CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 40813/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30697-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 47/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F. TROJANI, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier 52, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza n. 1248/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In giudizio promosso per far dichiarare il difetto di autografia del testamento olografo della defunta [OSCURATO:PERSONA], promosso da alcuni dei successibili ex lege (compreso [OSCURATO:PERSONA]), il tribunale rigettava la domanda e contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello. Interrotto il processo a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio era riassunto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali precisavano di avere proposto, in separato giudizio, querela di falso. La Corte d'appello sospendeva il giudizio, che era poi riassunto dagli appellati, i quali deducevano l'estinzione del giudizio per querela di falso. Nel seguito della lite gli appellanti chiedevano che il giudizio fosse nuovamente sospeso, ma la Corte d'appello rigettava la richiesta con ordinanza che era confermata dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza. La Corte d'appello, infine, rigettava l'appello, rilevando l'infondatezza e l'inammissibilità della querela di falso proposta dagli appellanti. Essa richiamava i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, che impongono al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sollecita definizione del processo. Ric. 2020 n. 30697 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati sono rimasti tali. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato istanza, al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Suprema Corte, chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite. L'istanza è stata rigettata con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 6 ottobre 2021. Il collegio rileva che non ricorre l'ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo alle ragioni indicate dalla Corte di merito nel dichiarare inammissibile la querela. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ot