CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 62 n.6 cod. pen. e dell'art. 597 cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno: il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, condividendo il rilievo difensivo secondo cui l'azione riparatoria del danno da reato era stata tempestiva in quanto avvenuta prima dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ha, tuttavia ritenuto che il risarcimento non fosse integrale, nonostante la precedente valutazione di congruità operata dal primo giudice, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato atteso che il Tribunale (pag. 6 della sentenza) non ha riconosciuto la diminuente in questione ( seppure per motivi di natura processuale) e neppure si era espresso in ordine alla integralità del risarcimento, ma aveva semplicemente dato atto di una volontà riparatoria versando in favore della vittima della commessa rapina la somma di euro 550,00 di poco superiore a quella sottratta; ne deriva che il giudizio di non congruità dell'azione risarcitoria (perché avrebbe dovuto comprendere anche i danni non patrimoniali) posto dalla Corte di appello a base del diniego della attenuante non ha determinato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, ravvisabile ove il giudice di secondo grado pervenga a determinazioni peggiorative in punto di trattamento sanzionatorio che nella specie non si rinvengono; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,