CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21/06/21, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'eccessivo discostamento della pena dal minimo edittale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della contestata recidiva, giustificate dal giudice di secondo grado sulla scorta di criteri palesemente inaccettabili sotto il profilo logico-giuridico. Sul primo aspetto, il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che la pena non fosse eccessiva in quanto si era già verificato l'impossessamento del bene e che il tentativo era in fase avanzata, senza considerare che le modalità di tentativo di furto o rapina all'interno di un supermercato sono sempre le medesime e che il bene sottratto e subito restituito era di modestissimo valore, fatto che avrebbe giustificato anche la concessione delle attenuanti generiche. Per quanto riguardava la recidiva, il difensore rileva che i precedenti penali dell'imputato erano datati nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso non considera che è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il ric:hiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elemeni di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che il tentativo era in fase avanzata, non è manifestamente illogica, ed è quindi immune da censure. Quanto al motivo relativo alla recidiva, lo stesso è manifestamente infondato, avendo la Corte motivato in maniera esauriente sulla perdurante pericolosità dell'imputato, già condannato per tre rapirle, che giustificava l'applicazione della recidiva (pag.5 sentenza impugnata). 2.3 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alle attenuanti generiche, visto che la mancata concessione delle stesse è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (avendo la Corte di appello la mancanza di elementi valutabili positivamente), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01) 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha preposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinac