CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controL'[OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro3429 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 480/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha respinto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantedella G.P. '97 Soc. Coop., avverso la decisione del Tribunale di Lucca che avevaconfermato l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro diLucca-[OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ritenendoche il contratto di distacco stipulato con la società L.I.C. dissimulasse una fattispeciedi somministrazione irregolare di manodopera.Numero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026La Corte territoriale ha premesso che l'accertamento ispettivo aveva riguardatol'impiego presso la società utilizzatrice di trentanove lavoratori formalmentedipendenti della cooperativa appellante, i quali erano stati inseriti nell'organizzazioneproduttiva della L.I.C. in forza di un contratto qualificato dalle parti come «distaccoper formazione». Secondo la ricostruzione degli organi ispettivi, condivisa dal giudicedi primo grado, il rapporto doveva invece essere ricondotto ad una somministrazioneillecita di manodopera, in ragione della mancanza di un effettivo interesse deldistaccante e dell'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale delsoggetto utilizzatore.2. Nel giudizio di appello il Pizzacani aveva sostenuto che il contratto rispondevaa una genuina finalità formativa, essendo volto alla qualificazione professionale dipersonale assunto sul territorio lucchese in vista dell'affidamento in appalto di alcuniservizi da parte della L.I.C.; aveva inoltre dedotto che i lavoratori erano statiselezionati, assunti, retribuiti e gestiti dalla cooperativa e che il successivoaffidamento di attività in appalto avrebbe confermato la reale funzione del distacco.Aveva altresì contestato sia la valorizzazione operata dal Tribunale dell'assenza ditutor e di specifici percorsi formativi, sia il rilievo attribuito alla differenza tra costodel personale e corrispettivi fatturati alla società utilizzatrice.3. La Corte d'appello ha ritenuto infondati tutti i motivi di gravame. Inparticolare, dopo avere richiamato l'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 e la circolareministeriale n. 3 del 2004, ha evidenziato che il tratto distintivo del distacco rispettoalla somministrazione è rappresentato dall'esistenza di un interesse produttivo deldistaccante diverso dal mero lucro. Sulla base di tale premessa, ha escluso che nellaspecie fosse stata raggiunta la prova dell'interesse formativo prospettato dallacooperativa.La Corte territoriale ha osservato che il successivo contratto di appalto, indicatodall'appellante quale sbocco naturale del percorso formativo, non era stato stipulatodalla G.P. '97 Soc. Coop., bensì da altra società, la [OSCURATO:PERSONA], sia purericonducibile al medesimo Pizzacani; ha inoltre rilevato che il contratto di distacconon conteneva alcun riferimento ad un futuro appalto e che quest'ultimo era statoconcluso soltanto dopo il primo accesso ispettivo, circostanze ritenute incompatibilicon la tesi secondo cui il distacco sarebbe stato programmato fin dall'origine qualefase preparatoria dell'affidamento dei servizi.Ulteriore conferma della reale finalità dell'operazione è stata individuata nelladeposizione della teste Lumi, dipendente della L.I.C., la quale aveva riferito che lacollaborazione tra le due imprese era stata concepita allo scopo di alleggerire il costoNumero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026del personale e di esternalizzare alcune attività produttive, dichiarazione interpretatadalla Corte come indicativa di un mero trasferimento di forza lavoro presso il soggettoutilizzatore.La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che gli esiti dell'istruttoria avevanodimostrato l'effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi da parte della L.I.C.Le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori avevano infatti attestato che ledirettive operative provenivano dai responsabili della produzione della lavanderia eche il personale formalmente dipendente della cooperativa prestava la propria attivitàpromiscuamente con i lavoratori della società utilizzatrice, utilizzando i medesimisistemi di rilevazione delle presenze. Dalle medesime risultanze istruttorie non erainvece emerso alcun concreto esercizio del potere organizzativo da parte delPizzacani, né l'effettiva realizzazione di attività formative mediante l'impiego dipersonale specializzato della cooperativa.Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di intermediazione illecitadi manodopera, la Corte d'appello ha pertanto ritenuto integrata una situazione nellaquale il datore di lavoro formale conservava i soli compiti amministrativi inerenti allagestione dei rapporti di lavoro, mentre l'organizzazione e la direzione dellaprestazione risultavano riferibili all'impresa utilizzatrice.La Corte ha inoltre attribuito valore indiziario alla circostanza che le fattureemesse dalla cooperativa nei confronti della L.I.C. riportassero importi superiori almero costo del lavoro, nonostante il contratto di distacco prevedesse espressamenteche il corrispettivo dovesse essere commisurato esclusivamente a tale costo. Purdando atto dell'esistenza di interlocuzioni tra le parti anteriori all'accesso ispettivo, ilgiudice di merito ha ritenuto significativo che la fattura di conguaglio fosse stataemessa soltanto dopo la richiesta ispettiva di esibizione della documentazionecontabile.Infine, la Corte territoriale ha valorizzato ulteriori elementi sintomatici della nongenuinità del distacco, individuati nell'indicazione della sede della L.I.C. quale luogodi lavoro nei contratti individuali stipulati con i lavoratori interessati e nellacircostanza che alcuni di essi si fossero rivolti direttamente alla società utilizzatriceper la ricerca di un'occupazione.Sulla base dell'insieme di tali elementi, la Corte d'appello ha concluso nel sensodella insussistenza di un autentico interesse del distaccante e della configurabilità diuna somministrazione irregolare di manodopera, rigettando conseguentementel'appello e confermando integralmente la decisione di primo grado.Numero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/20264. Con ricorso ex art. 360 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e la società G.P. '97 Soc.Coop. impugnano la sentenza n. 480/2022 della Corte d'Appello di Firenze sulla basedi cinque motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lucca MassaCarrara.Il collegio ha deliberato per il deposito della motivazione il termine di giornisessanta ex art. 380 bis 1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte territorialenon abbia esaminato la censura di extra petizione formulata in appello. Deduconoche il Tribunale aveva fondato la declaratoria di illegittimità del distacco su circostanzemai contestate dall'Ispettorato nel verbale ispettivo e nell'ordinanza-ingiunzione,segnatamente sull'asserita assenza di tutor e di un percorso formativo qualificante,elementi estranei al thema decidendum quale delineato dall'amministrazione.Sostengono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente sovrapposto tale questionea quella, distinta, dell'interesse del distaccante, omettendo di pronunciarsi sul motivoeffettivamente devoluto.1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per diverse ragioni. In primoluogo, non rappresenta i presupposti tipici del vizio denunciato, assumendo il vizio diextra petizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la natura di vizio sussumibileall’interno del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e non di vizio della motivazione (Cass.06/07/2017, n. 16646). Inoltre, il motivo è privo di specificità (art. 366 n. 6 c.p.c.).perché reitera il primo motivo d’appello, riportato alla pagina 4 della sentenza quiimpugnata, rigettato dalla Corte territoriale, (alla pag. 6 della sentenza) in quantol’Ispettorato aveva contestato l’interesse del distaccante nei termini dallo stessodedotti e, dunque, la circostanza dell’assenza del tutor - riportata dal Tribunale asupporto della carenze di finalità formativa sottesa al distacco- doveva ritenersi meraspecificazione di un tema già introdotto dalla parte e, comunque, valorizzazione di unfatto risultante dagli atti.A fronte di tale motivazione, l’assunto di assenza di valutazione di un fatto storicorilevante ai sensi del n. 5) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è deduzione del tuttoslegata rispetto al punto deciso oltre che generica.Il motivo, in realtà, dimentica che, in tema di sanzioni amministrative,l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, maNumero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autoritàamministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità ela fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 dellal. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, concognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, maestesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito dellafondatezza dell'ingiunzione (Cass. n. 29315 del 13/11/2024 (Rv. 673034 - 01).Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito, con doppia motivazioneconforme, hanno rilevato plurime ragioni per le quali il distacco formalmente invocatonon potesse ritenersi genuino, con le conseguenze contenute nel provvedimentosanzionatorio impugnato.2. Con il secondo motivo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003. Iricorrenti assumono che la Corte d'appello abbia valutato il contratto di distaccoutilizzando criteri propri dell'appalto e dell'interposizione illecita di manodopera,responsabili della società distaccataria. Secondo la prospettazione difensiva, neldistacco formativo è fisiologico che il lavoratore sia inserito nell'organizzazione deldistaccatario e riceva da quest'ultimo le istruzioni necessarie all'apprendimentodell'attività lavorativa, sicché l'eterodirezione valorizzata dalla sentenza impugnatacostituirebbe elemento compatibile, e non incompatibile, con la genuinità deldistacco.2.1. Il motivo è infondato giacché la sentenza impugnata, proprio a seguitodell’accertata insussistenza dell’invocato interesse formativo del personaleformalmente distaccato, ha escluso la ricorrenza del necessario presuppostodell’interesse al distacco in capo al datore di lavoro. Vale, dunque, il principio secondocui (Cass. n. 7517 del 15/05/2012, Rv. 622885 – 01; Cass. n. 9694 del 2009, Rv.608185 - 01) la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione dellavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) èconsentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, unospecifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come attoorganizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica dellemodalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneitàdel distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allosvolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativoNumero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità,se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi riguardanti l'effettiva attività formativasvolta durante il distacco. Lamentano che la Corte territoriale abbia ritenutoinsussistenti i tutor e il percorso formativo senza considerare le risultanze istruttoriedalle quali sarebbe emerso che le dipendenti della società utilizzatrice, DanielaSpicciani e [OSCURATO:PERSONA], svolgevano concretamente attività di affiancamento eformazione dei lavoratori. Sostengono inoltre che la figura del tutor non costituiscerequisito normativamente previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 e che ladecisione impugnata avrebbe attribuito rilievo ad un presupposto privo di baselegislativa.3.1. Il motivo è inammissibile. Lo stesso tende alla rivalutazione del giudizio dimerito in presenza di doppia sentenza conforme di rigetto nel merito, a seguito diistruttoria sui fatti dedotti dalle parti, delle deduzioni difensive ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., trattandosi di ricorso pendente al 28 febbraio 2023 (art. 35 d. lgs. n, 150del 2022 - In vigore dal 1° gennaio 2023).4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 con riguardo alla valutazionedell'interesse del distaccante. I ricorrenti censurano la conclusione della Corteterritoriale secondo cui il distacco sarebbe stato sorretto da una mera finalitàlucrativa, sostenendo che l'interesse perseguito era costituito dalla formazione dipersonale da impiegare in futuri appalti nel settore delle lavanderie industriali.Evidenziano che il distacco costituiva una fase preparatoria dell'acquisizione di unappalto effettivamente ottenuto e che la sentenza avrebbe confuso l'interesse deldistaccante con quello del distaccatario, attribuendo rilievo a circostanze riferibiliesclusivamente alla società utilizzatrice. Richiamano altresì le risultanze testimonialiche, a loro avviso, dimostrerebbero la reale finalità formativa dell'operazione.4.1. Il motivo è inammissibile in quanto si oppone all’accertamento in fattooperato dai giudici del merito, pur formalmente denunciando la violazione o falsaapplicazione di legge, persegue in realtà una rivalutazione del merito e dei fatti storicidi causa, ovvero una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quellaoperata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass. n. 17702/2022;Cass. n. 16608/2026).Il giudizio di legittimità, infatti, non può tradursi in una nuova valutazione delmateriale probatorio né in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quellaNumero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026compiuta dal giudice di secondo grado con motivazione congrua ed esauriente (Cass.n. 2401/2024).In particolare, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto,previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., concerne l'erronea individuazione ointerpretazione della fattispecie normativa astratta e presuppone, pertanto, unaquestione interpretativa della norma applicata. Ne consegue che la censura rivoltaalla ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito non èriconducibile a tale vizio, ma può essere dedotta esclusivamente nei limiti del viziomotivazionale di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 23517/2025).5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione di legge in relazione al c.d. profilo fiscale valorizzato dallasentenza impugnata quale indice della finalità lucrativa del distacco. I ricorrentisostengono che la differenza tra il costo del personale e gli importi inizialmentefatturati era stata rilevata spontaneamente dalle parti prima dell'accesso ispettivo eche la successiva fattura di conguaglio fosse stata emessa in esecuzione di accordigià intervenuti. Deducono pertanto che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare la documentazione contabile e la corrispondenza intercorsa tra le parti,dalle quali emergerebbe che l'operazione si concluse senza alcun vantaggioeconomico per la cooperativa e, anzi, con una perdita, escludendo così il presuntocarattere lucrativo del distacco.5.1. Anche tale motivo non considera i limiti di operabilità del vizio di motivazioneinvocato, di cui si è detto in precedenza. Si tratta, peraltro, di argomenti difensivi - atacer d’altro - certamente non decisivi, nella loro portata fattuale, per incrinare ladecisione nel suo complesso.Il carattere lucrativo del distacco è stato accertato, nel merito, dando atto che lafattura compensativa era stata emessa solo ad accertamento ispettivo iniziato, conevidente finalità di inquinamento del compendio fattuale tendente a correggere lareale natura dell’operazione economica, e tale argomentazione sorreggeadeguatamente la decisione.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 462/2023Numero sezionale 3429/2026Numero di raccolta generale 26009/2026Data pubblicazione 30/09/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese in favoredel controricorrente, che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta