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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 03820/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 settembre 2012, con riferimento alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2011.

Il giudice dell'esecuzione accoglieva la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, osservando che il Morelli era stato condannato per un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006, riportando una pena superiore ad anni due di reclusione.

In particolare, infatti, con sentenza pronunciata in data 12 maggio 2011, irrevocabile il 31 ottobre 2011, la Corte di appello di Napoli aveva condannato il Morelli alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis, 582, 576, n.1, 61, n. 2, cod. pen., commessi fino al settembre 2008.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'indulto.

La difesa osserva che per giurisprudenza consolidata quando il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta di revoca dell'indulto per la sussistenza di una causa ostativa risultante prima della concessione del beneficio medesimo, è tenuto a verificare se tale causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha applicato l'indulto, essendo preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa.

Nel caso di specie, invero, la concessione dell'indulto è avvenuta in data 19 settembre 2012, in epoca successiva alla data di irrevocabilità della sentenza ostativa alla concessione, in quanto risalente al 31 ottobre 2011.

Poiché dal tenore dell'ordinanza di revoca non emerge che il giudice dell'esecuzione abbia verificato se la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che aveva applicato il beneficio, la richiesta è l'annullamento di detta ordinanza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha appurato in sede di revoca se la causa ostativa preesistente fosse stata conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio, in quanto risultante dagli atti del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale ai fini della revoca dell'indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto occorre anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita.

Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso.

In altri termini, il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358).

Ed infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc.

Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione in sede di revoca non ha verificato e motivato in ordine alla conoscibilità della causa ostativa preesistente al riconoscimento dell'indulto, in considerazione che la condanna ostativa è divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2011 a fronte della concessione del beneficio datata 19 settembre 2012.

2. Si impone, pertanto l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Benevento che rinnoverà il giudizio sul punto, con piena libertà valutativa, tenendo conto dei principi esposti. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.

Così deciso in' dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 settembre 2012, con riferimento alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2011. Il giudice dell'esecuzione accoglieva la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, osservando che il Morelli era stato condannato per un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006, riportando una pena superiore ad anni due di reclusione. In particolare, infatti, con sentenza pronunciata in data 12 maggio 2011, irrevocabile il 31 ottobre 2011, la Corte di appello di Napoli aveva condannato il Morelli alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis, 582, 576, n.1, 61, n. 2, cod. pen., commessi fino al settembre 2008. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'indulto. La difesa osserva che per giurisprudenza consolidata quando il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta di revoca dell'indulto per la sussistenza di una causa ostativa risultante prima della concessione del beneficio medesimo, è tenuto a verificare se tale causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha applicato l'indulto, essendo preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa. Nel caso di specie, invero, la concessione dell'indulto è avvenuta in data 19 settembre 2012, in epoca successiva alla data di irrevocabilità della sentenza ostativa alla concessione, in quanto risalente al 31 ottobre 2011. Poiché dal tenore dell'ordinanza di revoca non emerge che il giudice dell'esecuzione abbia verificato se la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che aveva applicato il beneficio, la richiesta è l'annullamento di detta ordinanza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha appurato in sede di revoca se la causa ostativa preesistente fosse stata conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio, in quanto risultante dagli atti del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale ai fini della revoca dell'indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto occorre anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita. Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso. In altri termini, il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358). Ed infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione in sede di revoca non ha verificato e motivato in ordine alla conoscibilità della causa ostativa preesistente al riconoscimento dell'indulto, in considerazione che la condanna ostativa è divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2011 a fronte della concessione del beneficio datata 19 settembre 2012. 2. Si impone, pertanto l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Benevento che rinnoverà il giudizio sul punto, con piena libertà valutativa, tenendo conto dei principi esposti. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in' dat
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