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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13930/2026

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oNICOLA CANTARELLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoROBERTO PAOLILLO-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 130/2022pubblicata il 22/02/2022.Numero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dallacooperativa [OSCURATO:PERSONA] (la Cooperativa) nella controversia con INPS.2.

La controversia ha per oggetto il recupero della contribuzione afferentead ore di lavoro straordinario non denunciate e di sgravi contributivi exart.1 comma 118 legge n.190/2014 non dovuti, oggetto del verbale unicodi accertamento e notificazione notificato il 15/05/2017.3.

Il Tribunale di Modena rigettò l’opposizione al verbale proposta dallaCooperativa ed accolse la domanda riconvenzionale proposta dall’INPS.4.

La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza delgiudice di prime cure.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCooperativa lamenta la violazione ed errata applicazione degli articoli.2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., per non aver considerato che – inun’azione di accertamento negativo, quale è quella in oggetto, in cuil’onere della prova grava sulla parte resistente – la prova dei fatti fornitadalla parte convenuta INPS, e fondata su mere presunzioni semplici(risultanze cartellini marcatempo), doveva ritenersi superata da proveaventi efficacia di prova legale (dichiarazioni rilasciate avanti a pubbliciNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026ufficiali), e dunque per aver attribuito efficacia prevalente ad una provapresuntiva rispetto ad una prova legale.2.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., nonché omesso esame di circostanzedecisive ai fini del decidere, per non avere i Giudici del merito valutato ledeposizioni rese dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] ai funzionari inquirenti dellaGuardia di Finanza in sede di accesso (deposizioni da cui risulta in modounanime e concorde l’indicazione delle ore complessivamente lavorate daidipendenti e l’assenza di straordinari); per aver attribuito validità all’unicadeposizione di segno opposto, nonostante le palesi contraddizioni in cui lastessa cade (in ispecie se confrontata con le risultanze emerse dai c.d.cartellini segnatempo); e per aver infine attribuito in modo acriticovalenza assoluta ai c.d. cartellini segnatempo, senza verificare lacredibilità e veridicità delle informazioni ivi indicate.3.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchévertono sulle medesime questioni giuridiche.4.

In via preliminare deve rilevarsi che con la memoria illustrativa la partericorrente deduce che le stesse circostanze di fatto inerenti alla stessavicenda portata all’esame di questa Corte sono state affrontato dalTribunale di Modena che, con sentenza n. 3206/2023 del 18/03/2023, haassolto il legale rappresentante della parte ricorrente per non avercommesso il fatto.5.

In disparte da ogni altra considerazione il Collegio rileva che talesentenza: a) è stata trascritta nella sola parte relativa al capod’imputazione, e pertanto la Corte non è in grado di compiere alcunavalutazione sulle condizioni previste dall’art.654 cod. proc. pen. perl’efficacia penale della sentenza di assoluzione negli altri giudizi civili (altririspetto a quelli di danno, previsti dall’art.652 cod. proc. pen.); b) ilNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026passaggio in giudicato di tale sentenza è solo affermato, ma non provatonelle debite forme (art.124 disp. att. cod. proc. civ.).6.

Deve dunque escludersi che la sentenza n. n. 3206/2023 del [OSCURATO:PERSONA] produca alcun effetto di giudicato in questo procedimentocivile.7.

Con riferimento al tema della prova del lavoro straordinario laCooperativa sostiene che la corte territoriale abbia erroneamente assuntola propria decisione sulla scorta di una lettura acritica delle risultanzeemerse dai cartellini marcatempo, strumenti la cui efficacia, pergiurisprudenza costante, deve ritenersi meramente presuntiva, e la cuilettura deve essere effettuata anche in considerazione degli ulteriorielementi di prova emersi in sede di accertamento o nel giudizio di merito.Prova presuntiva che, nel caso di specie, sarebbe stata superata dalledichiarazioni rese dai dipendenti della Cooperativa in sede di ispezione daparte degli agenti accertatori, dichiarazioni dotate dell’efficacia della provalegale ex art.2700 cod. civ.8.

Con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova tra le parti, e inparticolare in relazione al tema dell’onere della prova della quantitàeffettiva della prestazione lavorativa nel caso di rilevazione delle presenzeper mezzo dei cartellini marcatempo, il Collegio intende dare continuità aiprincipi di diritto di Cass. 13466/2017 (richiamati anche dalla corteterritoriale), secondo i quali «poiché il diritto alla retribuzione sorge per ilsolo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplicepresenza del dipendente in azienda determina la presunzione dellasussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazionelavorativa.

Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorsoall'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che ilprestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero nonassoggettato al potere gerarchico.

E ciò alla stregua del criterio secondoNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo gravasu chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione».9.

La corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questo principio didiritto, perché ha ritenuto che incombesse sul datore di lavoro l’onere diprovare un orario effettivo di lavoro diverso (e inferiore) rispetto a quellorisultante dai cartellini marcatempo, e perciò non è incorsa nella violazionedell’art.2697 cod. civ.10.

Per quanto concerne la asserita violazione dell’art.2700 cod. civ., perla violazione, in particolare, della efficacia di prova legale delledichiarazioni rese dai lavoratori della Cooperativa agli ispettori INPS, ècostante l’orientamento di questa Corte, e non vi sono ragioni perdiscostarsene, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli entiprevidenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena provadei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzantisegnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenientida terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio èliberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altrerisultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (da ultimo, Cass. n.30164/2025).11.

La corte territoriale, nell’attribuire preminenza agli elementi di provadesumibili dai cartellini marcatempo sugli altri elementi di prova, quali ledichiarazioni rese dai lavoratori della Cooperativa agli ispettori INPS, nonsi è discostata da questi principi, e dunque non è incorsa nemmeno nellaviolazione dell’art.2700 cod. civ.12.

Altrettanto infondata è la censura relativa alla violazione degliartt.2727 e 2729 cod. civ.13.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare continuità, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazionedegli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle normeNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per viziodi sussunzione non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanzadegli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede: a) che si applichi il ragionamento probabilistico pervalutare la gravità; b) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto alfatto, per valutare la precisione; c) si metta in relazione ogni indizio contutti gli altri, per valutare la concordanza (da ultimo, Cass.n.21762/2025).14.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi didiritto, perché ha ritenuto che dai cartellini marcatempo potessedesumersi la quantità effettiva della prestazione lavorativa in difetto diuna prova contraria non fornita dalla parte ricorrente.15.

Sul punto la corte territoriale ha richiamato Cass. n. 13466/2017 edha ritenuto che «sarebbe stato onere della società ricorrente/appellantedare indicazioni di un'eventuale improprio utilizzo della strumentazione dequa, non valendo certo quale giustificazione il fatto di non avere ilcontrollo diretto sul sistema di rilevamento delle presenze (…) beneavrebbe potuto la società datrice di lavoro fare le proprie verifiche e, sedel caso, motivatamente contestare le risultanze in questione (…) Laconfutazione dell'assunto e consegnato due capitoli di prova, privi diadeguata specificità è inidonea a smentire attendibilmente il datooggettivo quale riportato dalle risultanze dei cartellini marcatempo».16.

Può dunque ritenersi che, seppur in modo succinto, la corte territorialeabbia valutato il requisito della gravità e della precisione della provaindiziaria, perché non risulta provato alcun improprio utilizzo dellastrumentazione de qua, né lo svolgimento di una prestazione effettiva inmisura inferiore a quella registrata.Numero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/202617.

Per quanto riguarda il requisito della concordanza, la corte territorialeha sostanzialmente ritenuto integrato tale requisito della concordanzadelle risultanze dei cartellini marcatempo tra loro, senza dunque attribuirerilievo alla discordanza tra le risultanze dei cartellini e le dichiarazioni resedai lavoratori al momento della ispezione (come trascritte nel ricorsointroduttivo).18.

Sul punto Cass. n.20241/2022 ha chiarito che non è necessarioprocedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedottidalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significatoprobatorio o ambigui.19.

La corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto che governano lamateria, e le censure sono in parte qua infondate, perché travalicanonell’apprezzamento dei fatti riservato al giudice del merito.20.

Le due censure sono infine inammissibili nelle parti restanti (subart.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) perché la corte territoriale haconfermato la sentenza del giudice di prime cure, e la parte ricorrente nonha dedotto in modo specifico la diversità tra le due rationes decidendi taleda determinare l’inapplicabilità della speciale causa di inammissibilitàprevista dall’ultimo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ.21.

Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCooperativa lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2359cod. civ. e dell’art. 1, comma 118, L. 190/2014, nella parte in cui ritieneche la sussistenza di collegamento tra le società “[OSCURATO:PERSONA].

Coop.” e“[OSCURATO:PERSONA].

Coop” possa considerarsi provata dalla mera (parziale)coincidenza dei soci delle due società, nonché dall’esistenza di rapporticommerciali tra le stesse.22.

La censura è infondata.23.

L’art.1 comma 118 della legge n.190/2014 prevede un esonero dalversamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro cheabbiano proceduto a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026indeterminato decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento ai contrattistipulati non oltre il 31/12/201524.

La disposizione, finalizzata alla promozione di forme di occupazionestabile, prevede che «l’esonero di cui al presente comma spetta ai datoridi lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, conesclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti sianorisultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore dilavoro», ed ancora, che «l'esonero di cui al presente comma non spetta aidatori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori inriferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate ocollegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già inessere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge».25.

L’intentio legis è chiara nel prevedere uno strumento che incentivi lapromozione di forme realizzative di stabile occupazione, sicchél’agevolazione contributiva è riconosciuta con riferimento a nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che superinocondizioni di precarietà e non siano espressive di forme simulatorie ostrumentali di creazione precostituita di condizioni di perdita dioccupazione; donde, la rilevanza della durata infrasemestrale del periodosusseguente alla perdita di occupazione stabile e delle ipotesi dicollegamento societario, espressive di una sostanziale continuitàoccupazionale.26.

Parte ricorrente, nella sua censura, si sofferma sul fatto impeditivodello sgravio contributivo, come previsto dalla disposizione sopra citata (ilcollegamento qualificato tra i due datori di lavoro).27.

Di contro, osserva la Corte che, proprio per le finalità antielusive delladisposizione in esame, è centrale la disamina del fatto costitutivo dellosgravio contributivo, ossia la creazione di nuova occupazione.

CreazioneNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026che è di per sé incompatibile con simulazione di una successione neirapporti di lavoro che in realtà dissimuli la loro prosecuzione alledipendenze di un datore solo formalmente diverso.28.

Nel caso in esame la corte territoriale, con un accertamento di fatto inquesta sede non sindacabile, ha sostanzialmente ritenuto che a seguitodella operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA].

Coop. e dalla odiernaricorrente non si sia creata nuova occupazione nei termini sopraspecificati.

E ciò in considerazione; a) del subentro della seconda negliappalti già gestiti dalla prima, e; b) per mezzo degli stessi dipendenti («il98% dei soci lavoratori è transitato dalla [OSCURATO:PERSONA].COOP. alla [OSCURATO:PERSONA].

COOP.»), e; c) in un contesto di collegamenti oggettivi esoggettivi tra le due cooperative.29.

La corte territoriale ha dunque fatto esatta applicazione dell’art.1comma 118 della legge n.190/2014 perché, dopo aver accertato mancatacreazione di nuova occupazione, ha escluso che la odierna ricorrenteavesse diritto agli sgravi contributivi oggetto di causa.30.

La censura è inammissibile nella parte restante (sub art.360 commaprimo n.5 cod. proc. civ.) perché la corte territoriale ha confermato lasentenza del giudice di prime cure, e la parte ricorrente non ha dedotto inmodo specifico la diversità tra le due rationes decidendi tale dadeterminare l’inapplicabilità della speciale causa di inammissibilità previstadall’ultimo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ.31.

I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.32.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oNICOLA CANTARELLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoROBERTO PAOLILLO-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 130/2022pubblicata il 22/02/2022.Numero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dallacooperativa [OSCURATO:PERSONA] (la Cooperativa) nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto il recupero della contribuzione afferentead ore di lavoro straordinario non denunciate e di sgravi contributivi exart.1 comma 118 legge n.190/2014 non dovuti, oggetto del verbale unicodi accertamento e notificazione notificato il 15/05/2017.3. Il Tribunale di Modena rigettò l’opposizione al verbale proposta dallaCooperativa ed accolse la domanda riconvenzionale proposta dall’INPS.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza delgiudice di prime cure.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCooperativa lamenta la violazione ed errata applicazione degli articoli.2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., per non aver considerato che – inun’azione di accertamento negativo, quale è quella in oggetto, in cuil’onere della prova grava sulla parte resistente – la prova dei fatti fornitadalla parte convenuta INPS, e fondata su mere presunzioni semplici(risultanze cartellini marcatempo), doveva ritenersi superata da proveaventi efficacia di prova legale (dichiarazioni rilasciate avanti a pubbliciNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026ufficiali), e dunque per aver attribuito efficacia prevalente ad una provapresuntiva rispetto ad una prova legale.2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., nonché omesso esame di circostanzedecisive ai fini del decidere, per non avere i Giudici del merito valutato ledeposizioni rese dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] ai funzionari inquirenti dellaGuardia di Finanza in sede di accesso (deposizioni da cui risulta in modounanime e concorde l’indicazione delle ore complessivamente lavorate daidipendenti e l’assenza di straordinari); per aver attribuito validità all’unicadeposizione di segno opposto, nonostante le palesi contraddizioni in cui lastessa cade (in ispecie se confrontata con le risultanze emerse dai c.d.cartellini segnatempo); e per aver infine attribuito in modo acriticovalenza assoluta ai c.d. cartellini segnatempo, senza verificare lacredibilità e veridicità delle informazioni ivi indicate.3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchévertono sulle medesime questioni giuridiche.4. In via preliminare deve rilevarsi che con la memoria illustrativa la partericorrente deduce che le stesse circostanze di fatto inerenti alla stessavicenda portata all’esame di questa Corte sono state affrontato dalTribunale di Modena che, con sentenza n. 3206/2023 del 18/03/2023, haassolto il legale rappresentante della parte ricorrente per non avercommesso il fatto.5. In disparte da ogni altra considerazione il Collegio rileva che talesentenza: a) è stata trascritta nella sola parte relativa al capod’imputazione, e pertanto la Corte non è in grado di compiere alcunavalutazione sulle condizioni previste dall’art.654 cod. proc. pen. perl’efficacia penale della sentenza di assoluzione negli altri giudizi civili (altririspetto a quelli di danno, previsti dall’art.652 cod. proc. pen.); b) ilNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026passaggio in giudicato di tale sentenza è solo affermato, ma non provatonelle debite forme (art.124 disp. att. cod. proc. civ.).6. Deve dunque escludersi che la sentenza n. n. 3206/2023 del [OSCURATO:PERSONA] produca alcun effetto di giudicato in questo procedimentocivile.7. Con riferimento al tema della prova del lavoro straordinario laCooperativa sostiene che la corte territoriale abbia erroneamente assuntola propria decisione sulla scorta di una lettura acritica delle risultanzeemerse dai cartellini marcatempo, strumenti la cui efficacia, pergiurisprudenza costante, deve ritenersi meramente presuntiva, e la cuilettura deve essere effettuata anche in considerazione degli ulteriorielementi di prova emersi in sede di accertamento o nel giudizio di merito.Prova presuntiva che, nel caso di specie, sarebbe stata superata dalledichiarazioni rese dai dipendenti della Cooperativa in sede di ispezione daparte degli agenti accertatori, dichiarazioni dotate dell’efficacia della provalegale ex art.2700 cod. civ.8. Con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova tra le parti, e inparticolare in relazione al tema dell’onere della prova della quantitàeffettiva della prestazione lavorativa nel caso di rilevazione delle presenzeper mezzo dei cartellini marcatempo, il Collegio intende dare continuità aiprincipi di diritto di Cass. 13466/2017 (richiamati anche dalla corteterritoriale), secondo i quali «poiché il diritto alla retribuzione sorge per ilsolo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplicepresenza del dipendente in azienda determina la presunzione dellasussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazionelavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorsoall'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che ilprestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero nonassoggettato al potere gerarchico. E ciò alla stregua del criterio secondoNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo gravasu chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione».9. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questo principio didiritto, perché ha ritenuto che incombesse sul datore di lavoro l’onere diprovare un orario effettivo di lavoro diverso (e inferiore) rispetto a quellorisultante dai cartellini marcatempo, e perciò non è incorsa nella violazionedell’art.2697 cod. civ.10. Per quanto concerne la asserita violazione dell’art.2700 cod. civ., perla violazione, in particolare, della efficacia di prova legale delledichiarazioni rese dai lavoratori della Cooperativa agli ispettori INPS, ècostante l’orientamento di questa Corte, e non vi sono ragioni perdiscostarsene, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli entiprevidenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena provadei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzantisegnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenientida terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio èliberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altrerisultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (da ultimo, Cass. n.30164/2025).11. La corte territoriale, nell’attribuire preminenza agli elementi di provadesumibili dai cartellini marcatempo sugli altri elementi di prova, quali ledichiarazioni rese dai lavoratori della Cooperativa agli ispettori INPS, nonsi è discostata da questi principi, e dunque non è incorsa nemmeno nellaviolazione dell’art.2700 cod. civ.12. Altrettanto infondata è la censura relativa alla violazione degliartt.2727 e 2729 cod. civ.13. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare continuità, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazionedegli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle normeNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per viziodi sussunzione non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanzadegli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede: a) che si applichi il ragionamento probabilistico pervalutare la gravità; b) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto alfatto, per valutare la precisione; c) si metta in relazione ogni indizio contutti gli altri, per valutare la concordanza (da ultimo, Cass.n.21762/2025).14. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi didiritto, perché ha ritenuto che dai cartellini marcatempo potessedesumersi la quantità effettiva della prestazione lavorativa in difetto diuna prova contraria non fornita dalla parte ricorrente.15. Sul punto la corte territoriale ha richiamato Cass. n. 13466/2017 edha ritenuto che «sarebbe stato onere della società ricorrente/appellantedare indicazioni di un'eventuale improprio utilizzo della strumentazione dequa, non valendo certo quale giustificazione il fatto di non avere ilcontrollo diretto sul sistema di rilevamento delle presenze (…) beneavrebbe potuto la società datrice di lavoro fare le proprie verifiche e, sedel caso, motivatamente contestare le risultanze in questione (…) Laconfutazione dell'assunto e consegnato due capitoli di prova, privi diadeguata specificità è inidonea a smentire attendibilmente il datooggettivo quale riportato dalle risultanze dei cartellini marcatempo».16. Può dunque ritenersi che, seppur in modo succinto, la corte territorialeabbia valutato il requisito della gravità e della precisione della provaindiziaria, perché non risulta provato alcun improprio utilizzo dellastrumentazione de qua, né lo svolgimento di una prestazione effettiva inmisura inferiore a quella registrata.Numero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/202617. Per quanto riguarda il requisito della concordanza, la corte territorialeha sostanzialmente ritenuto integrato tale requisito della concordanzadelle risultanze dei cartellini marcatempo tra loro, senza dunque attribuirerilievo alla discordanza tra le risultanze dei cartellini e le dichiarazioni resedai lavoratori al momento della ispezione (come trascritte nel ricorsointroduttivo).18. Sul punto Cass. n.20241/2022 ha chiarito che non è necessarioprocedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedottidalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significatoprobatorio o ambigui.19. La corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto che governano lamateria, e le censure sono in parte qua infondate, perché travalicanonell’apprezzamento dei fatti riservato al giudice del merito.20. Le due censure sono infine inammissibili nelle parti restanti (subart.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) perché la corte territoriale haconfermato la sentenza del giudice di prime cure, e la parte ricorrente nonha dedotto in modo specifico la diversità tra le due rationes decidendi taleda determinare l’inapplicabilità della speciale causa di inammissibilitàprevista dall’ultimo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ.21. Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laCooperativa lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2359cod. civ. e dell’art. 1, comma 118, L. 190/2014, nella parte in cui ritieneche la sussistenza di collegamento tra le società “[OSCURATO:PERSONA]. Coop.” e“[OSCURATO:PERSONA]. Coop” possa considerarsi provata dalla mera (parziale)coincidenza dei soci delle due società, nonché dall’esistenza di rapporticommerciali tra le stesse.22. La censura è infondata.23. L’art.1 comma 118 della legge n.190/2014 prevede un esonero dalversamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro cheabbiano proceduto a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026indeterminato decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento ai contrattistipulati non oltre il 31/12/201524. La disposizione, finalizzata alla promozione di forme di occupazionestabile, prevede che «l’esonero di cui al presente comma spetta ai datoridi lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, conesclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti sianorisultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore dilavoro», ed ancora, che «l'esonero di cui al presente comma non spetta aidatori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori inriferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate ocollegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già inessere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge».25. L’intentio legis è chiara nel prevedere uno strumento che incentivi lapromozione di forme realizzative di stabile occupazione, sicchél’agevolazione contributiva è riconosciuta con riferimento a nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che superinocondizioni di precarietà e non siano espressive di forme simulatorie ostrumentali di creazione precostituita di condizioni di perdita dioccupazione; donde, la rilevanza della durata infrasemestrale del periodosusseguente alla perdita di occupazione stabile e delle ipotesi dicollegamento societario, espressive di una sostanziale continuitàoccupazionale.26. Parte ricorrente, nella sua censura, si sofferma sul fatto impeditivodello sgravio contributivo, come previsto dalla disposizione sopra citata (ilcollegamento qualificato tra i due datori di lavoro).27. Di contro, osserva la Corte che, proprio per le finalità antielusive delladisposizione in esame, è centrale la disamina del fatto costitutivo dellosgravio contributivo, ossia la creazione di nuova occupazione. CreazioneNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026che è di per sé incompatibile con simulazione di una successione neirapporti di lavoro che in realtà dissimuli la loro prosecuzione alledipendenze di un datore solo formalmente diverso.28. Nel caso in esame la corte territoriale, con un accertamento di fatto inquesta sede non sindacabile, ha sostanzialmente ritenuto che a seguitodella operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e dalla odiernaricorrente non si sia creata nuova occupazione nei termini sopraspecificati. E ciò in considerazione; a) del subentro della seconda negliappalti già gestiti dalla prima, e; b) per mezzo degli stessi dipendenti («il98% dei soci lavoratori è transitato dalla [OSCURATO:PERSONA].COOP. alla [OSCURATO:PERSONA]. COOP.»), e; c) in un contesto di collegamenti oggettivi esoggettivi tra le due cooperative.29. La corte territoriale ha dunque fatto esatta applicazione dell’art.1comma 118 della legge n.190/2014 perché, dopo aver accertato mancatacreazione di nuova occupazione, ha escluso che la odierna ricorrenteavesse diritto agli sgravi contributivi oggetto di causa.30. La censura è inammissibile nella parte restante (sub art.360 commaprimo n.5 cod. proc. civ.) perché la corte territoriale ha confermato lasentenza del giudice di prime cure, e la parte ricorrente non ha dedotto inmodo specifico la diversità tra le due rationes decidendi tale dadeterminare l’inapplicabilità della speciale causa di inammissibilità previstadall’ultimo comma dell’art.348 ter cod. proc. civ.31. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.32. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 20085/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 13930/2026Data pubblicazione 13/05/2026euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 13930/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris