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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 28908/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17481/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro COMUNE di MATERA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 269/2022depositata il 20/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Matera proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ingiuntogli dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli per il pagamento della somma di euro 129.114,22 oltre interessi e rivalutazione a titolo di saldo del corrispettivo per l’acquisto di un immobile sito a Matera.

A sostegno dell’opposizione sosteneva che la delibera della giunta municipale, n. 618/1990, invocata a fondamento del credito era stata dichiarata decaduta il 21 gennaio 1992 e che, comunque, non costituiva fonte di diritti o di obblighi in quanto conteneva una mera manifestazione di volontà, atteso che in esecuzione della stessa non era stato stipulato alcun contratto pubblico di compravendita dell’immobile.

Assumeva inoltre di non aver mai stipulato alcun contratto di mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli costituitasi sosteneva che vi erano state svariate delibere della giunta comunale dalle quali risultava l’impegno del Comune di Matera di acquistare l’immobile, nonché una promessa di pagamento e ricognizione di debito del medesimo Comune per l’importo di £

250.000.000. E, comunque, in via subordinata chiedeva la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di denaro, corrispondente all’aumento di valore del fondo per le opere ivi eseguite con l’autorizzazione del Comune, oppure, il pagamento del valore dei materiali e della manodopera.

Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 756/2014, accoglieva l’opposizione, ritenendo che non risultasse da alcun atto l’acquisto dell’immobile.

Accoglieva, invece, la domanda subordinata della [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, condannava il Comune al pagamento della somma di euro 4313,99, in ragione dell’incremento di valore che l’ente religioso aveva realizzato attraverso l’esecuzione di alcune opere sull’immobile.

2. La Corte d ’ appello di Potenza, con la sentenza n. 269/2022, pubblicata il 20 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale. 3.Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli propone ricorso per Cassazione, con sei motivi illustrati da memoria. 3.1.Il Comune di Matera resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.È superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile e, comunque, inammissibile.

Infatti, nel fascicolo (come disponibile da parte di questo Collegio) non risulta inserito (da alcuna delle parti) alcun documento atto a dimostrare quanto affermato dalla ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (per la cassazione della sentenza 269/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, depositata in data 20 aprile 2022 e notificata il 9 maggio 2022).

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.

Orbene, dalla violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell ’ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione».

E non ricorre, nella specie, alcuna delle cause di esenzione dalla sanzione di improcedibilità, elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all’ipotesi in cui la copia notificata risulti comunque agli atti anche solo perché prodotta dalla controparte, come pure con riguardo a quella in cui la notifica del ricorso sia avvenuta entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza gravata: come detto, in alcuno degli atti accessibili da parte di questo Collegio si rinviene la copia notificata della sentenza, mentre il ricorso è stato notificato il 07/07/2022, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 20/04/2022.

Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - Patricolo e altri c.

Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento.

Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva.

Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi.

La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito.

Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori.

Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione ….

Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);

4.1. L ’ improcedibilità insanabile rilevata dal collegio rende superfluo l’esame dell’istanza presentata dal controricorrente di “interruzione” per intervenuto pensionamento del suo difensore (documentata con effetto dal 01/04/2024 con certificato del suo ufficio personale).

Del resto, è di scolastica nozione l’irrilevanza, nel giudizio di legittimità, degli eventi interruttivi del processo, salva la sola necessità di adeguare l’officiosa prosecuzione di quello alle esigenze di effettività del diritto di difesa delle parti: ciò che, nella specie, è risultato comunque garantito, visto che, pure producendo il pensionamento dell’unico difensore del controricorrenteente locale, già dipendente del medesimo, l ’ effetto della sua cancellazione dall’albo, la parte da lui difesa ha comunque avuto conoscenza della fissazione dell’odierna adunanza (come se, in altri termini, il relativo avviso fosse ad essa stato notificato, appunto, di persona) ed è, quindi, stata messa in condizione (benché poi non si sia avvalsa della relativa opportunità, limitandosi ad articolare l’inammissibile istanza di interruzione del giudizio di legittimità) di munirsi utilmente di altro difensore nel medesimo termine dilatorio che ad essa sarebbe stato concesso in caso di rinnovazione della notifica dell’avviso di fissazione.

