CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 24554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Pietra difensore e procuratore speciale della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel proc. n. 38666/2021, il quale ha evidenziato che nel dispositivo della sentenza n. 45571 del 24/11/2022, con la quale è stata annullata la sentenza della Corte d'appello di Torino, senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, pur confermando le statuizioni civili, è stata omessa la decisione relativa alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto correggersi l'errore materiale; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha chiesto rigettarsi la richiesta; rilevato che nella sentenza n. 45571/2022, effettivamente, è stata omessa la statuizione sulle spese di parte civile; considerato che per giurisprudenza pacifica (Sez. 2, n. 2891/2021; Sez. 6, n. 24768/2016; rv. 267317; Sez. 2, n. 3186/2012, rv. 254448), l'intervenuta prescrizione del reato non preclude che l'imputato possa essere ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla costituita parte civile; considerato che l'omissione costituisce un errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. p.q.m. 5-5:f i Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. n4SI..1 del 24 novembre 2022 ed il relativo ruolo di udienza pertinente al ricorso r,g.n. 38666/2021, nel senso che , dopo le parole " conferma le statuizioni civili" è aggiunta la frase " condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilacinquecentodieci, oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ic