CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2022
Cassazione n. 20645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 02/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27 luglio 2022, con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Ricorre l'indagato deducendo un unico motivo - di violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e carenza di motivazione - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale abbia ignorato i plurimi elementi dimostrativi posti all'attenzione del Giudice, significativi della risalente ed irreversibile recisione, da parte del ricorrente, di ogni vincolo con il contesto camorristico di appartenenza e tali da vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Nella originaria istanza di sostituzione della misura custodiale del 13 luglio 2022 si erano evidenziati, con l'allegazione di documentazione di supporto: - la mancanza di continuità di rapporti con i sodali dopo l'arresto, intervenuto nell'aprile 2018 per altro procedimento (in cui l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. era stata peraltro esclusa); - la sottoposizione agli arresti domiciliari in data 6 luglio 2018, con autorizzazione, dall'agosto successivo, a svolgere attività lavorativa; - la mancata commissione di fatti criminosi in epoca successiva; - il ruolo marginale già rivestito nel sodalizio e la modestia della pena irrogata a titolo di continuazione e già espiata nel diverso procedimento per la partecipazione associativa; - il tempo decorso dai fatti. La motivazione resa dal Tribunale - deduce la difesa - è stereotipata, lì dove assume che non siano stati addotti dal ricorrente elementi idonei al superamento delle presunzioni di legge, limitandosi la pronuncia a richiamare la natura dei reati costituenti titolo cautelare (associazione camorristica ed usura aggravata), ritenuta assorbente rispetto a tali elementi anche a voler prescindere dai meccanismi presuntivi. Gli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo nel comune di Scalea - fuori regione rispetto ai luoghi di operatività del sodalizio - sono stati negati, infine, con motivazione ellittica sul presupposto che potessero riprendere i contatti con pericolosi criminali - pur in mancanza di pregresse violazioni da parte del ricorrente alla misura degli arresti dorniciliari. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nella requisitoria per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha prodotto memoria a mezzo PEC in cui ha dedotto, quale motivo nuovo, che il Tribunale abbia travalicato i limiti dei suoi poteri decisori in violazione del principio devolutivo, senza dare riscontro alle deduzioni della difesa. Viene richiamato dal ricorrente il principio per cui, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale non può superare i confini tracciati dai motivi anche per la natura del provvedimento, del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, e dovendo solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (tra le tante, Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021) 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera. di consiglio, in mancanza di richieste di trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sono formulate doglianze, inerenti al profilo delle esigenze cautelari, sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate, senza un adeguato confronto critico-argomentativo con le ragioni giustificative della decisione impugnata. Il Tribunale ha analizzato la posizione del ricorrente - al quale è contestata la partecipazione al sodalizio di camorra denominato [OSCURATO:PERSONA] - illustrando in modo esaustivo e congruo l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Ha evidenziato il ruolo operativo e di primo piano del Galluccio, dedito in larga prevalenza alla attività usuraria, fonte dei maggiori introiti per il gruppo, anche attraverso la gestione della base logistica di tale attività, costituita da un'autorimessa nella sua titolarità, ma altresì attivo intermediario tra Galdieri (uno dei capi dell'organizzazione criminale) e Dello Russo (altro esponente di rilievo) e partecipe delle riunioni di programmazione dell'attività dei vertici; attivo nel recuperare con un'azione di forza la cassa del clan, ma anche nel costringere ad adempiere, con modalità violente, i soggetti gravati da usura. Inquadramento, questo, corroborato dalla condanna alla pena di undici anni di reclusione in primo grado. L'ordinanza censurata non ha dunque travalicato i limiti del devolutum, come dedotto dalla difesa, ma ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto per cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Quanto alla recisione dei legami, il Tribunale ha stigmatizzato una solidità di rapporti con personaggi di vertice che il tempo trascorso dai fatti e quello di sottoposizione a cautela (dal 2019) non vale ad intaccare, e che certamente non pare neutralizzata dagli elementi introdotti dalla difesa. E ciò avuto riguardo sia alla lunghissima militanza criminale e alla pregressa condanna per reato associativo in materia di narcotraffico, addotti dal Tribunale a riprova della radicale adesione ai contesti di tipo organizzato, sia alla capacitò, del sodalizio, nonostante ciclici momenti di disgregazione, di riorganizzarsi e di mantenere un ruolo egemone nelle attività criminali sul territorio di operatività. 3.Dunque, sono stati ampiamente valutati nel provvedimento gravato gli elementi dedotti dalla difesa, ad eccezione di profili del tutto generici, e comunque - senza alcuna distonia logica - si è attribuita rilevanza assorbente a quelli evidenziati dal Tribunale. Deve al riguardo considerarsi il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Tutto quanto precede induce ad escludere la ricorrenza dei lamentati vizi di illogicità o contraddittorietà motivazionale. 4. Con riguardo alle dedotte violazioni di legge, le censure sono ripetitive e manifestamente infondate. L'ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio per il quale - come affermato, tra le altre, da Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno, ovvero l'attenuazione, delle originarie esigenze cautelari. Da ultimo, è ius receptum che l'attualità del pericolo di condotte recidivanti determina l'operatività in relazione al reato di cui all'art 416-bis cod. pen. della presunzione assoluta di adeguatezza della misura di massimo rigore (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255), sicchè anche la richiesta di sostituzione della misura con altra meno afflittiva è stata correttamente disattesa in applicazione di tale principio. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).6. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, dip. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende