CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/02/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2020, la corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del 11 dicembre 2013 del tribunale di Roma, per quanto di interesse assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli sub B807, B815, B1508> B1520 B1873 B1845, B1558, e ritenuta la continuazione tra le residue imputazioni con il reato di cui alla sentenza del tribunale di tribunale di Roma del 14 dicembre 2007, come riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 novembre 2012, rideterminava la pena finale applicata. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si rappresenta un vizio metodologico costituito dalla mera interpretazione in via logica di conversazioni, in assenza di adeguati quanto necessari riscontri, che evidenzia la distonia valutativa, frutto di due chiavi interpretative diverse, tra la decisione che ha portato per alcuni capi di imputazione, alla luce di un compendio indiziario privo complessivamente di conferme per i dialoghi captati, alla assoluzione, e quella che ha confermato la condanna per altri. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione del DPR 309/90 in ragione della mancata configurazione della fattispecie ex art. 73 comma 5. I giudici avrebbero ignorato le considerazioni difensive al riguardo. Si osserva che già riguardo ad un episodio del 13 luglio 2007 il ricorrente è stato ritenuto responsabile ai sensi del predetto articolo, per cui dovrebbe ritenersi, ragionevolmente, che eventuali precedenti cessioni dovrebbero essere inquadrate nella medesima fattispecie. Si aggiunge che si tratterebbe di ipotesi di spaccio al minuto e che il periodo temporale nel quale sono avvenute le cessioni non osterebbe alla applicazione della predetta previsione normativa. 5 Con il terzo motivo segnala l'intervenuta prescrizione dei reati in caso di accoglimento del secondo motivo come sopra descritto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Estranea a tali regole, infatti, è la censura in esame, che consiste in una generica, astratta quanto assertiva critica di tipo metodologico, lontana da ogni confronto con le argomentazioni a supporto del giudizio di responsabilità formulato in relazione ai capi di imputazione per i quali è stata confermata la condanna. 2.Inammissibile risulta anche il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra esposte, a fronte di una censura anch'essa priva di ogni preciso riferimento ai passaggi motivazionali inerenti i singoli fatti di reato rinvenuti e della correlata illustrazione delle ragioni, in fatto e in diritto, considerate idonee a supportare la sussistenza del vizio denunziato. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile a fronte della manifesta infondatezza dei due precedenti 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende f Co