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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0459_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-459/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, domanda vertente sull' interpretazione delle voci doganali 21.07 e 30.03 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 345, pag. 1), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida e J.-P.

Puissochet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per lo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal signor T. Guessefeldt, Oberregierungsrat presso l' Oberfinanzdirektion di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall' avv.

E.A.

Undritz, del foro di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commissione, dal signor F. de [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv.

H.-J.

Rabe, dei fori di [OSCURATO:PERSONA] e di Bruxelles, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 ottobre 1993, giunta alla Corte il successivo 8 dicembre, il Bundesfinanzhof, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, ha posto due questioni pregiudiziali sull' interpretazione delle voci doganali 21.07 e 30.03 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (in prosieguo: la "TDC") nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 345, pag. 1). 2 Dette questioni sono insorte in una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") circa la classificazione doganale di un prodotto denominato "[OSCURATO:PERSONA] AA [OSCURATO:PERSONA]", che si presenta come miscela sterile in polvere e in forma di dosi di diversi aminoacidi impiegata per la fabbricazione di soluzioni per perfusioni. 3 Durante il marzo 1987 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato detti prodotti come "altri medicamenti non condizionati per la vendita al minuto", della sottovoce doganale 30.03 A II b) della TDC.

Tuttavia lo [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il dazio come se fossero "altre preparazioni alimentari" della voce 21.07, chiedendo, con provvedimento di rettifica, il pagamento del dazio relativo a tale voce. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo che il prodotto litigioso rientrasse nella sottovoce 30.03 A II b) della TDC, ha accolto il ricorso. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Bundesfinanzhof, osservando che al momento rilevante per la fattispecie i prodotti in questione non erano ancora prodotti finiti destinati all' alimentazione artificiale per via parenterale.

Inoltre, poiché era possibile un' ulteriore trasformazione, i prodotti non potevano nemmeno considerarsi soluzioni non finite per perfusioni.

In base alla natura delle merci in questione, si trattava di preparati alimentari che potevano somministrarsi solo per via orale. 6 Ritenendo che la soluzione della controversia implicasse un' interpretazione della TDC, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che nella voce 30.03 (nel caso di specie: sottovoce 30.03 A II b) rientrano, in quanto 'medicamenti' , prodotti come miscele sterili in polvere, presentate sotto forma di dosi, di diversi aminoacidi per la produzione di soluzioni perfusionali. 2) In caso di soluzione negativa: se la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che le merci di cui alla questione sub 1) rientrano nella voce doganale 21.07 in quanto 'altre preparazioni alimentari' ". 7 Le voci e sottovoci pertinenti della TDC vigenti al momento in cui sono avvenuti i fatti sui quali verte la causa principale erano così redatte: ° voce 21.07: "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: (...) G. altre: (...)" ° voce 30.03: "Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto:

I. contenenti iodio o suoi composti

II. altri:

a) contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati: (...)

b) non nominati B. condizionati per la vendita al minuto: (...)" 8 Secondo una giurisprudenza consolidata, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della TDC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 9 agosto 1994, causa C-395/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4027, punto 5).

Analogamente, per l' interpretazione della TDC, secondo una giurisprudenza consolidata tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale rappresentano mezzi essenziali per garantire un' applicazione uniforme di detta tariffa e come tali possono considerarsi validi mezzi per la sua interpretazione (stessa sentenza, punto 5). 9 Secondo la nota 1 a) del capitolo 30 della TDC, il termine "medicamenti" ai sensi della voce 30.03 va considerato applicabile ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici. 10 La stessa nota precisa che detta definizione non si applica agli alimenti o bevande come gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, le bevande "toniche" e le acque minerali.

Tuttavia, secondo la nota A 4) delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale concernenti la voce 30.03, le "preparazioni nutritive destinate a venir assunte per via diversa da quella orale" rientrano nei medicamenti.

Ciò si spiega con il fatto che questo tipo di preparazioni nutritive è sempre impiegato nell' ambito di una terapia medica. 11 Gli aminoacidi, in quanto componenti di base delle proteine, possono considerarsi sostanze nutritive.

Infatti, secondo le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 30.03, le proteine rientrano tra gli elementi nutritivi più importanti contenuti negli alimenti. 12 Così stando le cose, occorre verificare se la miscela di aminoacidi sulla quale verte la lite è una preparazione nutritiva destinata a venir assunta per via diversa da quella orale. 13 A questo proposito si deve osservare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza 23 marzo 1972, causa 36/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 187, punto 4). 14 Di conseguenza, se la destinazione della miscela litigiosa, inerente alle sue particolari caratteristiche, la orientasse verso l' impiego per la preparazione di soluzioni per perfusioni a fini di alimentazione artificiale per via parenterale, si dovrebbe considerare detto prodotto compreso nella voce

30.03. 15 Dal fascicolo processuale emerge che il prodotto "[OSCURATO:PERSONA] AA [OSCURATO:PERSONA]" si presenta in forma di polvere sterile e apirogena di diversi aminoacidi dosati.

La nozione di "dosi" alla quale si richiama il Bundesfinanzhof non ha lo stesso senso di quella impiegata nella TDC e nella Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

Secondo la nota B a) delle note esplicative di suddetta Nomenclatura, si presentano in forma di "dosi" i prodotti ripartiti uniformemente nei quantitativi nei quali devono venir usati a fini terapeutici o profilattici.

Si presentano generalmente in fiale, cachet, compresse, pastiglie o tavolette, o anche in polvere se sono presentati in forma di dosi in bustine.

Orbene, il Bundesfinanzhof ha semplicemente inteso osservare che gli aminoacidi che costituiscono la miscela si presentano in dosaggi ben precisi. 16 Come è emerso nella fase orale dinanzi alla Corte e dalla perizia prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali, invocata tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte e che non è stata contestata dallo [OSCURATO:PERSONA], un impiego delle miscele di aminoacidi in questione è teoricamente ipotizzabile nel settore alimentare, ma molto improbabile sotto il profilo economico, poiché gli ingenti costi necessari per ottenere la grande purezza microbiologica e chimica e il carattere apirogeno del prodotto ne sconsigliano in pratica l' uso in questo settore, nel quale si ricorre in realtà a numerose altre soluzioni più economiche. 17 Poiché l' impiego del prodotto nell' alimentazione umana per via orale è una possibilità meramente teorica, si conclude che detto prodotto, date le sue caratteristiche e proprietà oggettive ° sterilità, apirogeneità, grande purezza e dosaggio preciso dei vari aminoacidi ° è naturalmente destinato ad un impiego medico e più particolarmente alla preparazione di soluzioni per perfusioni mediante aggiunta di acqua. 18 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice nazionale che la TDC, nella versione risultante dal regolamento n. 3616/86, va interpretata nel senso che una polvere sterile, costituita da aminoacidi miscelati con preciso dosaggio ed impiegata per la preparazione di soluzioni per perfusioni, rientra nella voce 30.03 [sottovoce 30.03 A II b)].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19 ottobre 1993, dichiara: [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, va interpretata nel senso che una polvere sterile, costituita da aminoacidi miscelati con preciso dosaggio ed impiegata per la preparazione di soluzioni per perfusioni, rientra nella voce 30.03 [sottovoce 30.03 A II b)].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0459_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-459/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, domanda vertente sull' interpretazione delle voci doganali 21.07 e 30.03 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 345, pag. 1), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per lo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal signor T. Guessefeldt, Oberregierungsrat presso l' Oberfinanzdirektion di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall' avv. E.A. Undritz, del foro di [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commissione, dal signor F. de [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. H.-J. Rabe, dei fori di [OSCURATO:PERSONA] e di Bruxelles, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della Commissione all' udienza del 19 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 ottobre 1993, giunta alla Corte il successivo 8 dicembre, il Bundesfinanzhof, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, ha posto due questioni pregiudiziali sull' interpretazione delle voci doganali 21.07 e 30.03 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (in prosieguo: la "TDC") nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 345, pag. 1). 2 Dette questioni sono insorte in una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") e la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") circa la classificazione doganale di un prodotto denominato "[OSCURATO:PERSONA] AA [OSCURATO:PERSONA]", che si presenta come miscela sterile in polvere e in forma di dosi di diversi aminoacidi impiegata per la fabbricazione di soluzioni per perfusioni. 3 Durante il marzo 1987 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato detti prodotti come "altri medicamenti non condizionati per la vendita al minuto", della sottovoce doganale 30.03 A II b) della TDC. Tuttavia lo [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il dazio come se fossero "altre preparazioni alimentari" della voce 21.07, chiedendo, con provvedimento di rettifica, il pagamento del dazio relativo a tale voce. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo che il prodotto litigioso rientrasse nella sottovoce 30.03 A II b) della TDC, ha accolto il ricorso. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Bundesfinanzhof, osservando che al momento rilevante per la fattispecie i prodotti in questione non erano ancora prodotti finiti destinati all' alimentazione artificiale per via parenterale. Inoltre, poiché era possibile un' ulteriore trasformazione, i prodotti non potevano nemmeno considerarsi soluzioni non finite per perfusioni. In base alla natura delle merci in questione, si trattava di preparati alimentari che potevano somministrarsi solo per via orale. 6 Ritenendo che la soluzione della controversia implicasse un' interpretazione della TDC, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che nella voce 30.03 (nel caso di specie: sottovoce 30.03 A II b) rientrano, in quanto 'medicamenti' , prodotti come miscele sterili in polvere, presentate sotto forma di dosi, di diversi aminoacidi per la produzione di soluzioni perfusionali. 2) In caso di soluzione negativa: se la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che le merci di cui alla questione sub 1) rientrano nella voce doganale 21.07 in quanto 'altre preparazioni alimentari' ". 7 Le voci e sottovoci pertinenti della TDC vigenti al momento in cui sono avvenuti i fatti sui quali verte la causa principale erano così redatte: ° voce 21.07: "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: (...) G. altre: (...)" ° voce 30.03: "Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto: I. contenenti iodio o suoi composti II. altri: a) contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati: (...) b) non nominati B. condizionati per la vendita al minuto: (...)" 8 Secondo una giurisprudenza consolidata, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della TDC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 9 agosto 1994, causa C-395/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4027, punto 5). Analogamente, per l' interpretazione della TDC, secondo una giurisprudenza consolidata tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale rappresentano mezzi essenziali per garantire un' applicazione uniforme di detta tariffa e come tali possono considerarsi validi mezzi per la sua interpretazione (stessa sentenza, punto 5). 9 Secondo la nota 1 a) del capitolo 30 della TDC, il termine "medicamenti" ai sensi della voce 30.03 va considerato applicabile ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici. 10 La stessa nota precisa che detta definizione non si applica agli alimenti o bevande come gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, le bevande "toniche" e le acque minerali. Tuttavia, secondo la nota A 4) delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale concernenti la voce 30.03, le "preparazioni nutritive destinate a venir assunte per via diversa da quella orale" rientrano nei medicamenti. Ciò si spiega con il fatto che questo tipo di preparazioni nutritive è sempre impiegato nell' ambito di una terapia medica. 11 Gli aminoacidi, in quanto componenti di base delle proteine, possono considerarsi sostanze nutritive. Infatti, secondo le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 30.03, le proteine rientrano tra gli elementi nutritivi più importanti contenuti negli alimenti. 12 Così stando le cose, occorre verificare se la miscela di aminoacidi sulla quale verte la lite è una preparazione nutritiva destinata a venir assunta per via diversa da quella orale. 13 A questo proposito si deve osservare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza 23 marzo 1972, causa 36/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 187, punto 4). 14 Di conseguenza, se la destinazione della miscela litigiosa, inerente alle sue particolari caratteristiche, la orientasse verso l' impiego per la preparazione di soluzioni per perfusioni a fini di alimentazione artificiale per via parenterale, si dovrebbe considerare detto prodotto compreso nella voce 30.03. 15 Dal fascicolo processuale emerge che il prodotto "[OSCURATO:PERSONA] AA [OSCURATO:PERSONA]" si presenta in forma di polvere sterile e apirogena di diversi aminoacidi dosati. La nozione di "dosi" alla quale si richiama il Bundesfinanzhof non ha lo stesso senso di quella impiegata nella TDC e nella Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. Secondo la nota B a) delle note esplicative di suddetta Nomenclatura, si presentano in forma di "dosi" i prodotti ripartiti uniformemente nei quantitativi nei quali devono venir usati a fini terapeutici o profilattici. Si presentano generalmente in fiale, cachet, compresse, pastiglie o tavolette, o anche in polvere se sono presentati in forma di dosi in bustine. Orbene, il Bundesfinanzhof ha semplicemente inteso osservare che gli aminoacidi che costituiscono la miscela si presentano in dosaggi ben precisi. 16 Come è emerso nella fase orale dinanzi alla Corte e dalla perizia prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali, invocata tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte e che non è stata contestata dallo [OSCURATO:PERSONA], un impiego delle miscele di aminoacidi in questione è teoricamente ipotizzabile nel settore alimentare, ma molto improbabile sotto il profilo economico, poiché gli ingenti costi necessari per ottenere la grande purezza microbiologica e chimica e il carattere apirogeno del prodotto ne sconsigliano in pratica l' uso in questo settore, nel quale si ricorre in realtà a numerose altre soluzioni più economiche. 17 Poiché l' impiego del prodotto nell' alimentazione umana per via orale è una possibilità meramente teorica, si conclude che detto prodotto, date le sue caratteristiche e proprietà oggettive ° sterilità, apirogeneità, grande purezza e dosaggio preciso dei vari aminoacidi ° è naturalmente destinato ad un impiego medico e più particolarmente alla preparazione di soluzioni per perfusioni mediante aggiunta di acqua. 18 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice nazionale che la TDC, nella versione risultante dal regolamento n. 3616/86, va interpretata nel senso che una polvere sterile, costituita da aminoacidi miscelati con preciso dosaggio ed impiegata per la preparazione di soluzioni per perfusioni, rientra nella voce 30.03 [sottovoce 30.03 A II b)]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19 ottobre 1993, dichiara: [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, va interpretata nel senso che una polvere sterile, costituita da aminoacidi miscelati con preciso dosaggio ed impiegata per la preparazione di soluzioni per perfusioni, rientra nella voce 30.03 [sottovoce 30.03 A II b)].
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