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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41644/2025

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nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare d i Torino h a rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o la misura cautelare de lla custodia in carcere , in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 213,60 di sostanza stupefacente cocaina, i n ordine a l quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico e articolato motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 commi 1 e 3 cod.proc.pen.

Argomenta il ricorrente il vizio di illogicità della motivazione in relazione all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale avrebbe escluso l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con le forme di controllo del braccialetto elettronico, presso la residenza di Platì in cui vivono i genitori, sul rilievo che potrebbe avvalersi di una rete di complicità, desunta dalle modalità della condotta (detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacente in Piemonte essendo residente in Calabria) significative di un’attività illecita non minimale, l’assenza di fonti di reddito e gli aspetti inerenti alla personalità, senza considerare che il ricorrente aveva ammesso il fatto e l’assenza di precedenti penali nei suoi confronti.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non èfondato.

L’ordinanza impugnata contiene una motivazione che, in quanto ancorata alle emergenze processuali, non è manifestamente illogica in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari in Platì non idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva.

In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela(Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 01 ;

5. Ciò posto, la motivazione per giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere, è congrua e logica.

Il Tribunale distrettuale, dopo avere argomentato il pericolo di recidiva, che non è oggetto di censura, ha argomentato la necessità di disporre la custodia cautelare in carceree l’inadeguatezza della misura di detenzione domestica, anche con l'aggiunta di presididiretti ad assicurare il controllo a distanza, attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico, per tutelare il pericolo di reiteratio criminis,su elementi tratti dalle circostanze e modalità del fatto, tra cui ha messo in risalto il quantitativo, le circostanze dell’azione indicative di un inserimento strutturato dell’indagato nell’attività organizzata dedita al traffico di stupefacenti da cui la concreta possibilità di ripresa di contatti con la rete di complicità che ha reso possibile il fatto di reato per cui si procede (trasporto a Torino di un rilevante quantitativo di stupefacente).

Il Tribunale cautelare, sulla base dei fatti accertati,ossia la circostanza che il prevenuto è stato tratto in flagranza di reato nella detenzione di grammi 231,60 di cocaina, occultata tra gli indumenti nella valigia, oltre ad una somma di denaro di € 3.300, il tutto ri n venuto nella stanza di albergo occupata dall’indagato, preceduta dalla perquisizione veicolare della [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale vi era anche il [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri due soggetti, nella quale veniva rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di € 2.000,00 sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato l’inadeguatezza della misura gradata richiesta in Platì.

6. La motivazione,essendo in linea con le regole della logica, è immune da censure, là dove ha argomentato l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari in Platì, anche con le forme del braccialetto elettronico, perché inadeguataad impedire, oltre alla libertà di movimento, la ripresa di contatti con la rete di complicità che aveva reso possibile il viaggio a Torino con il trasporto dello stupefacente.

7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare d i Torino h a rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o la misura cautelare de lla custodia in carcere , in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 213,60 di sostanza stupefacente cocaina, i n ordine a l quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico e articolato motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 commi 1 e 3 cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente il vizio di illogicità della motivazione in relazione all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale avrebbe escluso l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con le forme di controllo del braccialetto elettronico, presso la residenza di Platì in cui vivono i genitori, sul rilievo che potrebbe avvalersi di una rete di complicità, desunta dalle modalità della condotta (detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacente in Piemonte essendo residente in Calabria) significative di un’attività illecita non minimale, l’assenza di fonti di reddito e gli aspetti inerenti alla personalità, senza considerare che il ricorrente aveva ammesso il fatto e l’assenza di precedenti penali nei suoi confronti. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non èfondato. L’ordinanza impugnata contiene una motivazione che, in quanto ancorata alle emergenze processuali, non è manifestamente illogica in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari in Platì non idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva. In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela(Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 01 ; 5. Ciò posto, la motivazione per giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere, è congrua e logica. Il Tribunale distrettuale, dopo avere argomentato il pericolo di recidiva, che non è oggetto di censura, ha argomentato la necessità di disporre la custodia cautelare in carceree l’inadeguatezza della misura di detenzione domestica, anche con l'aggiunta di presididiretti ad assicurare il controllo a distanza, attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico, per tutelare il pericolo di reiteratio criminis,su elementi tratti dalle circostanze e modalità del fatto, tra cui ha messo in risalto il quantitativo, le circostanze dell’azione indicative di un inserimento strutturato dell’indagato nell’attività organizzata dedita al traffico di stupefacenti da cui la concreta possibilità di ripresa di contatti con la rete di complicità che ha reso possibile il fatto di reato per cui si procede (trasporto a Torino di un rilevante quantitativo di stupefacente). Il Tribunale cautelare, sulla base dei fatti accertati,ossia la circostanza che il prevenuto è stato tratto in flagranza di reato nella detenzione di grammi 231,60 di cocaina, occultata tra gli indumenti nella valigia, oltre ad una somma di denaro di € 3.300, il tutto ri n venuto nella stanza di albergo occupata dall’indagato, preceduta dalla perquisizione veicolare della [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale vi era anche il [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri due soggetti, nella quale veniva rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di € 2.000,00 sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato l’inadeguatezza della misura gradata richiesta in Platì. 6. La motivazione,essendo in linea con le regole della logica, è immune da censure, là dove ha argomentato l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari in Platì, anche con le forme del braccialetto elettronico, perché inadeguataad impedire, oltre alla libertà di movimento, la ripresa di contatti con la rete di complicità che aveva reso possibile il viaggio a Torino con il trasporto dello stupefacente. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, di
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