CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3628-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agricola, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Natalelli, n. 56/c, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3348/13/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agricola, in liquidazione coatta amministrativa per l'anno d'imposta 2010, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la statuizione di primo grado di riduzione delle sanzioni nella misura del 10 per cento, disposta dalla CTP in considerazione del mancato preventivo invio alla società contribuente della comunicazione di irregolarità, confermando nel resto la legittimità della cartella. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la statuizione d'appello di riduzione delle sanzioni al 10 per cento deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, e 10 della legge n. 212 del 2000. 2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui la CTR ha confermato, senza alcuna esposizione delle ragioni della decisione, la riduzione delle sanzioni anche in funzione del potere discrezionale del giudice ancorato alla natura proporzionale delle stesse ed invocando al riguardo il disposto di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 212 del 2000. 3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che nella fattispecie non sussistevano le eccezionali ragioni di sproporzione tra entità del tributo e sanzioni irrogate, giustificatrici dell'applicabilità della predetta disposizione. 4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono fondati e vanno accolti in quanto la CTR nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto nella Rp specie applicabile la riduzione ad un terzo delle sanzioni inflitte alla società contribuente con la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nonostante non ne ricorressero le condizioni, non avendo la società contribuente provveduto al pagamento dell'imposta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, come previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 ed in ogni caso perché la riduzione è prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione»; ipotesi nella pecie non sussistente (v. Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 27315 del 29/12/2016 e, da ultimo, Cass.n. 18405 del 2021) e ritenendo comunque applicabile la riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, senza indicare - e quindi con motivazione sul punto insussistente - quali fossero le circostanze eccezionali che nella specie rendessero manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione applicata (arg. da Cass. n. 5209 del 2011 e n. 29998 del 2017). 5. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR territorialmente competente, per esame delle questioni eventualmente rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de