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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 10585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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