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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 04559/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.

Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 aprile 2022, la Corte di appello di Taranto riformava la sentenza pronunciata in data 12 maggio 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in punto di pena, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di euro 800,00 di multa per avere utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il social network Facebook del seguente tenore: "[..] demente (..) deve avere seri problemi di testa(..) mentecatto (..) queste persone hanno dei seri problemi mentali [..]

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle scriminanti di cui all'art.51 cod. pen. e 599 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art.594 cod. pen, depenalizzato. 3.In data 4 novembre 2022 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato, atti depositati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto.

CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela.

Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Si richiama la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti." (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019). 2.L'epilogo decisorio rende superfluo la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2022 Il igli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela. Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 aprile 2022, la Corte di appello di Taranto riformava la sentenza pronunciata in data 12 maggio 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in punto di pena, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di euro 800,00 di multa per avere utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il social network Facebook del seguente tenore: "[..] demente (..) deve avere seri problemi di testa(..) mentecatto (..) queste persone hanno dei seri problemi mentali [..] 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle scriminanti di cui all'art.51 cod. pen. e 599 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art.594 cod. pen, depenalizzato. 3.In data 4 novembre 2022 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato, atti depositati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto. CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela. Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Si richiama la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti." (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019). 2.L'epilogo decisorio rende superfluo la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 13 gennaio 2022 Il igli
Sentenza Cassazione n. 04559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris