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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 13394/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~le conclusioni del PG 34" lA Ve1/4 ríA l. e, eli- IA eLt4: ti Z <2.— I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui al comma 7 della predetta norma.

Applicata all'imputato la pena richiesta di otto mesi di reclusione, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per anni tre.

2. Con un unico motivo, deduce vizio di motivazione, in particolare la mancanza della stessa con riguardo alla durata della sospensione della patente di guida stabilita in anni tre, parametrata ben oltre la media edittale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è inammissibile.

Se pure la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, esse si ricavano dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto che ha «oltrepassato volontariamente la striscia -11. 613,I

4. di 'ETézradrM continua per compiere una manovra di svolta in un punto della . — carreggiata particolarmente pericoloso, poiché caratterizzato da scarsa visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto», così violando la regola cautelare imposta dall'art. 146 cod. strada e provocando, con il concorso della vittima, l'incidente mortale.

Motivazione del tutto congrua ed idonea anche a giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~le conclusioni del PG 34" lA Ve1/4 ríA l. e, eli- IA eLt4: ti Z <2.— I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui al comma 7 della predetta norma. Applicata all'imputato la pena richiesta di otto mesi di reclusione, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per anni tre. 2. Con un unico motivo, deduce vizio di motivazione, in particolare la mancanza della stessa con riguardo alla durata della sospensione della patente di guida stabilita in anni tre, parametrata ben oltre la media edittale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria. 4. Il ricorso è inammissibile. Se pure la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, esse si ricavano dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto che ha «oltrepassato volontariamente la striscia -11. 613,I 4. di 'ETézradrM continua per compiere una manovra di svolta in un punto della . — carreggiata particolarmente pericoloso, poiché caratterizzato da scarsa visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto», così violando la regola cautelare imposta dall'art. 146 cod. strada e provocando, con il concorso della vittima, l'incidente mortale. Motivazione del tutto congrua ed idonea anche a giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 13394/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris