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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22941/2023

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A SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 Marzo 1990 avverso la sentenza resa il 27 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 21 gennaio 2021, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel reato di rapina pluriaggravata dall'uso di un'arma e dall'avere posto la vittima in stato di incapacità.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché l'imputato non ha mai avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico, in quanto è stato ristretto in Romania dal 28 ottobre 2017 sino al 19 luglio 2019 e non ha potuto partecipare né all'udienza preliminare, celebratasi 1'11 luglio 2017, nè alla successiva udienza dibattimentale del 9 novembre 2017.

La condizione di detenzione all'estero era nota all'Autorità giudiziaria che aveva disposto la consegna dell'imputato alle Autorità rumene nell'ambito della procedura di mandato di arresto europeo.

Il Tribunale di Milano nel corso dell'udienza del 26 settembre 2018 aveva riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato, in ragione del provvedimento di mandato di arresto europeo, ma l'imputato ha avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico unicamente a seguito della notifica della fissazione dell'udienza del 25 settembre 2019, mentre si trovava ancora detenuto, e tutte le altre notifiche sono state eseguite presso il difensore d'ufficio, con cui non ha avuto alcun contatto.

L'ordinanza di rigetto del 26 Febbraio 2016 era meritevole di riforma alla luce dei principi che governano il procedimento in assenza poiché, anche se l'udienza preliminare si è svolta correttamente, non può sacrificarsi il diritto dell'imputato a partecipare al processo e le Sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 27 Febbraio 2020 n. 12778/20, hanno risolto il contrasto affermando che le notifiche in favore degli imputati detenuti devono eseguirsi con le modalità previste dall'articolo 156 cod. proc.pen. anche se lo stato di detenzione riguardi un procedimento diverso da quello per cui deve eseguirsi la notifica.

Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, la quale ha respinto la relativa eccezione formulata dal difensore, osservando che le notifiche all'imputato dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, del rinvio a giudizio e della fissazione dell'udienza preliminare sono state tutte eseguite in epoca precedente l'inizio della sua detenzione, che è intervenuta dal 28 ottobre 2017.

Non ricorre pertanto il legittimo impedimento dell'imputato dedotto dalla difesa, che infici la regolarità delle notifiche.

In ordine a questa motivazione il ricorrente non espone alcuna controdeduzione, e propone una pedissequa reiterazione della censura formulata con l'appello, il che destina la doglianza all'inammissibilità. 2.2 Erronea interpretazione delle prove operata dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto la sussistenza di un concorso di persone nel reato di rapina, sebbene l'imputato non abbia né colpito né derubato la vittima, ma si sia limitato ad attirare la sua attenzione in modo da distrarla e agevolare l'aggressione.

Il ricorrente allega che la persona offesa ha smentito la ricostruzione offerta dalla corte e ribadisce che non ricorrono elementi a sostegno del preteso concorso del ricorrente nella rapina perpetrata esclusivamente dal coimputato separatamente giudicato.

La stessa distanza tra i due coimputati, posti a circa una decina di metri l'uno dall'altro, mette in dubbio l'effettivo concorso tra loro, poiché è inverosimile che gli stessi per compiere una rapina si fossero posizionati in questo modo.

Il secondo motivo è inammissibile poiché neppure formalmente propone vizi di manifesta illogicità della motivazione o violazioni di legge, ma si limita a censurare, in modo peraltro generico, la valutazione del compendio probatorio offerta dalla corte di merito, senza confrontarsi con tutti gli elementi di fatto posti a sostegno della affermazione di colpevolezza.

In particolare il ricorso omette di considerare che è stato accertato il possesso del telefono sottratto alla vittima da parte della madre dell'imputato, la quale dopo la rapina lo utilizzava inserendo la propria sim.

Inoltre trascura le dichiarazioni della persona offesa, il quale ha riferito di avere appreso sia dal fratello che dalla madre dell'imputato del coinvolgimento di quest'ultimo nella rapina, e le accuse del coimputato separatamente giudicato, il quale , come risulta dalla sentenza di primo grado, ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che era stato proprio l'odierno ricorrente a prendere il telefonino provento della rapina.

Si tratta di elementi che concorrono con le dichiarazioni della persona offesa a rendere sicura l'affermazione di responsabilità dell'imputato nella rapina contestatagli, quantomeno nella forma concorsuale. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Agostini ) [OSCURATO:PERSONA] IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 Marzo 1990 avverso la sentenza resa il 27 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 21 gennaio 2021, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel reato di rapina pluriaggravata dall'uso di un'arma e dall'avere posto la vittima in stato di incapacità. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché l'imputato non ha mai avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico, in quanto è stato ristretto in Romania dal 28 ottobre 2017 sino al 19 luglio 2019 e non ha potuto partecipare né all'udienza preliminare, celebratasi 1'11 luglio 2017, nè alla successiva udienza dibattimentale del 9 novembre 2017. La condizione di detenzione all'estero era nota all'Autorità giudiziaria che aveva disposto la consegna dell'imputato alle Autorità rumene nell'ambito della procedura di mandato di arresto europeo. Il Tribunale di Milano nel corso dell'udienza del 26 settembre 2018 aveva riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato, in ragione del provvedimento di mandato di arresto europeo, ma l'imputato ha avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico unicamente a seguito della notifica della fissazione dell'udienza del 25 settembre 2019, mentre si trovava ancora detenuto, e tutte le altre notifiche sono state eseguite presso il difensore d'ufficio, con cui non ha avuto alcun contatto. L'ordinanza di rigetto del 26 Febbraio 2016 era meritevole di riforma alla luce dei principi che governano il procedimento in assenza poiché, anche se l'udienza preliminare si è svolta correttamente, non può sacrificarsi il diritto dell'imputato a partecipare al processo e le Sezioni unite della Suprema Corte, con sentenza del 27 Febbraio 2020 n. 12778/20, hanno risolto il contrasto affermando che le notifiche in favore degli imputati detenuti devono eseguirsi con le modalità previste dall'articolo 156 cod. proc.pen. anche se lo stato di detenzione riguardi un procedimento diverso da quello per cui deve eseguirsi la notifica. Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, la quale ha respinto la relativa eccezione formulata dal difensore, osservando che le notifiche all'imputato dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, del rinvio a giudizio e della fissazione dell'udienza preliminare sono state tutte eseguite in epoca precedente l'inizio della sua detenzione, che è intervenuta dal 28 ottobre 2017. Non ricorre pertanto il legittimo impedimento dell'imputato dedotto dalla difesa, che infici la regolarità delle notifiche. In ordine a questa motivazione il ricorrente non espone alcuna controdeduzione, e propone una pedissequa reiterazione della censura formulata con l'appello, il che destina la doglianza all'inammissibilità. 2.2 Erronea interpretazione delle prove operata dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto la sussistenza di un concorso di persone nel reato di rapina, sebbene l'imputato non abbia né colpito né derubato la vittima, ma si sia limitato ad attirare la sua attenzione in modo da distrarla e agevolare l'aggressione. Il ricorrente allega che la persona offesa ha smentito la ricostruzione offerta dalla corte e ribadisce che non ricorrono elementi a sostegno del preteso concorso del ricorrente nella rapina perpetrata esclusivamente dal coimputato separatamente giudicato. La stessa distanza tra i due coimputati, posti a circa una decina di metri l'uno dall'altro, mette in dubbio l'effettivo concorso tra loro, poiché è inverosimile che gli stessi per compiere una rapina si fossero posizionati in questo modo. Il secondo motivo è inammissibile poiché neppure formalmente propone vizi di manifesta illogicità della motivazione o violazioni di legge, ma si limita a censurare, in modo peraltro generico, la valutazione del compendio probatorio offerta dalla corte di merito, senza confrontarsi con tutti gli elementi di fatto posti a sostegno della affermazione di colpevolezza. In particolare il ricorso omette di considerare che è stato accertato il possesso del telefono sottratto alla vittima da parte della madre dell'imputato, la quale dopo la rapina lo utilizzava inserendo la propria sim. Inoltre trascura le dichiarazioni della persona offesa, il quale ha riferito di avere appreso sia dal fratello che dalla madre dell'imputato del coinvolgimento di quest'ultimo nella rapina, e le accuse del coimputato separatamente giudicato, il quale , come risulta dalla sentenza di primo grado, ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che era stato proprio l'odierno ricorrente a prendere il telefonino provento della rapina. Si tratta di elementi che concorrono con le dichiarazioni della persona offesa a rendere sicura l'affermazione di responsabilità dell'imputato nella rapina contestatagli, quantomeno nella forma concorsuale. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Agostini ) [OSCURATO:PERSONA] IL
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