CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; mentre ha ridotto sensibilmente la pena a quella di anni uno di reclusione quale aumento ex art. 81 comma secondo cod. pen.), ponendo le condotte in continuazione con altre già giudicate e ritenute più gravi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce l'assenza di motivazione sulla entità della pena applicata a titolo di aumento ex art. 81 comma secondo cod. pen. in violazione dei principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, è manifestamente infondato, posto che una motivazione, stringata ma puntuale, è stata fornita lì dove, richiamando i criteri di cui all'art.133 cod. pen., la Corte di appello conferma la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado (pag. 3), così rendendo evidente il notevole beneficio riconosciuto all'imputato, in secondo grado, grazie alla riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione con conseguente applicazione di una riduzione della pena complessiva che, per i reati oggetto del presente processo, è stata determinata in misura pari a un terzo rispetto a quella ritenuta equa; Vista la memoria depositata dal difensore della parte civile ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci