CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 16121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 02/10/2025 della Corte di Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, trasmessa in data07/04/2026 dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 ottobre 2025 la Corte di Appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal [OSCURATO:PERSONA] per l'udienzapreliminare del Tribunale di Firenze in data 28 febbraio 2024, ha:- dichiarato assorbito per entrambi gli imputati il reato di rapina impropria contestato alcapo A in quello di rapina propria, esclusa l’aggravante dell’uso di un’arma e lacontinuazione contestata per il medesimo reato;- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati;- confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputatiAmin [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti;- applicato, a seguito di impugnazione del Procuratore generale, ad entrambi gliimputati la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.L’affermazione della penale responsabilità degli imputati è intervenuta per i seguentireati:- entrambi per concorso (tra loro e anche con una terza persona non identificata) inrapina aggravata di uno smartphone e di tentata rapina di un portafoglio (artt. 110, 628, 61 n.5 cod. pen.) (capo A della rubrica delle imputazioni);- il solo [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337, 61 n. 2 cod. pen.) (capo- il solo [OSCURATO:PERSONA] per violazione della legge sulle armi (art. 4 l. n. 110/1975) (capo C). 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,deducendo quanto segue.2.1. [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla capacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 88 cod.pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non ha accolto larichiesta difensiva di dichiarare il difetto di imputabilità dell’imputato limitandosi a richiamarele conclusioni alle quali era giunto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e non svolgendo alcuna indaginein ordine alle dichiarazioni rese dall’imputato circa l’assunzione di alcool e di sostanzealteranti. 2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato dicui all’art. 337 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che non vi sarebbe alcun riscontro probatorio circa ilfatto che l’imputato avrebbe aizzato il proprio cane contro il personale di polizia giudiziaria alfine di impedire la propria identificazione.I Giudici di merito avrebbero travisato i fatti non tenendo conto di quanto dichiaratodall’imputato in sede di interrogatorio che ha affermato di avere legato il cane ad un paloseguendo le istruzioni del personale di [OSCURATO:PERSONA] e che il cane si era agitato presumibilmente acausa della situazione di tensione che si era venuta a creare.2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante di cui di cui all’art. 61 n.5 cod. pen. ed alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4,cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che detta aggravante non è stata correttamentericonosciuta avendo i giudici esclusivamente valorizzato la circostanza che l’azionedelittuosa è stata compiuta in orario notturno e che la vittima si trovava in una situazione disolitudine senza alcun accertamento circa il fatto che tali elementi erano effettivamente talida ostacolare la pubblica o la privata difesa.Quanto, poi, al negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen. sottolinea la difesa, dopo avere richiamato assunti giurisprudenziali in materia,la modestia del valore del bene sottratto alla persona offesa ed il fatto che il bene è statorecuperato e restituito lo stesso giorno al legittimo proprietario.2.1.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio.Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che la motivazione adottata sul punto daiGiudici del merito risulta essere estremamente concisa limitandosi ad enunciare i connotatiesteriori del fatto.2.1.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dalterritorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen.Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che i Giudici di merito avrebbero omessoqualunque valutazione concreta ed individualizzante circa la pericolosità socialedell’imputato e ciò in contrasto con la giurisprudenza in materia.2.2. [OSCURATO:PERSONA]:2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’insufficienza probatoriacirca l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato di cui al capo A della rubrica delleimputazioni.Rileva la difesa del ricorrente che le persone offese Markovich e Campigli, pur avendoriconosciuto l’imputato in sede di individuazione fotografica, hanno poi fornito in sede digiudizio versioni diverse rispetto a quelle indicate in querela.In particolare il Markovich, in sede di denuncia/querela ha attribuito la sottrazione deltelefono al soggetto avente le caratteristiche di [OSCURATO:PERSONA], mentre in sede di individuazionefotografica ha incolpato di tale azione il [OSCURATO:PERSONA].2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dellamisura di sicurezza di cui all’art. 235 cod. pen. invocata in sede di impugnazione dalProcuratore generale.Evidenzia la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non avevamotivato sul punto e che la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto in materia, non compiendo alcun accertamento concreto sulla pericolosità socialedell’imputato e si è, al riguardo, limitata a considerazioni generiche ed illogiche sulla naturadel commesso reato e sui precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA].3. Come già evidenziato in epigrafe, in data 7 aprile 2026 è pervenuta una memoria direplica alle conclusioni scritte del Procuratore generale nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Issam, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato le argomentazioni già contenute nelricorso principale e che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile in quanto caratterizzato da assoluta genericità.La questione, posta dalla difesa in sede di appello, ha ottenuto dalla Corte territorialeadeguata e logica risposta a pag. 7 della sentenza impugnata, laddove si è evidenziato,come aveva già fatto il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, che la versione difensiva secondo la qualel’imputato avrebbe agito sotto l’effetto di involontaria assunzione di sostanze stupefacentinon solo è priva di qualsivoglia riscontro ma è di fatto smentita dagli atti di indagine che nondanno conto di uno stato di alterazione dell’imputato ed anzi ne descrivono uncomportamento di immediata fuga dal luogo del commesso reato e, poi, di resistenzaall’arresto, non conciliabile con il preteso stato di ubriachezza o di alterazione dastupefacenti. A fronte di detta motivazione la difesa del ricorrente, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della menzionata decisione, è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica un soloelemento a conforto della tesi sostenuta nell’interesse del proprio assistito.2. Il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è alcontempo generico e manifestamente infondato.Risulta, infatti, da entrambe le sentenze di merito, adeguatamente e logicamentemotivate sul punto, che, all’atto dell’intervento del personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aizzòcontro gli operanti il cane pitbull che teneva al guinzaglio e, solo dopo che gli agentiestrassero il taser, l’imputato si mostrò collaborativo e procedette a legare il cane.E’ appena il caso di ricordare che, come emerge dagli atti, il cane era stato già a suavolta utilizzato come strumento di intimidazione nei confronti delle persone offese dell’azionepredatoria.La difesa del ricorrente trascura il fatto che sulla base della versione fornita dalpersonale di polizia giudiziaria operante – alla quale i Giudici hanno evidenziato di dareassoluto credito - il cane fu legato solo successivamente al momento in cui l’azione checonfigura il reato di cui all’art. 337 cod. pen. era già stata consumata.Deve poi ulteriormente evidenziarsi che nel caso in esame la difesa del ricorrentepropone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata daigiudici di merito, ma, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifestaillogicità della motivazione considerata dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., laricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essereinconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta insentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del11/11/1998, dep. 1999, Maniscalco, Rv. 212054-01) dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure astrattamente plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014,Guernelli, Rv. 259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01).Ritiene, pertanto, il Collegio che corrette, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quellosoggettivo (quest’ultimo emergente ictu oculi dalle modalità della descritta condotta), devonoritenersi sia la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 337 cod. pen. chel'addebitabilità della condotta al ricorrente.3. La valutazione di manifesta infondatezza investe, poi, anche il terzo ed il quartomotivo di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] relativi ai profili circostanzialidei reati in contestazione.3.1. Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., i Giudicidi merito, con motivazione congrua e corrispondente ai princìpi di diritto che regolano lamateria, hanno evidenziato che la rapina è stata realizzata in piena notte (alle ore 2:00), inun’area scarsamente frequentata, con gli esercizi commerciali tutti chiusi, elementi chehanno determinato una situazione di maggiore vulnerabilità delle giovani vittime e diimpossibilità per le stesse di chiedere un tempestivo soccorso pubblico.Al riguardo è appena il caso di ricordare che «La commissione del reato in tempo dinotte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o dipersona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltrosempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate eche non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predettoeffetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01). Deve solo aggiungersiche, come evidenziato dai Giudici di merito, l’aggressione è avvenuta non solo di notte ed inun luogo al momento non frequentato ma anche che l’intervento del personale di [OSCURATO:PERSONA], chestava svolgendo un ordinario servizio perlustrativo sul territorio, è stato del tutto casuale.3.2. Quando al negato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen., i Giudici di merito, anche in questo caso, risultano avere fornito unamotivazione adeguata e rispondente ai princìpi di diritto che regolano la materiaevidenziando, innanzitutto, che non vi è alcun elemento per ritenere che il telefono cellularesottratto fosse di modesto valore, ma anche che l’azione predatoria posta in essere non sifosse limitata alla sottrazione del predetto bene ma che era anche proseguita nel tentativo disottrarre il portafoglio alla persona offesa Markevich.Del tutto irrilevante è, poi, il fatto che il bene sottratto sia stato recuperato dal personaledi [OSCURATO:PERSONA] e quindi restituito al proprietario.Osserva il Collegio che, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto correttaapplicazione dei seguenti principi di diritto:- «In tema di furto [ma il principio ben può valere anche in caso di rapina – ndr.], ai finidella configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità deldanno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazionedel reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a talefine» (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01, in fattispecie in cui il beneoggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo lacommissione del reato, dalle Forze dell'Ordine; nello stesso senso, Sez. 5, n. 13817 del25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731-01);- «Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanzamodestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi allalesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa lanatura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà el'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché puòfarsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di specialetenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati» (Sez. U,n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02).3.3. Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanzeinnanzitutto, riscontrarsi l’assoluta genericità del motivo di ricorso in esame in quanto ladifesa ha richiamato assunti giurisprudenziali in materia senza tuttavia indicare alcunpositivo elemento di valutazione del proprio assistito.La Corte di appello (pag. 10) ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali non haritenuto di riconoscere all’imputato le circostanza attenuanti generiche evidenziando chel’imputato si è reso responsabile di condotte criminose in pendenza di misure cautelari e cheè anche stato tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti e condannato consentenza irrevocabile e, poi, anche denunciato per reati di rapina e di lesioni personalivolontarie; ed, ancora, che, nonostante la giovane età, l'imputato risulta aver subìto duecondanne definitive per fatti commessi a breve distanza di tempo rispetto a quelli per i qualisi procede.Trattasi, come visto di motivazione logica ed adeguata a spiegare la decisione assuntaed al riguardo deve solo essere ricordato che risulta che i Giudici di merito hanno fattoadeguata applicazione del principio secondo il quale «In tema di attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, in fattispecienella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, ilrichiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).4. Manifestamente infondato è, altresì, anche il primo motivo di ricorso formulatonell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].E’ un dato oggettivo - emergente da entrambe le sentenze di merito - che le personeoffese Markovich e Campigli hanno fotograficamente riconosciuto “senza ombra di dubbio” ilChlil come uno dei partecipanti all’azione predatoria.La Corte di appello ha, poi, con motivazione congrua e logica, debitamente spiegato(pag. 12) le ragioni per le quali le persone offese (neppure costituite parti civili) sono risultateassolutamente attendibili e che le marginali discrasie nei loro racconti sono da ritenersi deltutto irrilevanti alla luce della valutazione di insieme del compendio probatorio.Osserva il Collegio che la sentenza impugnata risulta, come detto, congruamentemotivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non ècerto apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio,tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).A ciò si aggiunge che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutatain sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n.41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01), vizio certamente non presente nel caso inesame.5. Sono, infine, meritevoli di trattazione congiunta i motivi di ricorso con i quali entrambigli imputati si dolgono dell’applicazione nei loro confronti dell’applicazione della misura disicurezza di cui all’art. 235 cod. pen.La Corte di appello ha operato la necessaria valutazione di attuale pericolosità degliimputati (entrambi cittadini del Marocco) richiamando (pag. 14) le modalità di esecuzionedella rapina pluriaggravata e l'assenza di lecita occupazione degli stessi, elementi cheportano a ritenere che i predetti si sostentano con proventi delittuosi.Gli stessi Giudici di merito hanno, inoltre, sottolineato che entrambi gli imputati sonogravati da precedenti penali, anch'essi significativi di persistente pericolosità. A ciò siaggiunge che la rilevata condotta negativa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il fatto in esame risultaconfermare il giudizio di attuale pericolosità dello stesso e, che, quanto al [OSCURATO:PERSONA] va aggiuntoche dall'elenco dei precedenti dattiloscopici in atti risultano numerose denunce, in particolareper reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.Osserva, innanzitutto, il Collegio che ricorrevano le condizioni oggettive perl’applicabilità della misura di sicurezza in quanto entrambi gli imputati sono stati condannati apena superiore ai due anni di reclusione.Quanto, poi, ai profili soggettivi ed individualizzanti si rileva che la Corte territoriale hafatto corretta applicazione del principio secondo il quale «In tema di misure di sicurezzapersonali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsionedal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cuiall'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere delreo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui ilgiudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito mainequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologicheeffettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione» (Sez.2, n. 14704 del 22/04/2020, Becaj, Rv. 279408-05).Per le ragioni esposte anche i motivi di ricorso da ultimo esaminati devono ritenersimanifestamente infondati.6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]