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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 33193/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, contenuti in unico atto di impugnazione, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una ' valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441); Considerato, in particolare, che la sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte del 08 marzo 2024 ha esaminato le questioni proposte sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese senza ausilio di interprete, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. del reato di lesioni nonché sull' applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al reato di tentata estorsione; che con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese perché alloglotte e non assistite da interprete, la sentenza impugnata, sulla base della giurisprudenza di legittimità, ha inquadrato il preteso vizio evidenziando che nessuna regola processuale prevede un divieto sussumibile nel vizio denunciato e che gli imputati erano stati giudicati con il rito abbreviato, da loro richiesto; che, con riferimento al reato di lesioni, il tema proposto dai ricorrenti sulla procedibilità a querela è stato ritenuto manifestamente infondato sul rilievo che solo il reato di percosse si ritiene assorbito nella condotta violenta di cui all'art.629 cod. pen. trovando, viceversa, applicazione le norme sul concorso di reati (fra le quali quella di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.) in caso di condotte lesive; che è inconferente il richiamo ai motivi di appello (gli stessi ricorrenti vi fanno riferimento come ad un coacervo di motivi) e alle questioni che erano state devolute con il ricorso in punto di pena, questioni che la Sezione Seconda ha esaminato sul presupposto del loro corretto inquadramento giuridico in relazione al reato contestato; che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, contenuti in unico atto di impugnazione, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una ' valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441); Considerato, in particolare, che la sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte del 08 marzo 2024 ha esaminato le questioni proposte sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese senza ausilio di interprete, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. del reato di lesioni nonché sull' applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al reato di tentata estorsione; che con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese perché alloglotte e non assistite da interprete, la sentenza impugnata, sulla base della giurisprudenza di legittimità, ha inquadrato il preteso vizio evidenziando che nessuna regola processuale prevede un divieto sussumibile nel vizio denunciato e che gli imputati erano stati giudicati con il rito abbreviato, da loro richiesto; che, con riferimento al reato di lesioni, il tema proposto dai ricorrenti sulla procedibilità a querela è stato ritenuto manifestamente infondato sul rilievo che solo il reato di percosse si ritiene assorbito nella condotta violenta di cui all'art.629 cod. pen. trovando, viceversa, applicazione le norme sul concorso di reati (fra le quali quella di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.) in caso di condotte lesive; che è inconferente il richiamo ai motivi di appello (gli stessi ricorrenti vi fanno riferimento come ad un coacervo di motivi) e alle questioni che erano state devolute con il ricorso in punto di pena, questioni che la Sezione Seconda ha esaminato sul presupposto del loro corretto inquadramento giuridico in relazione al reato contestato; che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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