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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 34530/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 19 settembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11 cod.pen., per essersi appropriato, quale legale rappresentante di una società di investimenti, della somma di euro 35.000 che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva affidato in forza di un mandato fiduciario.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte valorizzato la circostanza che il denaro della vittima non era stato consegnato all'imputato ma ad una società alla cui compagine questi sarebbe stato estraneo; 2) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, che sarebbe connotata da illegalità sopravvenuta alla sentenza della Corte costituzionale del 22 marzo 2024 n. 46, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod.pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non riesce a superare, se non attraverso generiche deduzioni, la circostanza oggettiva, tratta da una valutazione non rivedibile del fatto, che la persona offesa aveva avuto rapporti solo con l'imputato nell'ambito della vicenda per cui è causa, essendo irrilevante a quale delle società a questi formalmente o sostanzialmente riconducibili avesse effettuato il bonifico della somma profitto del reato, avendo il ricorrente anche indicato alla vittima le coordinate bancarie necessarie per effettuare l'operazione.

2. Quanto al secondo motivo, dalla lettura della sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di appello anche in ordine alla determinazione della sanzione, risulta che il primo giudice aveva posto a base del calcolo la pena edittale prevista "sulla base della normativa vigente all'epoca dei fatti" (fg. 3 della sentenza del Tribunale).

Il reato, secondo l'imputazione, è stato commesso nel maggio del 2017, epoca in cui il delitto di appropriazione indebita era punito con una pena fino a tre anni di reclusione. • Di tal che, non vi è stata alcuna "radicale modifica del quadro normativo di riferimento" (così a fg. 4 del ricorso) che abbia interferito in senso peggiorativo nel ragionamento del giudice, al contrario essendosi determinata la sanzione attraverso un raffronto con una pena edittale finanche inferiore rispetto a quella oggi in vigore per effetto della pronuncia della Corte costituzionale citata in ricorso (fino a tre anni di reclusione anziché fino a cinque anni).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.06.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DE4OSOTA10 CANCELL,L.PA4 SEC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 19 settembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11 cod.pen., per essersi appropriato, quale legale rappresentante di una società di investimenti, della somma di euro 35.000 che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva affidato in forza di un mandato fiduciario. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte valorizzato la circostanza che il denaro della vittima non era stato consegnato all'imputato ma ad una società alla cui compagine questi sarebbe stato estraneo; 2) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, che sarebbe connotata da illegalità sopravvenuta alla sentenza della Corte costituzionale del 22 marzo 2024 n. 46, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod.pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non riesce a superare, se non attraverso generiche deduzioni, la circostanza oggettiva, tratta da una valutazione non rivedibile del fatto, che la persona offesa aveva avuto rapporti solo con l'imputato nell'ambito della vicenda per cui è causa, essendo irrilevante a quale delle società a questi formalmente o sostanzialmente riconducibili avesse effettuato il bonifico della somma profitto del reato, avendo il ricorrente anche indicato alla vittima le coordinate bancarie necessarie per effettuare l'operazione. 2. Quanto al secondo motivo, dalla lettura della sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di appello anche in ordine alla determinazione della sanzione, risulta che il primo giudice aveva posto a base del calcolo la pena edittale prevista "sulla base della normativa vigente all'epoca dei fatti" (fg. 3 della sentenza del Tribunale). Il reato, secondo l'imputazione, è stato commesso nel maggio del 2017, epoca in cui il delitto di appropriazione indebita era punito con una pena fino a tre anni di reclusione. • Di tal che, non vi è stata alcuna "radicale modifica del quadro normativo di riferimento" (così a fg. 4 del ricorso) che abbia interferito in senso peggiorativo nel ragionamento del giudice, al contrario essendosi determinata la sanzione attraverso un raffronto con una pena edittale finanche inferiore rispetto a quella oggi in vigore per effetto della pronuncia della Corte costituzionale citata in ricorso (fino a tre anni di reclusione anziché fino a cinque anni). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DE4OSOTA10 CANCELL,L.PA4 SEC
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