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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12615/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione aggravato e di ricettazione, riducendo la pena inflitta; Considerato che i motivi dei ricorsi proposti dagli imputati, che contestano l'affermazione di responsabilità perché non fondata su adeguato apporto probatorio e non sorretta da adeguata valutazione dei motivi di appello, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione aggravato e di ricettazione, riducendo la pena inflitta; Considerato che i motivi dei ricorsi proposti dagli imputati, che contestano l'affermazione di responsabilità perché non fondata su adeguato apporto probatorio e non sorretta da adeguata valutazione dei motivi di appello, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/
Sentenza Cassazione n. 12615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris