CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20845/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che - in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, avendo assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto - ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, e il primo ed unico motivo di gravame di Florindi, che denunzia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; Ritenuto che, in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che, per quanto attiene alla sussistenza della recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato come i precedenti specifici degli imputati e le modalità in cui si è realizzato il fatto per cui si procede siano espressione di un chiaro incremento della pericolosità sociale dei ricorrenti; Considerato che tutti i suddetti motivi sono, altresì, generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, dunque, non specifici;Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 202