con certezza un esito diverso della lite —preclude il sindacato di legittimità, risolvendosi la doglianza in untentativo di riesame del merito precluso in questa sede.4.3.

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.5.

Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna allarifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).7.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di ciascunaparte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquidaper ciascuna parte resistente in euro 7.800,00 per compensi, oltre, allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Curatore, in atti indicato, rappresentata e difesa dagliavvocati ANTONIO D'ALESSIO e [OSCURATO:PERSONA]', presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dall'avvocatura regionale, nella personadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-controricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE (ARSIAL), nellapersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata eNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata del quale è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 777/2022depositata il 07/03/2022;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Latina laCuratela del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a.r.l. per sentirlacondannare alla restituzione del fondo denominato “scorporo podere994”, sito in località [OSCURATO:PERSONA] (LT), nonché al risarcimento deidanni per l’illegittima occupazione del fondo.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] si costituivachiedendo: a) l’autorizzazione alla chiamata in causa di A.R.S.I.A.L.,quale concessionaria del bene che aveva immesso la cooperativa nelpossesso; b) la rimessione della causa alla Sezione SpecializzataAgraria. Nel merito, sosteneva l’infondatezza delle pretese attoree e,in via riconvenzionale, spiegava domanda per la condanna dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] e di A.R.S.I.A.L. al pagamento dell’indennità per lemigliorie e addizioni apportate al fondo.Si costituiva l’A.R.S.I.A.L., contestando ogni profilo diresponsabilità.Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1537/2018, dichiarava lapropria incompetenza per essere competente la sezione specializzataagraria, assegnando alle parti il termine per riassumere il giudizio.Riassunto il giudizio, il Tribunale di Latina, Sezione SpecializzataAgraria, con sentenza n. 907/2020, condannava Curatela delRegione [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento del danno per occupazioneNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026illegittima, riconoscendo tuttavia in suo favore l’indennità ai sensidell’art. 1150 c.c.Avverso tale pronuncia proponeva appello la Curatela delSi costituivano la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia A.R.S.I.A.L. perchiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 777/2022, rigettando l’impugnazione, confermava lasentenza impugnata e condannava l’appellante alle spese di lite.2. Avverso tale ultima sentenza la Curatela del Fallimento“[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi l’Agenzia A.R.S.I.A.L. ela Regione [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, con lasentenza n. 777/2022, rigettando l’impugnazione della Curatela, haconfermato integralmente la decisione di primo grado. In estremasintesi, la corte di merito:a) ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda dellaRegione come azione personale di restituzione (fondata sul veniremeno del titolo di detenzione) e non come azione di rivendica dellaproprietà;b) ha escluso che l'inserimento della società A G nel fondo ol'autorizzazione regionale del 2010 configurassero una cessazione dellaNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026materia del contendere, mancando un accordo tra le parti sulla fine delcontrasto;c) ha stabilito che la Curatela fosse ancora il soggetto obbligatoalla restituzione verso la Regione, essendo stata la Cooperativa aimmettere originariamente la A G nel possesso del fondo.2. Curatela del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a r.l.articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedegli artt. 100 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., del principiodi non contestazione, nonché dei principi vigenti in tema diaccertamento della persistenza dell’interesse ad agire e di conseguenzadei presupposti di accoglibilità della domanda, in relazione all’art.360n.3 c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di valutare se il fattosopravvenuto, costituito dal possesso del fondo da parte di terzoestraneo al giudizio, avesse determinato l’intervenuta soddisfazione deldiritto azionato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] o comunque il venir menodell’interesse ad agire, con conseguente pronuncia di infondatezzadella domanda o di sopravvenuto difetto di interesse. Più precisamente,lamenta che la corte di merito abbia ignorato la circostanza pacifica cheil fondo fosse occupato non dalla Curatela ma dalla società A G conl'avallo della Regione: circostanza questa che, nella tesi dellaricorrente, avrebbe dovuto determinare un difetto di interesse ad agiredella Regione nei confronti di essa Curatela per il rilascio, essendo ilbene già nella disponibilità (almeno indiretta) di un soggettoautorizzato dall'ente proprietario- con il secondo motivo denuncia Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. , nella parte in cui la corteterritoriale ha omesso di esaminare un fatto decisivo, ossial’occupazione del fondo da parte di un terzo soggetto, immesso nelNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026relativo godimento dalla stessa Regione [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente.censura la mancata valutazione del documento del 30.07.2010 con cuila Regione autorizzava la A G all'uso dei diritti di reimpianto. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, tale atto smentirebbe l'assunto che essa avesseancora il possesso o la responsabilità del fondo, rendendo l'azione dirilascio priva di presupposti.3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività,sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], non è fondata.Invero – fermo restando che la sentenza impugnata è statapubblicata in data 7 marzo 2022 e non è stata notificata, mentre ilricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2022 – occorre dar atto cheil giudizio di merito è iniziato con atto di citazione notificato dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2005 (R.G. 8410/2005 presso il [OSCURATO:PERSONA]). Essendo iniziata la causa prima della riforma operata dallalegge n. 69/2009 che ha ridotto il termine “lungo” per impugnare daun anno a sei mesi soltanto per i giudizi instaurati successivamente allasua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009), il termine diimpugnazione, nel caso di specie, resta quello di un anno, che, nel casodi specie, anche a prescindere dal periodo di sospensione, non èdecorso.4. Ciò posto, il ricorso non è fondato.4.1. Infondato è il primo motivo, che concerne la pretesaviolazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., in punto di interessead agire e legittimazione passiva.Invero, la prospettazione del ricorrente confonde la detenzionemateriale del bene con la titolarità del rapporto obbligatorio direstituzione.L'azione promossa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] è stata qualificata daigiudici di merito (non come azione di rivendicazione, cioè come azionereale, ma) come azione personale di restituzione, fondata sul venirNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026meno del titolo originario di consegna del fondo (la convenzione del1991, poi annullata).Nell'azione personale di restituzione il legittimato passivo è coluiche ha ricevuto la res in forza del titolo venuto meno (la detenzionequalificata originaria) e che non ha provveduto alla sua formalericonsegna all'ente proprietario. Il fatto che il detentore abbia poiimmesso terzi nel godimento del bene non lo libera dall'obbligazione diformale riconsegna all'ente proprietario.La circostanza che il fondo sia materialmente occupato dallasocietà A G è stato correttamente ritenuto del tutto irrilevante ai finidella persistenza dell'interesse ad agire della Regione verso la Curatela,essendo stata la Cooperativa (poi fallita) a immettere originariamenteil terzo nel godimento del bene.Pertanto, finché non interviene una formale restituzione o unaccordo traslativo che liberi l'originario detentore, la Curatela rimanel'unico soggetto obbligato alla restituzione e al risarcimento dei danniper l'occupazione illegittima.4.2. Inammissibile è il secondo motivo, che denuncia omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’atto diautorizzazione del 2010.Invero, la censura non configura un omesso esame di un fattostorico decisivo, bensì sollecita una diversa valutazione di elementiistruttori già ampiamente vagliati dalla Corte territoriale.Il documento del 30 luglio 2010, con cui la Regione autorizzavala società A G all'uso dei diritti di reimpianto dei vigneti, non è statoaffatto ignorato dalla corte di merito, ma è stato dalla stessacorrettamente interpretato come un atto amministrativo privo divalenza ricognitiva del possesso o di efficacia liberatoria per la Curatela.In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che dettaautorizzazione, riguardando esclusivamente profili inerenti allagestione delle quote produttive in pendenza di lite, non costituisseNumero registro generale 24629/2022Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 19548/2026Data pubblicazione 13/06/2026prova di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, laquale richiederebbe una concorde volontà delle parti di ritenere cessatoogni contrasto, espressamente negata nella fattispecie in esame dallaRegione.La mancanza di "decisività" del fatto invocato — ovvero la suainidoneità a determinare con certezza un esito diverso della lite —preclude il sindacato di legittimità, risolvendosi la doglianza in untentativo di riesame del merito precluso in questa sede.4.3. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.5. Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna allarifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).7. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di ciascunaparte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquidaper ciascuna parte resistente in euro 7.800,00 per compensi, oltre, allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino