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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06876/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12124 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6830/18 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 4 ottobre 2018.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 6830/18, pubblicata in data 4 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 11163/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di accertamento IMU, anno 2012, inerente ad un immobile ubicato in Roma, per il quale era stata disconosciuta l’applicazione del regime agevolato, costituito dalla riduzione del 50% dell’imposta, per gli immobili inagibili o inabitabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 201 del 2011, per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ritenuto che, per fruire della riduzione dell’imposta per gli immobili inagibili o inabitabili, occorresse la presentazione di un’apposita istanza, da redigere secondo i modelli predisposti dall’amministrazione comunale, non surrogabile - stante la natura di norma agevolativa, non interpretabile estensivamente- da altri documenti.

In tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado non aveva tenuto nel debito conto che la necessità della presentazione dell’istanza era richiesta solamente quando l’amministrazione locale non avesse già conoscenza delle condizioni dell’immobile, proprio come era avvenuto nella vicenda in esame, in cui aveva presentato in data 12 marzo 2012 un’istanza di demolizione, allegando una perizia nella quale era specificato lo stato in cui il fabbricato si trovava.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214 del 2011 (sostanzialmente coincidente con l’articolo 8 del decreto legislativo numero 504 del 1992, dettato in materia di ICI), permette di fruire dellariduzione dell’IMU, nella misura del 50%, per i fabbricati dichiaratiinagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione, avendo comunque la facoltà, in alternativa, di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Agli effetti dell’applicazione dellariduzione, nella misura testé specificata, le amministrazioni comunali possono disciplinare nel dettaglio le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, integranti le ipotesi di inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della fruizione dell’agevolazione.

A proposito del suddetto regime agevolato, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la riduzionedell’imposta deve essere riconosciuta anche in mancanza di una specifica richiesta da parte del contribuente, sempre che lo stato di inagibilità sia noto all’ente comunale, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra soggetto impositore e contribuente (in ossequio ai dettami dell’articolo 10, comma 1, della legge n.212 del 2000), del quale è espressione anche la regola secondo la quale a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’amministrazione (in linea con l’articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000), dovendosi valorizzare il dato fattuale della conoscenza della condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge (cfr., con riguardo all’ICI, Cass. n. 23531/08 Cass. n. 12015/15,Cass.n. 18453/16 Cass. n. 10314/20 Cass. n. 28251/20 e Cass.19665/23 e,con riguardo all’IMU, Cass. n. 29901/20 Cass. n. 8592/21,Cass. n. 1263/21 Cass. n. 10724/21 Cass. n.Cass. n. 1016/23 Cass. n. 6270/23 Cass. n. 12226/23, Cass. n. 23946/24 eCass. n. 24066/24).

A siffatto orientamento, non sussistendo ragioni per discostarsene, deve essere dato seguito, precisando che, al fine di reputare superfluo l’accertamento dell’ufficio o la dichiarazione sostitutiva del contribuente, ai quali fa specifico riferimento la legge, è necessaria la sussistenza, in capo all’amministrazione comunale, di una conoscenza qualificata, documentale, basata su dati ed informazioni già in suo possesso, anche se per finalità extratributarie, tale da dare conto dell’acquisizione di un grado di percezione e di cognizione della situazione fattuale in termini comparabili ad un accertamento o ad una rappresentazione esauriente dello stato di fatto, come avviene nel caso di dichiarazione del contribuente.

3.2. Invero, le pronunce rese in sede di legittimità, con le quali è stato declamato tale principio, sono state concepite per lo più in relazione a situazioni in cui la conoscenza delle condizioni di inagibilità del bene era derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, come nei casi - a titolo esemplificativo - di revoca della licenza per l’esercizio dell’attività del contribuente in seguito all’accertata inagibilità dell’immobile (cfr. Cass. n. 23531/08), di dichiarazione di inagibilità adottata dalla stessa amministrazione comunale, di mancata concessione del permesso edificatorio stante le condizioni di inagibilità del bene (cfr. Cass. n. 18435/16 e Cass. n. 18455/16), di annullamento di precedenti avvisi proprio per la condizione di inagibilità dell’immobile (cfr. Cass. n. 8532/21 eCass. n. 1263/21).

In questo senso, quindi, deve intendersi il carattere qualificato della conoscenza, ravvisabile allorché, nell’ambito della propria attività istituzionale (e non necessariamente espletata a fini tributari ed -è lecito arguire- dagli uffici ad essi preposti), l’ente locale abbia avuto contezza, prendendola in considerazione, l’oggettiva situazione fattuale di inagibilità o inabitabilità del bene o abbia adottato iniziative amministrative che tale conoscenza ragionevolmente presuppongano in termini non controvertibili.

E tutto ciò postula la dimostrazione che la documentazione a tal fine rilevante sia già in possesso dell’amministrazione o che il contribuente dichiari e dimostri l’avvenuta trasmissione di essa (cfr.Cass. n. 22775/09, Cass. n. 21956/10 e Cass. n. 958/15), restando, invece, del tutto irrilevante la mera - ed estemporanea - conoscenza di fatto di una situazione idonea ad integrare i presupposti per lariduzione dell’imposta (cfr. Cass. n. 8592/21, Cass. civ. n. 35474/21, Cass. n. 19665/23, Cass. n. 8280/25 e Cass. n. 18935/25).

3.3. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva presentato un’istanza di demolizione e ricostruzione dello stabile, sul presupposto della sua inagibilità, ed aveva ottenuto, in riscontro, un permesso di costruire ed, in virtù di tali documenti (e di quelli ad essi allegati), è possibile ritenere che l’amministrazione avesse preso in considerazione, nell’ambito della propria attività istituzionale (che, ai fini qui riguardati, come si è già avuto modo di dire, ben poteva attenere all’espletamento di funzioni non propriamente tributarie ad opera di uffici ad esse non precipuamente destinati), le condizioni in cui si trovava l’immobile.

Conseguentemente, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, sulla scorta dei principi poc’anzi rammentati, avrebbe dovuto (e dovrà) valutare - trattandosi di compito riservato esclusivamente al giudice del merito- se i suddetti documenti, per il loro intrinseco contenuto, fossero o meno idonei a dare conto dello stato di inagibilità del bene nel precipuo senso di uno stato di dissesto strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame - esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano - la società ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per motivazione apparente o inesistente, e dell’articolo 2909 del codice civile, con riferimento alla parte della sentenza impugnata in cui la Corte Tributaria Regionale del Lazio aveva fatto cenno alla sussistenza di avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, che erano stati notificati e, successivamente, impugnati, con esito negativo.

5. I motivi - che, come si è detto, sono esaminabili congiuntamente - devono reputarsi assorbiti in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame, attagliandosi, oltre tutto, ad un’enunciazione, rinvenibile nella parte finale della motivazione, avente carattere meramente espositivo ed evocativo - più che di un vero e proprio giudicato - di meri precedenti conformi, inidonea a dispiegare qualsivoglia incidenza sulla decisione, come è palese dal complessivo tenore dell’iter motivazionale che la sorregge, tutto incentrato sull’omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge, reputata indispensabile per la fruizione del beneficio.

6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio e provveda , altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12124 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6830/18 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 4 ottobre 2018. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 6830/18, pubblicata in data 4 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 11163/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di accertamento IMU, anno 2012, inerente ad un immobile ubicato in Roma, per il quale era stata disconosciuta l’applicazione del regime agevolato, costituito dalla riduzione del 50% dell’imposta, per gli immobili inagibili o inabitabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 201 del 2011, per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ritenuto che, per fruire della riduzione dell’imposta per gli immobili inagibili o inabitabili, occorresse la presentazione di un’apposita istanza, da redigere secondo i modelli predisposti dall’amministrazione comunale, non surrogabile - stante la natura di norma agevolativa, non interpretabile estensivamente- da altri documenti. In tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado non aveva tenuto nel debito conto che la necessità della presentazione dell’istanza era richiesta solamente quando l’amministrazione locale non avesse già conoscenza delle condizioni dell’immobile, proprio come era avvenuto nella vicenda in esame, in cui aveva presentato in data 12 marzo 2012 un’istanza di demolizione, allegando una perizia nella quale era specificato lo stato in cui il fabbricato si trovava. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214 del 2011 (sostanzialmente coincidente con l’articolo 8 del decreto legislativo numero 504 del 1992, dettato in materia di ICI), permette di fruire dellariduzione dell’IMU, nella misura del 50%, per i fabbricati dichiaratiinagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione, avendo comunque la facoltà, in alternativa, di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Agli effetti dell’applicazione dellariduzione, nella misura testé specificata, le amministrazioni comunali possono disciplinare nel dettaglio le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, integranti le ipotesi di inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della fruizione dell’agevolazione. A proposito del suddetto regime agevolato, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che la riduzionedell’imposta deve essere riconosciuta anche in mancanza di una specifica richiesta da parte del contribuente, sempre che lo stato di inagibilità sia noto all’ente comunale, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra soggetto impositore e contribuente (in ossequio ai dettami dell’articolo 10, comma 1, della legge n.212 del 2000), del quale è espressione anche la regola secondo la quale a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’amministrazione (in linea con l’articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000), dovendosi valorizzare il dato fattuale della conoscenza della condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge (cfr., con riguardo all’ICI, Cass. n. 23531/08 Cass. n. 12015/15,Cass.n. 18453/16 Cass. n. 10314/20 Cass. n. 28251/20 e Cass.19665/23 e,con riguardo all’IMU, Cass. n. 29901/20 Cass. n. 8592/21,Cass. n. 1263/21 Cass. n. 10724/21 Cass. n.Cass. n. 1016/23 Cass. n. 6270/23 Cass. n. 12226/23, Cass. n. 23946/24 eCass. n. 24066/24). A siffatto orientamento, non sussistendo ragioni per discostarsene, deve essere dato seguito, precisando che, al fine di reputare superfluo l’accertamento dell’ufficio o la dichiarazione sostitutiva del contribuente, ai quali fa specifico riferimento la legge, è necessaria la sussistenza, in capo all’amministrazione comunale, di una conoscenza qualificata, documentale, basata su dati ed informazioni già in suo possesso, anche se per finalità extratributarie, tale da dare conto dell’acquisizione di un grado di percezione e di cognizione della situazione fattuale in termini comparabili ad un accertamento o ad una rappresentazione esauriente dello stato di fatto, come avviene nel caso di dichiarazione del contribuente. 3.2. Invero, le pronunce rese in sede di legittimità, con le quali è stato declamato tale principio, sono state concepite per lo più in relazione a situazioni in cui la conoscenza delle condizioni di inagibilità del bene era derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, come nei casi - a titolo esemplificativo - di revoca della licenza per l’esercizio dell’attività del contribuente in seguito all’accertata inagibilità dell’immobile (cfr. Cass. n. 23531/08), di dichiarazione di inagibilità adottata dalla stessa amministrazione comunale, di mancata concessione del permesso edificatorio stante le condizioni di inagibilità del bene (cfr. Cass. n. 18435/16 e Cass. n. 18455/16), di annullamento di precedenti avvisi proprio per la condizione di inagibilità dell’immobile (cfr. Cass. n. 8532/21 eCass. n. 1263/21). In questo senso, quindi, deve intendersi il carattere qualificato della conoscenza, ravvisabile allorché, nell’ambito della propria attività istituzionale (e non necessariamente espletata a fini tributari ed -è lecito arguire- dagli uffici ad essi preposti), l’ente locale abbia avuto contezza, prendendola in considerazione, l’oggettiva situazione fattuale di inagibilità o inabitabilità del bene o abbia adottato iniziative amministrative che tale conoscenza ragionevolmente presuppongano in termini non controvertibili. E tutto ciò postula la dimostrazione che la documentazione a tal fine rilevante sia già in possesso dell’amministrazione o che il contribuente dichiari e dimostri l’avvenuta trasmissione di essa (cfr.Cass. n. 22775/09, Cass. n. 21956/10 e Cass. n. 958/15), restando, invece, del tutto irrilevante la mera - ed estemporanea - conoscenza di fatto di una situazione idonea ad integrare i presupposti per lariduzione dell’imposta (cfr. Cass. n. 8592/21, Cass. civ. n. 35474/21, Cass. n. 19665/23, Cass. n. 8280/25 e Cass. n. 18935/25). 3.3. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva presentato un’istanza di demolizione e ricostruzione dello stabile, sul presupposto della sua inagibilità, ed aveva ottenuto, in riscontro, un permesso di costruire ed, in virtù di tali documenti (e di quelli ad essi allegati), è possibile ritenere che l’amministrazione avesse preso in considerazione, nell’ambito della propria attività istituzionale (che, ai fini qui riguardati, come si è già avuto modo di dire, ben poteva attenere all’espletamento di funzioni non propriamente tributarie ad opera di uffici ad esse non precipuamente destinati), le condizioni in cui si trovava l’immobile. Conseguentemente, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, sulla scorta dei principi poc’anzi rammentati, avrebbe dovuto (e dovrà) valutare - trattandosi di compito riservato esclusivamente al giudice del merito- se i suddetti documenti, per il loro intrinseco contenuto, fossero o meno idonei a dare conto dello stato di inagibilità del bene nel precipuo senso di uno stato di dissesto strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 4. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame - esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano - la società ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per motivazione apparente o inesistente, e dell’articolo 2909 del codice civile, con riferimento alla parte della sentenza impugnata in cui la Corte Tributaria Regionale del Lazio aveva fatto cenno alla sussistenza di avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, che erano stati notificati e, successivamente, impugnati, con esito negativo. 5. I motivi - che, come si è detto, sono esaminabili congiuntamente - devono reputarsi assorbiti in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame, attagliandosi, oltre tutto, ad un’enunciazione, rinvenibile nella parte finale della motivazione, avente carattere meramente espositivo ed evocativo - più che di un vero e proprio giudicato - di meri precedenti conformi, inidonea a dispiegare qualsivoglia incidenza sulla decisione, come è palese dal complessivo tenore dell’iter motivazionale che la sorregge, tutto incentrato sull’omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge, reputata indispensabile per la fruizione del beneficio. 6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio e provveda , altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
Sentenza Cassazione n. 06876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris