CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IMPIEGOFATTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], insegnante di Scuola materna di ruolo transitata dal Comune di Ercolano alla Scuola statale,avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la sua domanda, volta al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata dall’AS 1979/1980 al 2006/2007 alle dipendenze del Comune di Ercolano e al conseguente pagamento della somma di € 17.105,38, oltre accessori. 2. La Corte territoriale haevidenziato che l’art. 485, terzo comma, del d. lgs. n. 297/1994 riconosce il servizio pregresso svolto nelle Scuole materne anche comunali, tanto di ruolo che non ruolo, solo in caso di passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore, ossia dalla scuola materna alla scuola elementare, mentre la ricorrente aveva sempre insegnato nella scuola dell’infanzia. 3. Il giudice di appello ha ritenuto che l’art. 17 della legge n. 444/1968, nel prevedere l’equiparazione tra docenti delle elementari e della scuola materna,si riferisce solo al trattamento stipendiale e alla carriera(nel senso di avanzamenti, qualifiche, progressioni, etc.),e non al riconoscimento dell’anzianità pregressa in un diverso ruolo, al quale si applicano diverse disposizioni;ha inoltre rilevato che nel caso di specie difetta il presupposto del passaggio da un ruolo ad un altro. 4. Ha pertanto considerato non applicabili alla fattispecie dedotta in giudizioi principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 2037/2013 e Cass.n. 9144/2016),in quanto riguardanti il passaggio di docenti dalla scuola materna alla scuola secondaria, mentre nella fattispecie non si è verificato un passaggio nei ruoli. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. 6. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è rimasto intimato.DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 485 comma 3 d. lgs. n. 297/1994, in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 23 della legge n. 444/1968, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. Evidenzia che gli artt. 17, 18 e 23 della legge n. 444/1968 (la cui vigenza è stata confermata dall’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 179/2009 e dall’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 213/2010), prevedono la totale equiparazione degli insegnanti di scuola materna statale rispetto agli insegnanti di scuola elementare estabilisce il riconoscimento dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza per gli insegnanti di scuola materna statale provenienti dalle scuole comunali. Argomenta che l’art. 17 della legge n. 444/1968 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso dell’estensione al personale della scuola materna di tutti gli istituti previsti per il personale della scuola elementare, ivi compresi quelli relativi alla valutazione dei servizi ai fini della carriera, mentre l’art. 485, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994 avrebbe dovuto essere interpretato, in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 23 della legge n. 444/1968 nel senso che il riconoscimento ai fini di carriera del servizio prestato in scuole materne comunali operi anche in favore del personale docente delle scuole materne statali. Richiama sul punto la circolare ministeriale n. 36 del 10.2.1976, evidenziando che i concetti di “avanzamenti e progressioni” cui fa riferimento la sentenza di appello ed il concetto di “svolgimento di carriera” di cui alla legge n. 444/1968non possono che ricomprendere il sistema di riconoscimento dell’anzianità ai fini della progressione economica e di carriera così come descritto nell’art. 2 della legge n. 576/1970 e successivamente trasfuso nell’art. 485 del d. lgs. n. 297/1994. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione del principio di diritto sancito dalla sentenza n. 228/1986 della Corte costituzionale, che ha interpretato l’art. 2, secondo comma, del d.l.. n. 370/1970, convertito dalla legge n. 576/1970 (il cui contenuto è sovrapponibile a quello dell’art. 485 del d. lgs. n. 297/1994) ne senso del riconoscimento alle insegnanti di ruolo delle scuole materne statali, ai fini giuridici ed economici, dei servizi preruolo espletati in scuole materne gestite dall’Ente per le [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna, in quanto identici a quelli prestati presso scuole materne comunali. Evidenzia che il caso affrontato dalla Consulta riguarda la valutazione dei servizi pre-ruolo in favore delle insegnanti di scuola materna statale provenienti da scuole materne gestite da altri enti; rimarca che tale pronuncia ha avallato l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore nel senso che al personale della scuola materna statale (e non solo al personale della scuola elementare statale) fossero riconosciuti i servizi prestati nelle scuole materne comunali e nella scuola materna regionale. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 485 comma 3 del d. lgs. n. 297/1994, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato nella scuola materna comunale si applichi esclusivamente al personale della scuola elementare statale. 4.Con il quarto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, della circostanza che, nonostante la richiesta di riconoscimento di tutta l’anzianità maturata, con decreto prot. n. 1987 del 16.6.2010 del [OSCURATO:PERSONA] del I [OSCURATO:PERSONA] “Rodinò” di Ercolano alla Sirano era stata riconosciuta la l’anzianità maturata presso la scuola materna del Comune di Ercolano negli anni scolastici dal 1979/80 al 1980/81, e dal 1992/93 al 2006/2007, e non invece quella relativa al periodo dal 1981/82 al 1991/92. Argomenta che l’Amministrazione non aveva nutrito dubbi sulla possibilità di riconoscere alla Sirano il servizio reso nella scuola materna comunale e che il riconoscimento solo parziale non è sorretto da alcuna apparente giustificazione; evidenzia cheil servizio prestato dalla Sirano come insegnante di scuola materna a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Ercolano era stato continuativo ed ininterrotto dal 4.9.1979 al 31.8.2007 e che la Sirano era munita del titolo di studio prescritto per l’accesso all’insegnamento nella scuola materna. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 487 d. lgs. n. 297/1994. In forza dei medesimi principi che conducono ad affermare la riconoscibilità dei servizi maturati in un ordine di scuola inferiore ai fini dell’inquadramento in un ordine di scuola superiore, sostiene la piena valutabilità del servizio prestato nel medesimo ordine di scuola. 6. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati. 7. Le Sezioni Unite di questa Corte , pronuncia ndosi sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, con sentenza n. 9144/2016 hanno interpretato le norme poi trasfuse nel T.U. n. 297/1994 , ritenendo che il riconoscimento dell’anzianità per il servizio di ruolo (per intero e non con il meccanismo della temporizzazione) valga anche nel passaggio tra scuola materna e scuola secondaria. In particolare, hanno affermato che dall’art. 57 della legge11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all’art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art. 83 del medesimo d.P.R. n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire dell’art. 57 della legge n. 312 del 1980, l’art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell’introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti; si è così imposta un’interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, una lettura restrittiva dell’art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla suddetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti -e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. In particolare, riguardo all’ipotesi di un servizio ‘di ruolo’, venuto in rilievo nella fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia,sono state evidenziate le ragioni per le quali si è ritenuto di non privilegiare una interpretazione restrittiva e asistematica delle disposizioni ivi in esame, così da giustificare il mancato riconoscimento. In tale decisione, infatti, si è tenuto conto del fatto che il Giudice delle leggi, proprio in merito ad una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, concernenti il servizio ‘non di ruolo’, riprodotti nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, con ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 ha ritenuto che “l’interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell’insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato”. Tuttavia, come evidenziato in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016, “la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell’esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l’interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”. In sostanza, non derivando dall’ordinanza di inammissibilità della Corte costituzionale alcun vincolo interpretativo, si è ritenuto di procedere ad una lettura ermeneutica delle norme lì rilevanti in armonia con l’inserimento sistematico nel complesso di disposizioni che regolano l’ordinamento scolastico. Così, sulla base del sistema dei passaggi in ruolo come ricostruito da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016, della prevista possibilità di passaggi, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi ( passaggi consentiti anche al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermo restando il possesso di determinati requisiti, di un progressivo ampliamento delle originarie previsioni nel senso della possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna), punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio ‘di ruolo’, in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo necessario per l’accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna . Secondo l’indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l’insegnante ‘di ruolo’ della scuola materna che transita nel ‘ruolo’ della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza . (si vedano anche Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). Alla luce di tali principi , muovendo da un’interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, le Sezioni Unite di questa Corte, nell’esaminare la questione relativaal riconoscimento integrale dell’anzianità anche per il servizio ‘non di ruolo’ prestato nella scuola maternain caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria, e dell’estensione di tale affermazione ai docenti di religione cattolica, con la sentenzan. 22726/2022 hanno enunciato i seguenti princ ipi di diritto: “Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo”; “ai fini del suddetto computo l’art. 485 del d. lgs n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della lege n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab originea tempo indeterminato”; “analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”. 8. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati da Cass. S.U. n. 22726/2022, l’anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola materna comunale al ruolo della scuola materna statale. 9. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi e la sentenza impugnata va dunque cassata sul punto. 10. Il quartomotivo è inammissibile . Deve infatti trovare applicazione l’art. 348 - ter c.p.c., non risultando che la decisione della Corte d’Appello si siain alcun modo distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). L’omessa valutazione è comunque insussistente, risultando dalla sentenza impugnata che in sede di inquadramento l’Amministrazione ha preso in considerazione solo i servizi resi negli anni scolasticidal 1979/80 al 1980/81, e dal 1992/93 al 2006/2007, e non l’intero periodo di servizio svolto alle dipendenze del Comune di Ercolano con contratto a tempo indeterminato. Il fatto di cui la ricorrente denuncia l’omessa valutazione è stato dunque considerato dalla sentenza impugnata. 11. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo e va dichiarato inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo e dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza i