CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 02888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdat-e-av~-a4e-Partt-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in relazione plurimi episodi di reato di furto aggravato. 2. Lamenta, con unico motivo, l'erroneo bilanciamento delle circostanze. 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il siglier tensore Pr