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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16066/2026

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!Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 2985-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof.

Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Molinaro;- controricorrente -e nei confronti diSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA];MINISTERO DELLA CULTURA;- intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8529 del 2025, pubblicata il 3novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 3 aprile 2026;Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 25 maggio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 2985-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Molinaro;- controricorrente -e nei confronti diSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA];MINISTERO DELLA CULTURA;- intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8529 del 2025, pubblicata il 3novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 3 aprile 2026;Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 25 maggio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 16066/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris