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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2020

Cassazione n. 40605/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 340- 588 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che, si assume, avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sussistendone le condizioni.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di ampiamente spiegato le ragioni per cui l'invocato beneficio non è concedibile (pag. 6 motivazione sentenza).

Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro a, il 24 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente psi p. s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 340- 588 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che, si assume, avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sussistendone le condizioni. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di ampiamente spiegato le ragioni per cui l'invocato beneficio non è concedibile (pag. 6 motivazione sentenza). Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 24 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente psi p. s
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