CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 22769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27625/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] del Tronto via Togliatti n. 14, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2571/2020 depositata il 13/07/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di F elice A stino , per sentir dichiarare in suo favore l’usucapione dell’appartamento sito in Portici, via della L ibertà n . 4, oggetto di un contratto preliminare di compravenditada lei stipulato con la società Silvia immobiliare S.r.l., e posseduto per più di 20 anni. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, gli altri convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. 3. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. 4. La Corte di Appello di Napoli sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado. 5. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 6. Le parti intimate non si sono costituite. 7. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 8. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 9. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., part e ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nelleseguenti censure: Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -3- 1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., per avere la C orte d’appello violato i criteri interpretativi in riferimento alle clausole1-2-3-5- 6-7 del contratto stipulato tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società Silvia immobiliare, errandonenella qualificazione. Secondo la ricorrente, la scrittura privata intercorsa con la società immobiliare sopra indicata, in virtù della corretta applicazione dei canoni ermeneutici, doveva essere qualificata come contratto definitivo di compravendita idoneo a trasferire il possesso dell’immobile e,dunque, l’accertamento dell’avvenuta usucapione. 2. Violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in ordine al criterio di indagine della comune intenzione del comportamento complessivo delle parti nonché del criterio di globalità. La censura è ripetitiva della precedente con espresso riferimento al criterio di indagine della comune i ntenzione delle parti per affermare che si trattava di un contratto di compravenditae non di un preliminare. La ricorrente riportail testo di alcuni articoli del contratto dal quale desumere si trattava di un contratto effetti reali e non obbligatori. 3.Violazione degli articoli 1366, 1367 e 1369 c.c. nella parte in cui si statuisce il principio di buona fede, di conservazione del contratto il criterio funzionale. La censura attiene anche in questo caso la violazione dei criteri interpretativi di cui alle norme indicate in rubrica quali la buona fede il criterio di interpretazione funzionale. 4.Violazione dell’articolo 1371 c.c. quale criterio sussidiario residuale. Il giudice avrebbe violato anche il criterio sussidiario di interpretazioneanche in relazione all’equo con temperamento degli interessi che le partihanno inteso regolare contratto. Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -4- 5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso Unico motivo (variamente articolato): variamente articolato, inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sull'interpretazione del contratto sottoscritto, in data 21.10.1977, tra la Pollio e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto la cessione, dallaseconda alla prima, del bene di cui è causa. Secondo la ricorrente, dettonegozio costituirebbe un contratto definitivo, anche a fronte delversamento, da parte della Pollio, dell'intero prezzo pattuito; la Corte di Appello, invece, avrebbe erroneamente confermato la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto che il contratto fosse un mero preliminare, privilegiando il dato formale emergente dalla pattuizione sul suo effettivocontenuto, che evidenziava l'intento delle parti di dar vita ad untrasferimento definitivo dell'immobile di cui si discute. La censura nontiene conto del principio secondo cui la censura concernentel'interpretazione del dato negoziale non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. Sez. 3, Sentenz a n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. l,Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nellostesso senso, Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -5- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009,Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013,Rv. 628585). La Corte di Appello ha valorizzato il contenuto letterale del negozio di cui è causa, dando atto che lo stesso, oltre ad esser statodenominato "contratto preliminare di vendita" conteneva anche indicazioni quali "obbligo a contrarre" e "futuro acquirente”, rinviava ad un successivo contratto definitivo di compravendita, da stipulare a semplice richiesta della società promittente venditrice, e non faceva alcun riferimento al trasferimento del possesso materiale del cespite, né alla firma dell'accordo, né al momento del saldo prezzo. Ha poi aggiunto che il datoformale non fosse superabile, poiché "... non vi sono elementi dai quali poter intuire che, al momento della conclusione dell'accordo, la volontà delle parti fosse concretamente diversa da quella trasfusa nell'atto" (cfr.pag. 5 della sentenza impugnata). Trattasi di interpretazione non implausibile e coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cuil'elemento letterale, che ha valore fondamentale ai fini della ricerca della v olontà delle parti, va considerato unitamente al criterio funzionale di cui all'art. 1369 c . c . ed al principio di buona fede, ex art. 1366 c.c., per individuare lo "scopo pratico" che le parti si erano prefisse con lastipulazione dell'accordo, e quindi con la sua "causa concreta" (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182; Cass. Sez. L,Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267; Cass. Sez. L, Ordinanzan. 2173 del 25/01/2022, Rv. 663736). 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -6- La ricorrente insiste nell’affermare la violazione dei canoni ermeneutici indicati nel ricorsoe con specifico riferimento alla proposta di definizione afferma - che , se è vero che ad uno scritto possono darsi più interpretazioni, tuttavia, nella presente fattispecie quella accolta dal Giudice è incompatibile con i principi ermeneutici espressi dal legislatore; - che è errato affermare che la Corte di Appello ha valorizzato il contenuto letterale del negozio in quanto la censura riferita agli artt. 1362 e 1363 c.c. dimostra importanti lacune dell’interpretazione meramente letterale; -che è erronea l’affermazione che nella scrittura non vi era alcun riferimento al trasferimento del possesso materiale, mentrel’art. 5 fissava la consegna il giorno stesso, a riprova che la scrittura non è stata mai analizzata; - che non vi è assolutamente coerenza della motivazione rispetto ai canoni ermeneutici codicistici in quanto si è ampiamente dimostrato che l’elemento letterale non è stato considerato unitamente al criterio funzionale e al principio di buona fede. Le argomentazioni di cui alla memoria sono ripetitive di quelle formulate con il ricorso e non possono indurre il collegio ad una modifica della proposta di definizione in linea con la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte intema di ricorso per cassazione per violazione delle norme di interpretazione dei contratti e specificamente della qualificazione di una scrittura privata come contratto a effetti obbligatori e non reali inidoneo a trasferire il possesso del bene promesso in vendita. Come già detto con la proposta di definizione, l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -7- normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass.n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi Ric. 2020n. 27625 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -8- disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (ex plurimis Sez. 3, Ord . n.11254 del 2018 ; Sez. 1, Ord. n. 27136 del 2017; Sez. 2, Sent. n.19044 del 2010 ). 4. – Il rico rso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Non è luogo a pronuncia sulle spese non essendoci altri parti costituite oltre alla parte ricorrente. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren