CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2025 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2025 la Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 22 giugno 2023 del Tribunale di Perugia, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa per la commissione del reato di cui agli artt. 47, comma 1, e 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottratto al pagamento dell'accisa 14.456 litri di gasolio per uso agricolo (commesso in Panicale, il 7 novembre 2016). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, a causa dell'errata qualificazione giuridica del fatto. Qualificando il fatto come "sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa" i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che i prodotti in questione erano stati regolarmente acquistati, corrispondendo la relativa imposta, e che tale gasolio agricolo, per errore, era stato miscelato con gasolio da autotrazione, sottoposto a maggior imposta. Il fatto avrebbe dovuto, quindi, essere ricondotto all'ipotesi di cui alla lett. d) della disposizione, relativa alle miscelazioni non autorizzate, anziché a quella di cui alla lett. b) ascrittagli, tenendo anche conto della ulteriore circostanza che tale miscelazione sarebbe da ricondurre a un errore di un autista dell'impresa, [OSCURATO:PERSONA], come dal medesimo riconosciuto. 2.2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata sul punto a confermare la motivazione della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata risposta alle censure relative alla mancanza dell'elemento soggettivo, desumibile in particolare: dalla produzione della documentazione comprovante la legittimità dell'acquisto; dallo svolgimento da parte del ricorrente, da oltre cinquant'anni, dell'attività di autotrasporto, senza la verificazione di alcun fatto del genere di quello contestato; dalla dichiarazione dell'autista dell'impresa, secondo cui il fatto sarebbe, in realtà, dipeso da un suo errore di scarico. 2.3. Con un terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., e l'omessa o erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta e un ulteriore vizio di motivazione.La Corte territoriale avrebbe, infatti, omesso di valutare correttamente la dichiarazione con cui l'autista della società aveva dichiarato che, probabilmente, pur non essendone sicuro, era stato egli stesso a sversare per errore il gasolio agricolo da lui trasportato, miscelandolo con quello da autotrazione. Tale manifestazione di incertezza avrebbe erroneamente determinato la Corte d'appello a svalutare la dichiarazione, ritenendola un espediente difensivo, omettendo anche di considerare che tale accadimento era stato annotato dal dipendente, che, però, lo aveva negligentemente taciuto, rendendo impossibile la regolarizzazione della situazione verificatasi, posto che la società era solita effettuare regolarmente tutti i propri acquisti. 2.4. Con un quarto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Si afferma che il reato si sarebbe estinto per prescrizione il 21 marzo 2025, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di primo grado, dovendo applicarsi il termine massimo di sette anni e sei mesi di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2.5. Con motivi nuovi, depositati il 15 ottobre 2025, il ricorrente ha ribadito la sussistenza delle violazioni di legge e dei vizi della motivazione denunciati con il ricorso e conseguenti alla errata valutazione delle dichiarazioni dell'autista della società, considerati dalla Corte d'appello determinanti una prospettazione meramente ipotetica, senza considerare adeguatamente la regolare tenuta delle scritture contabili e l'illogicità del comportamento ascritto al ricorrente, che avrebbe scaricato il gasolio agricolo, soggetto a minor accisa, nel contenitore di quello per autotrazione, pur essendo quest'ultimo assoggettato a maggior imposta, senza neppure provvedere alla correzione delle scritture contabili, per occultare tale commistione. Si ribadisce, inoltre, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, evidenziando che in base al calcolo già esposto nel relativo motivo di ricorso, tenendo conto delle sospensioni derivanti dalle astensioni dalle udienze verificatesi nel corso del giudizio di primo grado per complessivi undici mesi e quindici giorni, tale termine era decorso il 22 aprile 2025. 3. Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, in quanto implicanti ricostruzioni alternative della vicenda rispetto a quella dei giudici del merito, e l'inammissibilità del quarto motivo relativo alla prescrizione del reato contestato, in quanto successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato. 5. Con memoria del 6 novembre 2025 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la genericità e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, per la loro intima connessione e la sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla ricostruzione e alla valutazione delle condotte, sono inammissibili, essendo volti a conseguire una non consentita rivisitazione e rivalutazione delle risultanze istruttorie, sia nella prospettiva della qualificazione della condotta (primo motivo), sia in ordine all'elemento soggettivo della stessa (secondo motivo), sia riguardo alla ricostruzione dei fatti (terzo motivo), onde ottenerne una rilettura e una diversa valutazione, da contrapporre a quella dei giudici, che, però, è concorde e non manifestamente illogica, e come tale non è suscettibile di rivisitazioni o rivalutazioni sul piano del merito nel giudizio di legittimità, nel quale, per giurisprudenza consolidata, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 - 01). La Corte d'appello, in accordo con il Tribunale di Perugia, ha sottolineato, nel ribadire la responsabilità del ricorrente quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per la sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle accise, quanto accertato a seguito delle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza sulle giacenze di prodotti petroliferi presenti nei depositi fiscali di detta società, dalle quali era emersa una differenza in deficit del gasolio per uso agricolo per 11.994 kg (superiore al calo consentito del 10% di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 che determina la rilevanza penale della condotta) e una eccedenza del gasolio da autotrazione, sottoposto a maggiore accisa, di 7.265 kg; le analisi chimiche effettuate sui campioni di gasolio per autotrazione avevano poi consentito di accertare che il prodotto presente nel relativo deposito corrispondeva a gasolio da autotrazione ed era privo di sostanze denaturanti, presenti, invece, nel gasolio per uso agricolo (sostanzialmente identico per composizione ma denaturato), con la conseguente smentita di quanto affermato dall'imputato a proposito di un fortuito scambio di serbatoio e di una involontaria miscelazione dovuta a un errore di un autista. Sulla base di queste univoche risultanze la Corte d'appello ha, dunque, ribadito la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per la contestata sottrazione al pagamento delle accise del gasolio per uso agricolo non rinvenuto nel deposito della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in misura superiore al ricordato limite del 10% di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. 504/1995 cit., non giustificata dalla documentazione di carico e scarico, escludendo la plausibilità della ricostruzione alternativa dell'imputato. Tanto premesso, va, dunque, rammentato che ai sensi dell'art. 47, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) "Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con (la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000). Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa". Mediante tale disposizione sono, dunque, stabilite sanzioni per le deficienze di prodotti energetici assoggettati ad accise rilevate nei depositi fiscali (per i prodotti denaturati anche al di fuori del deposito fiscale); la disposizione tende a evitare che il titolare di un deposito fiscale sottragga prodotto soggetto al pagamento dell'accisa e, dunque, il prodotto che risulti mancante si presume sottratto al pagamento dell'accisa: si presume, cioè, che il titolare del deposito fiscale abbia introdotto e venduto prodotto che non era esente in misura pari alla deficienza riscontrata (cfr. Sez. 3, n. 44249 del 27/10/2005, Iovino, Rv. 232756 - 01). Sulla base della deficienza riscontrata a seguito della verifica fiscale la Corte d'appello ha, dunque, ribadito la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, escludendone la riconducibilità a un evento fortuito o a un errore e la, conseguente, inconsapevolezza dell'imputato, sottolineando sia il carattere ipotetico delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (ossia l'autista autore dello sversamento incolpevole, escluso dagli accertamenti compiuti in sede di verifica), sia la mancanza di riscontri documentali di tale ricostruzione alternativa. Si tratta di considerazioni corrette, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, e non manifestamente illogiche, quanto alla esclusione della riconducibilità della deficienza riscontrata a un errore o a una indebita miscelazione (anche alla luce della genericità e del contenuto ipotetico delle dichiarazioni dell'autista e della mancanza di riscontri documentali a quanto affermato da parte del ricorrente sul punto), e anche quanto alla inconsapevolezza da parte del ricorrente, di cui quest'ultimo ha proposto una rivalutazione fondata su una indebita e non consentita lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza individuare vizi logici o carenze della motivazione, ma prospettando solamente una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, che, però, come accennato, sono stati valutati in modo razionale da entrambi i giudici di merito (sottolineando, per rimarcare la volontarietà della sottrazione, la rilevanza della deficienza riscontrata, l'assenza di tracce di sostanze denaturanti caratteristiche del gasolio agricolo nel deposito del gasolio da autotrazione, la genericità e il contenuto ipotetico delle dichiarazioni dell'autista [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di riscontri documentali di quanto asserito dal ricorrente), con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate con i primi tre motivi di ricorso, circa la qualificazione della condotta, l'elemento soggettivo del reato, la ricostruzione dei fatti. 3. Il quarto motivo, relativo alla estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado (in data 22 aprile 2025, tenendo di 350 giorni di sospensione del relativo termine in conseguenza del rinvio d'udienza dal 24/6/2021 al 9/6/2022 per l'adesione del difensore dell'imputato alle astensioni dalle attività d'udienza), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 - 01; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164 - 01, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400 - 01; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463 - 01; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616 - 01; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 4. L'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso determina l'inammissibilità dei motivi aggiunti formulati con la memoria depositata il 15 ottobre 2025, posto che la facoltà di presentare motivi nuovi presuppone la proposizione di un ricorso idoneo a consentire la costituzione di valido rapporto processuale di impugnazione, nell'ambito del quale i motivi di ricorso già proposti possono essere sviluppati o ulteriormente illustrati, cosicché se i primi sono inammissibili non vi è luogo a un loro sviluppo e quindi non è consentita la proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (cfr. Sez. 5, n.48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 01). 5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara ina