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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 09834/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 534/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 1128/2020 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce - n. 1128/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso integrale pagamento dell’imposta di registro in relazione alla sentenza n. 407/2009, pronunciata dal Tribunale di Lecce sez. staccata di Maglie che - dopo aver condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl, della somma di euro 2.247.357,26 in ragione d ell’indebita percezione di interessi ultra legali, di commissioni di massimo scoperto, di spese e di importi relativi ad anatocismo trimestrale, ha accolto la domanda riconvenzionale della banca e condanna t o la società Tarantino concimi srl al pagamento dell’importo di euro 266.966,04 a titolo di interessi moratori- rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure.

In fase di registrazione della sentenza l’Ufficio applicava l’imposta in misura fissa, ma successivamente correggeva la liquidazione iniziale perché riteneva trattarsi di una sentenza di condanna al pagamento di somme con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.

L’adita CTP ha accolto parzialmente i ricorsi de i contribuent i , statuendo che alla sentenza registrata oggetto della liquidazione doveva essere applicata l’imposta proporzionale di registro limitatamente al capo della pronuncia contenente la condanna al pagamento degli interessi moratori, mentre doveva essere applicata l’imposta di registro in misura fissa in relazione al capo della sentenza concernente la condanna della Banca alla restituzionedella somma sopra indicata nei confronti dei ricorrenti.

La CTR rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, preliminarmente censurando il comportamento dell’Ufficio (che ha riliquidato l’imposta in misura proporzionale) “senza esplicazione del procedimento adottato”, statuendo che nel caso di specie si versa “in un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzione di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge.

La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori”.

L’Agenzia propone ricorso in ordine a due motivi.

I contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], in nome proprio, hanno depositato memoria con procura specialein favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto della memoria dei contribuenti da ultimo menzionati , non avendo essi depositato tempestivo controricorso, per cui devono considerarsi intimati.

2. Va quindi esaminato prioritariamente, in relazione all’esame della ragione più liquida, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR errato nel ritenere di dover tassare la sentenza in misura fissa.

3. Il motivo va respinto, siccome inammissibile e comu nque infondato.

4. L’ art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede, in linea generale, che sono soggetti ad imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere», l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 apri le 1986 n. 131 stabilisc e la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».

Peraltro, la nota II al citato art. 8 della T ariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 precisa che: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (...) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico».

La questione controversa ha gì formato oggetto di esame da parte della Corte (v. n. 25610/2022; Cass., 17 giugno 2021, n. 17233 e Cass. n. 26561 del 2022) che ha condivisibilmente rilevato che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.

Non ̀ mai stato dubbio, nella giurispruden za della Corte che la disposizione tariffaria di cui all'art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 nel prevedere la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari «che dichiarano la nullit̀ o pronunciano l'a nnullamento di un atto, ancorch ̀ portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» - debba riferirsi a quella categoria di atti, disciplinati dallo stesso d.p.r. cit., art. 38, che, in quanto nulli o annullabili, cì non di meno, sono soggetti all'obbligo di registrazione, ed al conseguente versamento della relativa imposta (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21819; Cass., 19 marzo 2018, n. 6832; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22606; Cass., 31 marzo 2011, n. 7340; Cass., 7 maggio 2008, n. 11083); atti, questi, che, - in considerazione del dato letterale e della ratio delle disposizioni di cui all'art. 38, cit., - risultano affetti da «patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine"» (Cass., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneit̀ delle discipline poste, dapprima dal d.p.r. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 38, v.

Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039).

Del r esto la Corte ha da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell'imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell'atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice delle Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell'art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200).

La Corte ha, altres̀, avuto modo di precisare che, tra le previsioni di cui all'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si pone un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni, carattere speciale.

Difatti «il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum».

In ragione, quindi, di detto rapporto di specialit̀ , le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, «in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicch́ essa non pu ̀ essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge» (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; v., con riferimento agli effetti restitutori involgenti obblighi di pagamento di somme di denaro, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., 23 agosto 2017, n. 20315).

Non ̀ , dunque, dubbio che la previsione di cui all'art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, cit., debba correlarsi ad una caducazione (per nullit̀ o annullamento) dell'atto negoziale ch e, - avendo dismesso la sua idoneit̀ (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte, - d ̀ accesso, con ci ̀ , e sia pur nei limiti delineati dall'art. 38, c. 2, cit., al ripristino delle posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell'imposta versata); fattispecie presupposta questa che, del resto, ̀ inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, - quali la ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.), la conferma (artt. 590 e 799 cod. civ.) e la convalida (art. 1444 cod. civ.), - sono deputati a stabilizzare gli effetti dell'atto nullo o annullabile.

5. Nel caso di specie , infatti , la CTR, quanto al contenuto della sentenza civile, relativamente alla pronuncia di condanna avente come destinataria la banca, statuisce che es sa riguarda “ un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzione di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge.

La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori”.

Pertanto, si deve assumere che detta condanna ha ad oggetto la restituzione di una somma indebita avente causa in un titoloparzialmente nullo. 6.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 324 c.p.c. e in combinato disposto con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 50 nonché con art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la CTR violato il giudicato interno formatosi sulla questione della legittimità della motivazione – decisa dal giudice di primo grado e non impugnata incidentalmente dai contribuenti - nonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

6. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni sopra esposte, tenuto anche conto della natura di mero obiter dictum delle considerazioni riguardanti il preteso vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione.

7. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto.

Nulla sulle spese, dovendo i contribuenti ritenersi intimati per mancata tempestiva proposizione di controricorso.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 534/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 1128/2020 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce - n. 1128/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso integrale pagamento dell’imposta di registro in relazione alla sentenza n. 407/2009, pronunciata dal Tribunale di Lecce sez. staccata di Maglie che - dopo aver condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl, della somma di euro 2.247.357,26 in ragione d ell’indebita percezione di interessi ultra legali, di commissioni di massimo scoperto, di spese e di importi relativi ad anatocismo trimestrale, ha accolto la domanda riconvenzionale della banca e condanna t o la società Tarantino concimi srl al pagamento dell’importo di euro 266.966,04 a titolo di interessi moratori- rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. In fase di registrazione della sentenza l’Ufficio applicava l’imposta in misura fissa, ma successivamente correggeva la liquidazione iniziale perché riteneva trattarsi di una sentenza di condanna al pagamento di somme con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. L’adita CTP ha accolto parzialmente i ricorsi de i contribuent i , statuendo che alla sentenza registrata oggetto della liquidazione doveva essere applicata l’imposta proporzionale di registro limitatamente al capo della pronuncia contenente la condanna al pagamento degli interessi moratori, mentre doveva essere applicata l’imposta di registro in misura fissa in relazione al capo della sentenza concernente la condanna della Banca alla restituzionedella somma sopra indicata nei confronti dei ricorrenti. La CTR rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, preliminarmente censurando il comportamento dell’Ufficio (che ha riliquidato l’imposta in misura proporzionale) “senza esplicazione del procedimento adottato”, statuendo che nel caso di specie si versa “in un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzione di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge. La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori”. L’Agenzia propone ricorso in ordine a due motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], in nome proprio, hanno depositato memoria con procura specialein favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce. Considerato che: 1. Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto della memoria dei contribuenti da ultimo menzionati , non avendo essi depositato tempestivo controricorso, per cui devono considerarsi intimati. 2. Va quindi esaminato prioritariamente, in relazione all’esame della ragione più liquida, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR errato nel ritenere di dover tassare la sentenza in misura fissa. 3. Il motivo va respinto, siccome inammissibile e comu nque infondato. 4. L’ art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede, in linea generale, che sono soggetti ad imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere», l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 apri le 1986 n. 131 stabilisc e la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». Peraltro, la nota II al citato art. 8 della T ariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 precisa che: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (...) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico». La questione controversa ha gì formato oggetto di esame da parte della Corte (v. n. 25610/2022; Cass., 17 giugno 2021, n. 17233 e Cass. n. 26561 del 2022) che ha condivisibilmente rilevato che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna. Non ̀ mai stato dubbio, nella giurispruden za della Corte che la disposizione tariffaria di cui all'art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 nel prevedere la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari «che dichiarano la nullit̀ o pronunciano l'a nnullamento di un atto, ancorch ̀ portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» - debba riferirsi a quella categoria di atti, disciplinati dallo stesso d.p.r. cit., art. 38, che, in quanto nulli o annullabili, cì non di meno, sono soggetti all'obbligo di registrazione, ed al conseguente versamento della relativa imposta (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21819; Cass., 19 marzo 2018, n. 6832; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22606; Cass., 31 marzo 2011, n. 7340; Cass., 7 maggio 2008, n. 11083); atti, questi, che, - in considerazione del dato letterale e della ratio delle disposizioni di cui all'art. 38, cit., - risultano affetti da «patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine"» (Cass., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneit̀ delle discipline poste, dapprima dal d.p.r. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 38, v. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039). Del r esto la Corte ha da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell'imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell'atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice delle Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell'art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200). La Corte ha, altres̀, avuto modo di precisare che, tra le previsioni di cui all'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si pone un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni, carattere speciale. Difatti «il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum». In ragione, quindi, di detto rapporto di specialit̀ , le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, «in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicch́ essa non pu ̀ essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge» (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; v., con riferimento agli effetti restitutori involgenti obblighi di pagamento di somme di denaro, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., 23 agosto 2017, n. 20315). Non ̀ , dunque, dubbio che la previsione di cui all'art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, cit., debba correlarsi ad una caducazione (per nullit̀ o annullamento) dell'atto negoziale ch e, - avendo dismesso la sua idoneit̀ (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte, - d ̀ accesso, con ci ̀ , e sia pur nei limiti delineati dall'art. 38, c. 2, cit., al ripristino delle posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell'imposta versata); fattispecie presupposta questa che, del resto, ̀ inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, - quali la ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.), la conferma (artt. 590 e 799 cod. civ.) e la convalida (art. 1444 cod. civ.), - sono deputati a stabilizzare gli effetti dell'atto nullo o annullabile. 5. Nel caso di specie , infatti , la CTR, quanto al contenuto della sentenza civile, relativamente alla pronuncia di condanna avente come destinataria la banca, statuisce che es sa riguarda “ un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzione di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge. La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori”. Pertanto, si deve assumere che detta condanna ha ad oggetto la restituzione di una somma indebita avente causa in un titoloparzialmente nullo. 6.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 324 c.p.c. e in combinato disposto con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 50 nonché con art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la CTR violato il giudicato interno formatosi sulla questione della legittimità della motivazione – decisa dal giudice di primo grado e non impugnata incidentalmente dai contribuenti - nonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 6. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni sopra esposte, tenuto anche conto della natura di mero obiter dictum delle considerazioni riguardanti il preteso vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione. 7. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Nulla sulle spese, dovendo i contribuenti ritenersi intimati per mancata tempestiva proposizione di controricorso. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere a
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