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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45371/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di IPalermolha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è generico in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, al punto da non consentire l'individuazione dei capi o dei punti della sentenza impugnati, e aspecifiche, poiché sviluppate attraverso argomentazioni astratte e prive di qualsivoglia collegamento concreto alla motivazione della sentenza in verifica.

Rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto denunzia asseriti difetti, contraddittorietà e illogicità della motivazione, là dove, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra un'esauriente disamina dei dati probatori, tale da renderla completa, lineare e coerente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di IPalermolha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è generico in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, al punto da non consentire l'individuazione dei capi o dei punti della sentenza impugnati, e aspecifiche, poiché sviluppate attraverso argomentazioni astratte e prive di qualsivoglia collegamento concreto alla motivazione della sentenza in verifica. Rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto denunzia asseriti difetti, contraddittorietà e illogicità della motivazione, là dove, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra un'esauriente disamina dei dati probatori, tale da renderla completa, lineare e coerente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris