CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45796/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/9/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere con riguardo al reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata con riguardo al delitto di cui all'art.349 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il Graziano, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 157, 158 cod. pen., oltre all'illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al delitto citato. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione anche la fattispecie di violazione di sigilli: dal complesso degli atti (testimoniali), peraltro provenienti da due distinti procedimenti riuniti nel corso del giudizio di primo grado, risulterebbe, infatti, che il tempus commissi delicti dovrebbe essere cristallizzato al 28/3/2015 (quando era stata accertata una modifica dello stato dei luoghi rispetto a quanto riscontrato il 20/2/2015), per cui l'intero periodo prescrizionale sarebbe interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di appello, anche considerando i periodi di sospensione (pari a 6 mesi e 12 giorni). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio per prescrizione del residuo reato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima eccezione qui ribadita, ha evidenziato che il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. non poteva ritenersi estinto per prescrizione, alla data della sentenza di secondo grado. 4.1. In particolare - e superata la questione (estranea al ricorso) dell'eccepita violazione del ne bis in idem, fondata sul presupposto che la condotta di cui al procedimento n. 4378/2016 sarebbe compresa nel più ampio tempus contestato nel procedimento n. 1898/2017 - la Corte di appello ha sostenuto non essere maturato il termine in oggetto, fissando quale dies a quo la data del 27/2/2016: in quell'occasione, infatti, la Polizia municipale aveva compiuto un ulteriore accesso sul luogo, verificando che il ricorrente - già nominato custode - stava procedendo a posizionare "i telai presso gli accessi del manufatto e le finestre", così ulteriormente realizzando la violazione dei sigilli già accertata nel marzo 2015. 4.2. Quest'ultima data, tuttavia, non è stata in alcun modo valutata nel computo del termine prescrizionale, sebbene il giudizio consti di due procedimenti, distinti e riuniti, con oggetto la medesima violazione dei sigilli e la medesima condotta in fatto (realizzazione dei muri perimetrali e rivestimento degli stessi con mattoni): ebbene, uno di questi procedimenti (n. 1898/2017 RGNR) individua l'inizio del tempus commissi delicti nel 2 marzo 2015 (e fino al 3 novembre 2016), con l'effetto che la verifica dello stesso dies a quo avrebbe dovuto coinvolgere anche questa parte della contestazione. 5. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio; nelle more del giudizio, tuttavia, e pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 9/7/2019 al 21/1/2020 (per 196 giorni), gli stessi di cui agli artt.157-161 cod. pen. sono interamente decorsi, così imponendosi una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza per essere anche il residuo reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato di cui all'art. 349 cod. pen. è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gi