CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’ultimo fosse stata rinvenuta nei pressi dell’autolavaggio gestito dall’imputato, e non sul luogo della rapina, avrebbe dovuto essere valorizzata per ritenere inattendibile il racconto della parte offesa. Deduceva inoltre che la Corte d’Appello aveva violato il disposto di cui all’art. 63 cod. proc. pen. per avere utilizzato il verbale di sommarie informazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari richiamato nella informativa di polizia giudiziaria, acquisita con il consenso della difesa. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’arto 62- bis cod. pen. e difetto di motivazione, rassegnando, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che il Diana aveva partecipato alle udienze dibattimentali e aveva reso una versione difensiva che era risultata verosimile e, inoltre, che sull’imputato gravavano precedenti penali assai risalenti nel tempo e di contenuta gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre che in parte generico, non consentito, in quanto teso a una rivalutazione nel merito delle prove assunte che, per l’appunto, è inammissibile nella presente sede. La difesa denuncia la violazione dei principi relativi ai criteri valutativi della prova, con particolare riferimento alla valenza attribuita alle dichiarazioni della parte offesa, e afferma che la disamina ad opera della Corte territoriale delle prove assunte sarebbe parziale e contraddittoria, proponendo, in relazione a entrambi i reati contestati, una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Trattasi in tutta evidenza di censure in fatto come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. In particolare, la censura è manifestamente infondata con riferimento alla dedotta errata qualificazione giuridica del fatto, atteso che correttamente la fattispecie in condanna è stata ricondotta allo schema tipico del reato di estorsione e non di violenza privata; inoltre, la parte ha omesso di considerare che la sentenza impugnata non sembra affatto costruita sulle dichiarazioni autoindizianti dell’imputato asseritamente inutilizzabili. In tal senso, va evidenziato che, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità (in cui la parte finisce per incorrere), l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino – come nella fattispecie – sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02; Sez. 2, n. 30271 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestam ente infondato, avendo la Corte d’Appello adeguatamente motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena con il congruo riferimento alla gravità della condotta, protrattasi per circa tre anni, nonché ai plurimi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente, elementi in fatto di tale pregnanza da rendere recessivo, a tali fini, ogni altro elemento astrattamente favorevole al ricorrente. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos