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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21691/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 n. 7 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1500,00 di multa con pena sospesa.

Il procedimento ha ad oggetto la sottrazione di oggetti in alcune chiese di Senigallia, segnatamente un calice nella chiesa di [OSCURATO:PERSONA], un mazzo di chiavi nella chiesa di [OSCURATO:PERSONA], e due corone nella chiesa della [OSCURATO:PERSONA] dell'Immacolata approfittando del fatto che i tre edifici erano aperti al pubblico (fatti accertati in Senigallia in data 19.3.2018).

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona il quale con un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione dell'art. 163 comma 1, ultimo periodo cod.pen. atteso che la pena cui fare riferimento è quella complessiva ragguagliata a norma dell'art. 135 cod.pen. sicché nella specie la sospensione condizionale poteva essere concessa solo per la pena detentiva.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria che elimina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 1, lett. a, b e c, I. 11.6.2004, n. 145, ha integrato il testo dell'art. 163, consentendo al giudice di ordinare che l'esecuzione della pena detentiva sia sospesa anche nel caso in cui essa, essendo applicata congiuntamente a pena pecuniaria, supererebbe - operando il ragguaglio di cui all'art. 135 - i limiti massimi indicati nei primi tre commi della norma (rispettivamente due anni, tre anni, due anni e sei mesi, a seconda dell'età del reo).

Ai fini del computo della soglia minima di pena detentiva sospendibile, la L. n. 145 del 2004 ha di fatto neutralizzato l'incidenza dell'eventuale pena pecuniaria congiunta a pena detentiva.

Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena è stata erroneamente estesa anche alla pena pecuniaria.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena pecuniaria, statuizione che elimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 n. 7 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1500,00 di multa con pena sospesa. Il procedimento ha ad oggetto la sottrazione di oggetti in alcune chiese di Senigallia, segnatamente un calice nella chiesa di [OSCURATO:PERSONA], un mazzo di chiavi nella chiesa di [OSCURATO:PERSONA], e due corone nella chiesa della [OSCURATO:PERSONA] dell'Immacolata approfittando del fatto che i tre edifici erano aperti al pubblico (fatti accertati in Senigallia in data 19.3.2018). 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona il quale con un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione dell'art. 163 comma 1, ultimo periodo cod.pen. atteso che la pena cui fare riferimento è quella complessiva ragguagliata a norma dell'art. 135 cod.pen. sicché nella specie la sospensione condizionale poteva essere concessa solo per la pena detentiva. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria che elimina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 1, lett. a, b e c, I. 11.6.2004, n. 145, ha integrato il testo dell'art. 163, consentendo al giudice di ordinare che l'esecuzione della pena detentiva sia sospesa anche nel caso in cui essa, essendo applicata congiuntamente a pena pecuniaria, supererebbe - operando il ragguaglio di cui all'art. 135 - i limiti massimi indicati nei primi tre commi della norma (rispettivamente due anni, tre anni, due anni e sei mesi, a seconda dell'età del reo). Ai fini del computo della soglia minima di pena detentiva sospendibile, la L. n. 145 del 2004 ha di fatto neutralizzato l'incidenza dell'eventuale pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena è stata erroneamente estesa anche alla pena pecuniaria. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena pecuniaria, statuizione che elimi
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