CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 25668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne decreto espulsione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.23192/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 27/29 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore -UTG [OSCURATO:PERSONA] rappresentati dall’Avvocatura di Stato -intimato- avverso l’ordinanza di cui allaprocedura nr 31576/2022 del Giudice di Pace di Roma depositata in data 26/9/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con provvedimento del 26/9/2022, ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello stato della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in quanto lo straniero soggiornava in Italia senza essere munito di permesso di soggiorno. 1.1 Il giudice onorario ha rilevato che la mancanza di un titolo giustificativo della presenza nel territorio italiano imponeva l’adozione del decreto di espulsione. 2.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma hanno depositato nota al solo scopo partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 nr 3 cpc in quanto il decreto di espulsione si poneva in contrasto con la sentenza ex art 444 cpp che subordinava i benefici di legge concessi all’ allontanamento volontario l territorio nazionale. 2 Il motivo è infondato. 2.1 E’emerso dalla lettura del provvedimento impugnato che [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato attinto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 31/8/2020 e confermato, a seguito di opposizione dell’interessato, dal Giudice di Pace diMilano con decreto del 6/4/2021, ed aver lasciato volontariamente il territorio italiano, vi ha fatto ritorno, senza munirsi autorizzazione del Ministero dell’Interno previsto dall’art.19 bis Dpr 394/99. 2.2 Arrestato e giudicato con il rito direttissimo, per il delitto di cui all’art 13 comma 13 T.U Immigrazione, il ricorrente ha chiesto ed ottenutosentenza di applicazione della pena su richiesta ex art 444 cpp, che subordinava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna al rimpatrio volontario dello straniero 2.3 Ritiene il Collegio come tale provvedimento giudiziale non abbia alcuna ripercussione sulla legittimità e validità del decreto di espulsione oggetto del presente giudizio il cui presupposto, da individuarsi nel mancato conseguimento da parte del ricorrente di valido titolo di soggiorno nel territorio italiano, non è stato oggetto di censura 2.4 Sono semmai le modalità esecutive del provvedimento espulsivo, le cui contestazioni vanno fatte valere in sede di giudizio di convalida, che possono incidere sulla possibilità dello straniero di beneficiare della sospensione condizionale della pena a lui spettando, quindi, di attivarsi e compiere tutte le attività per raggiungere volontariamente il proprio paese di origine onde evitare l’esecutività della pena detentiva. 3 Il ricorso va, quindi, rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni svolto attività difensive. P.Q.M. La Corte , rigetta il ricorso. Così