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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29610/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/04/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 12/07/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato allo stesso Tassone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno.

2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «per carenza assoluta dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione; difetto di motivazione integrante motivazione solo apparente o inesistente anche in ordine alla attualità della pericolosità sociale». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto, per tale proposizione, dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Tale comma 3 prevede infatti che il ricorso avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, «entro dieci giorni».

Nel caso di specie tale termine non risulta essere stato rispettato.

Dall'esame degli atti processuali risulta infatti che l'impugnato decreto della Corte d'appello di Catanzaro è stato notificato: a) al Tassone, mediante consegna alla persona, il 10 luglio 2022; b) al difensore dello stesso Tassone, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della PEC, il 7 luglio 2022.

Il ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto risulta proposto, mediante deposito nella cancelleria, solo il 22 luglio 2022, quando, perciò, il menzionato termine di legge di dieci giorni era ormai decorso.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/04/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 12/07/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato allo stesso Tassone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «per carenza assoluta dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione; difetto di motivazione integrante motivazione solo apparente o inesistente anche in ordine alla attualità della pericolosità sociale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto, per tale proposizione, dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale comma 3 prevede infatti che il ricorso avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, «entro dieci giorni». Nel caso di specie tale termine non risulta essere stato rispettato. Dall'esame degli atti processuali risulta infatti che l'impugnato decreto della Corte d'appello di Catanzaro è stato notificato: a) al Tassone, mediante consegna alla persona, il 10 luglio 2022; b) al difensore dello stesso Tassone, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della PEC, il 7 luglio 2022. Il ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto risulta proposto, mediante deposito nella cancelleria, solo il 22 luglio 2022, quando, perciò, il menzionato termine di legge di dieci giorni era ormai decorso. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
Decreto Cassazione n. 29610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris