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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32035/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 591del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA](co- dice fiscale 04654820820), in persona del Curatore p.t., rappre- sentato edifeso, in virtù di procura speciale alle liti posta in calce al ricorso (rilasciata su separato foglio ad esso materialmente con- giunto), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67A17 F839C; pec:info @ pec.amministratoriacap.it), del Foro di Napoli, con domicilio eletto inPortici (NA), al II viale Melina n. 11.

Il pro- curatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 1° commae 366 2° comma c.p.c. dichiara di voler ricevere le prescritte comunica- zioniall’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.ammini- stratoriacap.it.

Ricorrente contro Ministero dell’istruzione e del merito ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], P.E.C. ags.rm@ mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 per legge domicilia.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon° 889 depo- sitata il 27 maggio 2024.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti.

La parte ricorrente ha chiesto la decisione dell’impugnazione con atto depositato telematicamente il 19 ottobre 2025, depositato ol- tre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione della Pro- posta, avvenuta in data 1° settembre 2025.

Considerato che: In tal caso, analogamente a quanto precisato da Cass.

S.U. n° 14986/2025, per l’ipotesi di richiesta di decisione avanzata senza una nuova procura speciale (ipotesi per la quale si applica l’art. 380-bisc.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs n°164 del 2024), in assenza di una tempestiva istanza di decisione, l’estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell’art. 391, comma primo, cod. proc. civ., con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, del codice di rito, per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla verifica della tempestività dell’istanza de qua.

Pertanto, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.,il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a di- chiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Le spesedel grado – da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,235 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale.

P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 25.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 591del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA](co- dice fiscale 04654820820), in persona del Curatore p.t., rappre- sentato edifeso, in virtù di procura speciale alle liti posta in calce al ricorso (rilasciata su separato foglio ad esso materialmente con- giunto), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67A17 F839C; pec:info @ pec.amministratoriacap.it), del Foro di Napoli, con domicilio eletto inPortici (NA), al II viale Melina n. 11. Il pro- curatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 1° commae 366 2° comma c.p.c. dichiara di voler ricevere le prescritte comunica- zioniall’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.ammini- stratoriacap.it. Ricorrente contro Ministero dell’istruzione e del merito ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], P.E.C. ags.rm@ mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 per legge domicilia. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon° 889 depo- sitata il 27 maggio 2024. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti. La parte ricorrente ha chiesto la decisione dell’impugnazione con atto depositato telematicamente il 19 ottobre 2025, depositato ol- tre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione della Pro- posta, avvenuta in data 1° settembre 2025. Considerato che: In tal caso, analogamente a quanto precisato da Cass. S.U. n° 14986/2025, per l’ipotesi di richiesta di decisione avanzata senza una nuova procura speciale (ipotesi per la quale si applica l’art. 380-bisc.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs n°164 del 2024), in assenza di una tempestiva istanza di decisione, l’estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell’art. 391, comma primo, cod. proc. civ., con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, del codice di rito, per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla verifica della tempestività dell’istanza de qua. Pertanto, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.,il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a di- chiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spesedel grado – da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,235 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale. P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 25.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pr
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