CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 04745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31601/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1420/09/18, depositata il 29 marzo 2018. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Termine di decadenza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1420/09/18 del 29/03/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 437/21/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di seguito SEN) avverso il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relativamente all’anno 2010, risultanti dalla dichiarazione dell’anno 2011. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso, inoltrata il 21/12/2012 per la somma di euro 46.217,52, conseguiva al venir meno, ad opera dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, dell’addizionale provinciale alle accise a far data dal 01/01/2012 ed era stata oggetto di diniego da parte di ADM in ragione della decadenza maturatasi, risalendo il credito vantato all’anno 2009. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) il credito d’imposta di cui si chiedeva il rimborso era «emerso soltanto nella dichiarazione relativa all’anno 2009, presentata nel marzo 2010», sicché era «da tale momento che decorreva il termine biennale per la richiesta di rimborso in quanto tale dichiarazione conteneva tutti gli elementi per la determinazione del credito di imposta, credito di imposta non più concretizzatosi con riferimento alle successive dichiarazioni per gli anni 2010 e 2011»; b) era, pertanto, spirato nel marzo 2012 il termine di decadenza biennale per ottenere il rimborso del credito. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso SEN deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, 27 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione postale, in assenza di altre attestazioni sulla cartolina di ricevimento e in assenza della costituzione della società appellata. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.330 cod. proc. civ. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la sentenza impugnata rilevato la nullità della notificazione dell’appello in assenza della costituzione in giudizio della società contribuente; la nullità deriverebbe dalla circostanza che l’atto di appello sarebbe stato notificato non già presso il domicilio eletto (uffici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 125) ma presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53 e 56 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato l’applicabilità del termine biennale di decadenza a far data dal giorno del versamento degli acconti eccedenti, senza tenere conto della soppressione dell’addizionale provinciale ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione del fatto decisivo costtuito dall’avvenuto esercizio del diritto di credito in quanto elemento sufficiente ad impedire la decadenza; 1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR disposto la restituzione di una somma mai rimborsata da ADM. 2. Il terzo motivo è fondato e, costituendo la ragione più liquida, va accolto con assorbimento dei restanti motivi. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di accise sul consumo dell'energia elettrica, il termine biennale, entro cui il contribuente può far valere eventuali indebiti ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dal pagamento dell'imposta se la domanda è fondata sulla primitiva operazione, anche quando, in presenza di diritti quesiti od esauriti alla data del verificarsi della decadenza, sia sopravvenuta la declaratoria di incompatibilità del tributo con l'ordinamento, stante l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, mentre decorre dal verificarsi dell'ulteriore fatto di rilevanza costitutiva, successivo rispetto a quello posto a base dell'originaria operazione, se la richiesta è fondata su di esso, trattandosi di autonoma obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine biennale di presentazione della domanda di rimborso fondata sull'intervenuta abrogazione delle addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica con decorrenza dall'anno 2012, avesse iniziato a decorrere da quest'ultimo termine e non dall'avvenuto pagamento)» (Cass. n. 30912 del 27/11/2019). 2.2. Nel caso di specie, la società contribuente ha chiesto il rimborso delle addizionali provinciali in data 21/12/2012, in ragione della soppressione di dette addizionali e in applicazione del d.m. 7 agosto 2012, sicché l’istanza non può che ritenersi tempestiva alla luce del principio sopra richiamato e contrariamente a quanto dedotto dalla CTR. 3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. 3.1. Poiché l’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originari