5. All ’ improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

P. Q. M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17481/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro COMUNE di MATERA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 269/2022depositata il 20/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Matera proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ingiuntogli dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli per il pagamento della somma di euro 129.114,22 oltre interessi e rivalutazione a titolo di saldo del corrispettivo per l’acquisto di un immobile sito a Matera. A sostegno dell’opposizione sosteneva che la delibera della giunta municipale, n. 618/1990, invocata a fondamento del credito era stata dichiarata decaduta il 21 gennaio 1992 e che, comunque, non costituiva fonte di diritti o di obblighi in quanto conteneva una mera manifestazione di volontà, atteso che in esecuzione della stessa non era stato stipulato alcun contratto pubblico di compravendita dell’immobile. Assumeva inoltre di non aver mai stipulato alcun contratto di mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli costituitasi sosteneva che vi erano state svariate delibere della giunta comunale dalle quali risultava l’impegno del Comune di Matera di acquistare l’immobile, nonché una promessa di pagamento e ricognizione di debito del medesimo Comune per l’importo di £ 250.000.000. E, comunque, in via subordinata chiedeva la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di denaro, corrispondente all’aumento di valore del fondo per le opere ivi eseguite con l’autorizzazione del Comune, oppure, il pagamento del valore dei materiali e della manodopera. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 756/2014, accoglieva l’opposizione, ritenendo che non risultasse da alcun atto l’acquisto dell’immobile. Accoglieva, invece, la domanda subordinata della [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, condannava il Comune al pagamento della somma di euro 4313,99, in ragione dell’incremento di valore che l’ente religioso aveva realizzato attraverso l’esecuzione di alcune opere sull’immobile. 2. La Corte d ’ appello di Potenza, con la sentenza n. 269/2022, pubblicata il 20 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale. 3.Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] dei Discepoli propone ricorso per Cassazione, con sei motivi illustrati da memoria. 3.1.Il Comune di Matera resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.È superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile e, comunque, inammissibile. Infatti, nel fascicolo (come disponibile da parte di questo Collegio) non risulta inserito (da alcuna delle parti) alcun documento atto a dimostrare quanto affermato dalla ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (per la cassazione della sentenza 269/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, depositata in data 20 aprile 2022 e notificata il 9 maggio 2022). La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. Orbene, dalla violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell ’ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione». E non ricorre, nella specie, alcuna delle cause di esenzione dalla sanzione di improcedibilità, elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all’ipotesi in cui la copia notificata risulti comunque agli atti anche solo perché prodotta dalla controparte, come pure con riguardo a quella in cui la notifica del ricorso sia avvenuta entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza gravata: come detto, in alcuno degli atti accessibili da parte di questo Collegio si rinviene la copia notificata della sentenza, mentre il ricorso è stato notificato il 07/07/2022, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 20/04/2022. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 - Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione –, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84); 4.1. L ’ improcedibilità insanabile rilevata dal collegio rende superfluo l’esame dell’istanza presentata dal controricorrente di “interruzione” per intervenuto pensionamento del suo difensore (documentata con effetto dal 01/04/2024 con certificato del suo ufficio personale). Del resto, è di scolastica nozione l’irrilevanza, nel giudizio di legittimità, degli eventi interruttivi del processo, salva la sola necessità di adeguare l’officiosa prosecuzione di quello alle esigenze di effettività del diritto di difesa delle parti: ciò che, nella specie, è risultato comunque garantito, visto che, pure producendo il pensionamento dell’unico difensore del controricorrenteente locale, già dipendente del medesimo, l ’ effetto della sua cancellazione dall’albo, la parte da lui difesa ha comunque avuto conoscenza della fissazione dell’odierna adunanza (come se, in altri termini, il relativo avviso fosse ad essa stato notificato, appunto, di persona) ed è, quindi, stata messa in condizione (benché poi non si sia avvalsa della relativa opportunità, limitandosi ad articolare l’inammissibile istanza di interruzione del giudizio di legittimità) di munirsi utilmente di altro difensore nel medesimo termine dilatorio che ad essa sarebbe stato concesso in caso di rinnovazione della notifica dell’avviso di fissazione. 5. All ’ improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. P. Q. M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del
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