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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17898/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pistoia ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto - come meglio specificato nell'incolpazione provvisoria - in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, il Tribunale ha annullato il provvedimento limitatamente al danaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e i1.51íE1 di motivazione.

Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che il procedimento era stato avviato sulla base di denunce aninime ed era supportato da elementi di assoluta fragilità, oltre che di carattere congetturale.

Sotto altro profilo, si lamenta la mancata trasmissione degli atti di indagine nel fascicolo del riesame, e la valenza indiziante attribuita alla datazione delle fatture al 31/12/2021.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la genericità delle censure e la mancanza di un effettivo confronto con il percorso argomentativo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto privo delle necessarie connotazioni di specificità.

2. L'ordinanza impugnata ha esaustivamente esposto l'oggetto del giudizio di riesame ed i limiti ad esso correlati, la configurabilità del fumus del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli elementi di fatto prospettati nel decreto di perquisizione e sequestro, la congruità delle esigenze probatorie rappresentate dal P.M. e della conseguente necessità di acquisire la documentazione, anche informatica, effettivamente appresa dagli operanti in sede esecutiva (il Tribunale ha invece escluso la possibilità di mantenere in sequestro il danaro a fini investigativi, annullando sul punto il decreto del P.M.).

A fronte di tale percorso argomentativo, tutt'altro che apparente, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a prospettare osservazioni del tutto generiche o palesemente ininfluenti ai fini che qui specificamente interessano, quali quelle sulle denunce anonime che avevano dato origine all'attività investigativa, ovvero sul carattere congetturale della ricostruzione accusatoria.

Quanto poi ai rilievi sulla valenza indiziante conferita all'epoca di emissione delle fatture, trattasi - all'evidenza - di questione attinente al merito, che potrà evidentemente trovare adeguato sviluppo nella sede propria, ma che risulta estranea al ristrettissimo ambito dei vizi motivazionali costituenti "violazione di legge", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. pen.2

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pistoia ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto - come meglio specificato nell'incolpazione provvisoria - in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il Tribunale ha annullato il provvedimento limitatamente al danaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e i1.51íE1 di motivazione. Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che il procedimento era stato avviato sulla base di denunce aninime ed era supportato da elementi di assoluta fragilità, oltre che di carattere congetturale. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata trasmissione degli atti di indagine nel fascicolo del riesame, e la valenza indiziante attribuita alla datazione delle fatture al 31/12/2021. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la genericità delle censure e la mancanza di un effettivo confronto con il percorso argomentativo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto privo delle necessarie connotazioni di specificità. 2. L'ordinanza impugnata ha esaustivamente esposto l'oggetto del giudizio di riesame ed i limiti ad esso correlati, la configurabilità del fumus del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli elementi di fatto prospettati nel decreto di perquisizione e sequestro, la congruità delle esigenze probatorie rappresentate dal P.M. e della conseguente necessità di acquisire la documentazione, anche informatica, effettivamente appresa dagli operanti in sede esecutiva (il Tribunale ha invece escluso la possibilità di mantenere in sequestro il danaro a fini investigativi, annullando sul punto il decreto del P.M.). A fronte di tale percorso argomentativo, tutt'altro che apparente, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a prospettare osservazioni del tutto generiche o palesemente ininfluenti ai fini che qui specificamente interessano, quali quelle sulle denunce anonime che avevano dato origine all'attività investigativa, ovvero sul carattere congetturale della ricostruzione accusatoria. Quanto poi ai rilievi sulla valenza indiziante conferita all'epoca di emissione delle fatture, trattasi - all'evidenza - di questione attinente al merito, che potrà evidentemente trovare adeguato sviluppo nella sede propria, ma che risulta estranea al ristrettissimo ambito dei vizi motivazionali costituenti "violazione di legge", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. pen.2 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de
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