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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18970/2026

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te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfilippo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.9508/2024 depositata il 18/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13473/2025Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 18970/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfilippo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.9508/2024 depositata il 18/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13473/2025Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 18970/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Andreina Giudicepietro
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