CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Firenze n.4747/2017 del 3 ottobre 2017. L'istanza era basata sulla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato che, fermato a bordo di un veicolo risultato rubato, era stato identificato, dotato di difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio ma non aveva in concreto avuto modo di conoscere, né di interloquire con costui. Per tali ragioni egli versava in condizione di incolpevole ignoranza del processo. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza sulla base di una serie di precedenti giurisprudenziali dai quali si desume che l'identificazione da parte della polizia giudiziaria e la susseguente elezione di domicilio presso il difensore di ufficio escludono l'incolpevole mancata conoscenza del processo, essendovi un onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. Né, in mancanza di specifiche allegazioni, l'accertamento dell'incolpevole ignoranza può essere risolto dalla Corte d'Appello con allegazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza. 1.2 Avverso l'ordinanza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt.606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt.161, 420 bis e ter, 629 bis comma 1 cod. proc. pen. nonché 111 Cost. e 6 CEDU. Si evidenzia che la Corte d'Appello si è mossa da una oramai obsoleta visione, superata dalla più recente giurisprudenza delle [OSCURATO:PERSONA], tanto italiana che europea. In particolare si fa riferimento alla pronuncia S.U. 23948/2019. A ciò si aggiunge che la difesa non è tenuta, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, a dimostrare specifiche ragioni del mancato mantenimento di contatti con il difensore d'ufficio. 1.3 Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta in cui illustra i principi in materia e conclude, alla luce delle specifiche particolarità del caso concreto, puntualmente analizzato, per l'accoglimento del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnato provvedimento va annullato giacché non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali da ultimo emersi in materia. Occorre infatti considerare che la sentenza che con maggiore chiarezza ha elaborato il quadro relativo al giudizio in assenza, ponendone i principi in un setting internazionale e diacronico, è la Sezioni Unite n.23948 del 2019, Imp. Ismail, citata tanto dalla difesa che dal Procuratore Generale. In tale pronuncia la Corte, nella sua massima espressione, prende inizialmente atto (punto 3.2) che la maggioranza delle "decisioni....., ritengono che si possa procedere in assenza nei confronti di colui che abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio". Tra esse se ne trovano alcune di quelle citate nel provvedimento impugnato. Proseguendo, tuttavia, la Corte procede a confutare la base concettuale su cui si fondano i menzionati precedenti. Così, aprendo la strada ad un revirement giurisprudenziale, la sentenza Ismail disvela, in nome del giusto processo e della promozione della effettiva partecipazione dell'imputato al processo, la natura 'regressiva' di una interpretazione rigida degli "indici di conoscenza" del processo elencati nel secondo comma dell'art.420 bis cod. proc. pen.. Tra essi si trova in primo luogo, sul piano esperienziale, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio nominato ad hoc, ancorché essa sia avvenuta in una fase precocissima dell'indagine. Ebbene, si sostiene, se tali indici rappresentassero "presunzioni" nel senso più pieno, come si legge in alcune delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto (e che per tale ragione la sentenza disattende), si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988 (cioè prima della serie di riforme che ha cambiato il quadro normativo ma soprattutto concettuale, dell'istituto, sulla spinta delle istanze giudiziali europee -nazionali e sovranazionali). In sostanza, le presunzioni sarebbero da ritenere sul piano letterale assolute: la parte non potrebbe mai limitarsi a dimostrare che la notifica, formalmente regolare non abbia avuto effetto ma dovrebbe dimostrare che un accadimento ulteriore le abbia precluso la conoscenza. "Quanto detto - si osserva- già basta ad affermare che non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. ... una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu". E' necessario pertanto una valutazione accurata delle circostanze concrete del caso, non fondata su preconcetti aprioristici che inevitabilmente precluderebbero all'imputato un accesso all'istituto della rescissione del giudicato pur in assenza di 'colpevole ignoranza' del processo. Piuttosto, il giudice di merito deve procedere ad un analisi della situazione concreta, fin dove sia possibile, al fine di verificare se "vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito" o se comunque vi siano elementi per ritenere che egli avesse avuto conoscenza del processo (e cioè, quanto meno, che vi sarebbe stata una udienza in relazione ad una specifica imputazione). Se un tale collegamento non vi sia, ricorre un'ipotesi di domicilio "inidoneo". Riprendendo la regula iuris dettata nella sentenza Ismail, che si attaglia perfettamente al presente procedimento, si deve in definitiva affermare che —La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale dorniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso". L'ordinanza impugnata ha omesso qualsivoglia accertamento in merito, affidandosi ad una serie di presunzioni e ponendo oneri di allegazione e di prova all'imputato che non hanno fondamento e che manifestano un assetto concettuale risalente ed oramai superato. Per tale ragione essa deve essere annullata, con trasmissione ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, per nuovo giudizio, da condursi sulla base dei principi sopra esposti. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Firenze. Così