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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14608/2026

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lematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2310/2023depositata il 21/11/2023;Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza del Tribunale di Cosenza n.1695 del 23/10/2012, intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] affinchéquesta le consegnasse la documentazione relativa alla FondazioneCavaliere del [OSCURATO:PERSONA], assumendo che dettasentenza aveva accertato la legittimità della delibera del Consiglio diamministrazione della stessa Fondazione che l’aveva nominatapresidente e aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di tutti ibeni e i documenti relativi alla Fondazione e le aveva inibito diutilizzare il titolo di presidente.2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutividinanzi al Tribunale di Bologna.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.4.

Il Tribunale rigettò l’opposizione con la sentenza n. 1261 del 8 –13/05/2021.5. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado.6. [OSCURATO:PERSONA] resistette in fase d’impugnazione.7.

La Corte d’appello di Bologna ha, con la sentenza n. 2310 del21/11/2023, accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato chela Pozzi non aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata sullabase della sentenza n. 1695 del 23/10/2012.8.

Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].9.

Resiste con rituale controricorso [OSCURATO:PERSONA].10.

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con riserva di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. recante rubrica «Cosa giudicata» e 324 cod. proc. civ.con rubrica «Cosa giudicata formale».La ricorrente afferma che la Corte d’appello di Bologna, con lasentenza n. 2310 del 2023, avrebbe posto in essere l’elusione delgiudicato portato dalla sentenza n. 1695 del 23/10/2012 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe preso in considerazione eventisuccessivi alla detta sentenza, che aveva sancito la legittimità delledeliberazioni degli organi della Fondazione e segnatamente delladelibera del 27/06/2007, e poiché ha ritenuto che il successivocommissariamento dell’ente aveva comportato l’azzeramento degliorgani della fondazione e il conseguente venire meno del potererappresentativo della Fondazione in capo alla Pozzi.Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha rilevato che dopo ladelibera del 2007, della quale la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1695 del 2012 aveva sancito la legittimità e, con essa, quella dellatitolarità della carica di presidente della Fondazione in capo alla Pozzi,vi era stato il commissariamento della Fondazione, disposto dallaRegione Calabria, quale competente autorità amministrativa, condeliberazione del 25/03/2010, con nomina di un commissariostraordinario, nella persona del professor [OSCURATO:PERSONA], cheaveva proceduto, nell’anno 2011, alla nomina di un nuovo consigliodi amministrazione della Fondazione, originariamente composto dasette membri, poi ridotti a cinque a seguito della rinuncia della stessaPozzi e di un altro componente.I detti fatti, successivi alla delibera della Fondazione del 2007, la cuilegittimità era stata presa a fondamento dalla sentenza n. 1695 del2012 del Tribunale di Cosenza, sono stati, quindi, del tuttolegittimamente presi in considerazione dalla Corte territoriale inquanto implicanti circostanze sopravvenute alla statuizione dir.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026accertamento della sentenza del 2012 che si era attestata al verbaledel 2007.

Come logica conseguenza il passaggio in giudicato, sulquale non vi è contestazione, della sentenza n. 1695/2012 delTribunale di Cosenza non può coprire fatti successivamente verificatisirispetto a quanto risultante dal verbale in data 23/06/2007 delConsiglio di amministrazione della Fondazione o ai fatti considerati daquella pronuncia.

I detti fatti successivi al giugno 2007 e, comunque,quelli successivi pure alla stessa richiamata sentenza sono stati, inconclusione, legittimamente valutati dalla Corte di merito al finedell’esclusione dei poteri rappresentativi e gestori della Fondazione incapo alla Pozzi.

La legittimazione della ricorrente ad esercitarel’azione esecutiva è, pertanto, venuta meno per effetto delle vicende,successive rispetto alla sentenza n. 1695 del 2012,dell’amministrazione della Fondazione.La giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento allamateria delle opposizioni esecutive, ha affermato (tra molte, si vedaCass. 19/12/2025 n. 33233) che il giudicato che si forma all’esitodell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. copre ildedotto e il deducibile in relazione all’oggetto del giudizio, il cui themadecidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del dirittodi procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall’opponente conl’atto introduttivo e, quanto alle specifiche condizioni dell’azioneesecutiva contestate dall’opponente, ovvero alle specifiche vicende,di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee aprodurre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul creditoportato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto edi diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebberostate deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie;ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione,in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o nonritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche nonr.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio,neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti edesaminati.

Nella specie, il giudicato sceso sulla sentenza n. 1695 del2012 del Tribunale di Cosenza non poteva coprire le vicendedipanatesi nel corso degli anni successivi al 2007; né consacrava invia immutabile, o insensibile a differenti e successive vicende, il dirittodella parte pur vittoriosa.2.

Col secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Costituzione.

A mezzo di detto motivo di impugnativa ella censura lasentenza n. 2310/2023 della Corte d’appello di Bologna, poichéaffetta da vizio di motivazione, ossia da carenza della stessa, idoneaa determinarne la nullità.Il motivo è inammissibile, prima che infondato.In primo luogo, la ricorrente non ha in alcun modo né indicato né ilriportato il contenuto dell’atto di appello, di cui aveva denunciato, giàin sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto dispecificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile inquesto giudizio di legittimità.Ad ogni buon conto, la motivazione della Corte territoriale, sebbeneconcisa, è in tutte le sue parti, compresa quella relativaall’ammissibilità della stessa impugnazione, intellegibile e logica ed è,quindi, superiore al cd minimo costituzionale come individuato dallagiurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte (a partire da Sez.U. 7/04/2014, n. 8053 e quindi tra le molte successive: Cass.12/10/2017 n. 23940; Cass. 3/03/2022 n. 7090), dovendosi oramairitenere non più deducibili le censure di motivazione insufficiente salvii casi di assoluta carenza della motivazione.In ordine all’ammissibilità dell’appello è adeguata la motivazione resadalla Corte territoriale, di cui alla prima metà della pag. 4, ove vi è unr.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026richiamo, peraltro esteso, alla giurisprudenza di questa Corte sullatematica dell’impugnazione di merito, al quale segue l’affermazionedell’avere la [OSCURATO:PERSONA] rivolto «specifiche e dettagliate censure allasentenza impugnata».

Nel resto il motivo non conduce una critica indiritto, ma chiede una diversa valutazione dei fatti, compresi in essigli atti processuali, il che non è consentito in sede di legittimità.3.

Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ. la Pozzi deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 25 cod.civ. recante titolo «Controllo sull’amministrazione delle fondazioni».La sentenza della Corte territoriale avrebbe realizzato una violazionedella previsione codicistica, in quanto avrebbe ritenuto erroneamenteche l’autorità amministrativa potesse ingerirsi del controllo dellefondazioni in contrasto con la volontà espressa fagli organi dellastessa legittimamente eletti.Anche tale motivo, se non inammissibile, è infondato.In primo luogo, esso non si correla alla ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che, per quanto già sopra detto, ha valorizzato, ancor piùdel commissariamento del 2010, fatti successivi al 2012, ai fini dellaesclusione della qualità di Presidente in capo all’odierna ricorrente.Peraltro, effettivamente l’art. 25 cod. civ. consente, in un’ottica nonpiù pienamente attuale, e risalente all’epoca della codificazione delloscorso secolo, di disfavore per le cd. comunità private, all’autoritàgovernativa di disporre il commissariamento delle fondazioni e ciò atutela dell’interesse pubblico.È in conseguenza di detta previsione di legge e dell’interventodell’autorità amministrativa, dalla detta norma previsto, che lasentenza della Corte d’appello di Bologna ha del tutto correttamenteritenuto che la nomina della Pozzi di cui alla delibera del 2007 elegittimata dalla sentenza n. 1965 del 2012 del Tribunale di Cosenzanon potesse avere efficacia ultrattiva all’azzeramento degli organi divertice e alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

Tantor.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026a seguito dell’intervenuto commissariamento della Fondazione,disposto dalla Regione Calabria nell’anno 2010.

Non consta che gli attidel commissario, e la sua stessa nomina, né quelli successivi a quelliconsiderati nella sentenza del 2012, siano stati impugnati, dinanzi allecompetenti autorità giurisdizionali.4.

Col quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento di appello,nonché violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618cod. proc. civ. per inappellabilità della sentenza.Il motivo censura la sentenza della Corte territoriale per avere questaritenuto che tre motivi di opposizione fossero qualificabili come motividi merito e non solo formali, così statuendo su di essi e accogliendoli,mentre, viceversa, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’impugnazione poiché quelli devoluti erano motivi relativi a sentenzache aveva deciso su opposizione di carattere soltanto formale, ai sensidell’art. 617 cod. proc. civ.Il motivo è infondato in quanto, effettivamente, la Chiarellocontestava la carenza di legittimazione attiva della precettante Pozzie, per il resto, correttamente era azionata con l’art. 615 cod. proc.civ. la deduzione di fatti sopravvenuti, cosicché le prospettazioni dellaChiarello integravano motivi di opposizione all’esecuzione, relativi allastessa sussistenza del diritto della Pozzi di procedere a esecuzioneforzata, ossia all’an e non invece al quomodo dell’esecuzione forzatae la decisione su di essi da parte del Tribunale comportava la pienaappellabilità della sentenza, non trattandosi di sentenza resa suopposizione formale che, sola, sarebbe stata inappellabile.5.

Il ricorso è, in conclusione, infondato poiché tutti i motivi sonoinammissibili (il secondo e, in parte il terzo) o infondati (gli altri).6.

Il ricorso è rigettato.7.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivor.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026in favore della controricorrente, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la ritualedichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.8.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedell’impugnazione, per il versamento, da parte dell’impugnante,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2424/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2310/2023depositata il 21/11/2023;Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza del Tribunale di Cosenza n.1695 del 23/10/2012, intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] affinchéquesta le consegnasse la documentazione relativa alla FondazioneCavaliere del [OSCURATO:PERSONA], assumendo che dettasentenza aveva accertato la legittimità della delibera del Consiglio diamministrazione della stessa Fondazione che l’aveva nominatapresidente e aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di tutti ibeni e i documenti relativi alla Fondazione e le aveva inibito diutilizzare il titolo di presidente.2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutividinanzi al Tribunale di Bologna.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.4. Il Tribunale rigettò l’opposizione con la sentenza n. 1261 del 8 –13/05/2021.5. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado.6. [OSCURATO:PERSONA] resistette in fase d’impugnazione.7. La Corte d’appello di Bologna ha, con la sentenza n. 2310 del21/11/2023, accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato chela Pozzi non aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata sullabase della sentenza n. 1695 del 23/10/2012.8. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].9. Resiste con rituale controricorso [OSCURATO:PERSONA].10. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con riserva di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. recante rubrica «Cosa giudicata» e 324 cod. proc. civ.con rubrica «Cosa giudicata formale».La ricorrente afferma che la Corte d’appello di Bologna, con lasentenza n. 2310 del 2023, avrebbe posto in essere l’elusione delgiudicato portato dalla sentenza n. 1695 del 23/10/2012 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe preso in considerazione eventisuccessivi alla detta sentenza, che aveva sancito la legittimità delledeliberazioni degli organi della Fondazione e segnatamente delladelibera del 27/06/2007, e poiché ha ritenuto che il successivocommissariamento dell’ente aveva comportato l’azzeramento degliorgani della fondazione e il conseguente venire meno del potererappresentativo della Fondazione in capo alla Pozzi.Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha rilevato che dopo ladelibera del 2007, della quale la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1695 del 2012 aveva sancito la legittimità e, con essa, quella dellatitolarità della carica di presidente della Fondazione in capo alla Pozzi,vi era stato il commissariamento della Fondazione, disposto dallaRegione Calabria, quale competente autorità amministrativa, condeliberazione del 25/03/2010, con nomina di un commissariostraordinario, nella persona del professor [OSCURATO:PERSONA], cheaveva proceduto, nell’anno 2011, alla nomina di un nuovo consigliodi amministrazione della Fondazione, originariamente composto dasette membri, poi ridotti a cinque a seguito della rinuncia della stessaPozzi e di un altro componente.I detti fatti, successivi alla delibera della Fondazione del 2007, la cuilegittimità era stata presa a fondamento dalla sentenza n. 1695 del2012 del Tribunale di Cosenza, sono stati, quindi, del tuttolegittimamente presi in considerazione dalla Corte territoriale inquanto implicanti circostanze sopravvenute alla statuizione dir.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026accertamento della sentenza del 2012 che si era attestata al verbaledel 2007. Come logica conseguenza il passaggio in giudicato, sulquale non vi è contestazione, della sentenza n. 1695/2012 delTribunale di Cosenza non può coprire fatti successivamente verificatisirispetto a quanto risultante dal verbale in data 23/06/2007 delConsiglio di amministrazione della Fondazione o ai fatti considerati daquella pronuncia. I detti fatti successivi al giugno 2007 e, comunque,quelli successivi pure alla stessa richiamata sentenza sono stati, inconclusione, legittimamente valutati dalla Corte di merito al finedell’esclusione dei poteri rappresentativi e gestori della Fondazione incapo alla Pozzi. La legittimazione della ricorrente ad esercitarel’azione esecutiva è, pertanto, venuta meno per effetto delle vicende,successive rispetto alla sentenza n. 1695 del 2012,dell’amministrazione della Fondazione.La giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento allamateria delle opposizioni esecutive, ha affermato (tra molte, si vedaCass. 19/12/2025 n. 33233) che il giudicato che si forma all’esitodell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. copre ildedotto e il deducibile in relazione all’oggetto del giudizio, il cui themadecidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del dirittodi procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall’opponente conl’atto introduttivo e, quanto alle specifiche condizioni dell’azioneesecutiva contestate dall’opponente, ovvero alle specifiche vicende,di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee aprodurre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul creditoportato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto edi diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebberostate deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie;ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione,in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o nonritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche nonr.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio,neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti edesaminati. Nella specie, il giudicato sceso sulla sentenza n. 1695 del2012 del Tribunale di Cosenza non poteva coprire le vicendedipanatesi nel corso degli anni successivi al 2007; né consacrava invia immutabile, o insensibile a differenti e successive vicende, il dirittodella parte pur vittoriosa.2. Col secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Costituzione. A mezzo di detto motivo di impugnativa ella censura lasentenza n. 2310/2023 della Corte d’appello di Bologna, poichéaffetta da vizio di motivazione, ossia da carenza della stessa, idoneaa determinarne la nullità.Il motivo è inammissibile, prima che infondato.In primo luogo, la ricorrente non ha in alcun modo né indicato né ilriportato il contenuto dell’atto di appello, di cui aveva denunciato, giàin sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto dispecificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile inquesto giudizio di legittimità.Ad ogni buon conto, la motivazione della Corte territoriale, sebbeneconcisa, è in tutte le sue parti, compresa quella relativaall’ammissibilità della stessa impugnazione, intellegibile e logica ed è,quindi, superiore al cd minimo costituzionale come individuato dallagiurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte (a partire da Sez.U. 7/04/2014, n. 8053 e quindi tra le molte successive: Cass.12/10/2017 n. 23940; Cass. 3/03/2022 n. 7090), dovendosi oramairitenere non più deducibili le censure di motivazione insufficiente salvii casi di assoluta carenza della motivazione.In ordine all’ammissibilità dell’appello è adeguata la motivazione resadalla Corte territoriale, di cui alla prima metà della pag. 4, ove vi è unr.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026richiamo, peraltro esteso, alla giurisprudenza di questa Corte sullatematica dell’impugnazione di merito, al quale segue l’affermazionedell’avere la [OSCURATO:PERSONA] rivolto «specifiche e dettagliate censure allasentenza impugnata». Nel resto il motivo non conduce una critica indiritto, ma chiede una diversa valutazione dei fatti, compresi in essigli atti processuali, il che non è consentito in sede di legittimità.3. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ. la Pozzi deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 25 cod.civ. recante titolo «Controllo sull’amministrazione delle fondazioni».La sentenza della Corte territoriale avrebbe realizzato una violazionedella previsione codicistica, in quanto avrebbe ritenuto erroneamenteche l’autorità amministrativa potesse ingerirsi del controllo dellefondazioni in contrasto con la volontà espressa fagli organi dellastessa legittimamente eletti.Anche tale motivo, se non inammissibile, è infondato.In primo luogo, esso non si correla alla ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che, per quanto già sopra detto, ha valorizzato, ancor piùdel commissariamento del 2010, fatti successivi al 2012, ai fini dellaesclusione della qualità di Presidente in capo all’odierna ricorrente.Peraltro, effettivamente l’art. 25 cod. civ. consente, in un’ottica nonpiù pienamente attuale, e risalente all’epoca della codificazione delloscorso secolo, di disfavore per le cd. comunità private, all’autoritàgovernativa di disporre il commissariamento delle fondazioni e ciò atutela dell’interesse pubblico.È in conseguenza di detta previsione di legge e dell’interventodell’autorità amministrativa, dalla detta norma previsto, che lasentenza della Corte d’appello di Bologna ha del tutto correttamenteritenuto che la nomina della Pozzi di cui alla delibera del 2007 elegittimata dalla sentenza n. 1965 del 2012 del Tribunale di Cosenzanon potesse avere efficacia ultrattiva all’azzeramento degli organi divertice e alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Tantor.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026a seguito dell’intervenuto commissariamento della Fondazione,disposto dalla Regione Calabria nell’anno 2010. Non consta che gli attidel commissario, e la sua stessa nomina, né quelli successivi a quelliconsiderati nella sentenza del 2012, siano stati impugnati, dinanzi allecompetenti autorità giurisdizionali.4. Col quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento di appello,nonché violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618cod. proc. civ. per inappellabilità della sentenza.Il motivo censura la sentenza della Corte territoriale per avere questaritenuto che tre motivi di opposizione fossero qualificabili come motividi merito e non solo formali, così statuendo su di essi e accogliendoli,mentre, viceversa, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’impugnazione poiché quelli devoluti erano motivi relativi a sentenzache aveva deciso su opposizione di carattere soltanto formale, ai sensidell’art. 617 cod. proc. civ.Il motivo è infondato in quanto, effettivamente, la Chiarellocontestava la carenza di legittimazione attiva della precettante Pozzie, per il resto, correttamente era azionata con l’art. 615 cod. proc.civ. la deduzione di fatti sopravvenuti, cosicché le prospettazioni dellaChiarello integravano motivi di opposizione all’esecuzione, relativi allastessa sussistenza del diritto della Pozzi di procedere a esecuzioneforzata, ossia all’an e non invece al quomodo dell’esecuzione forzatae la decisione su di essi da parte del Tribunale comportava la pienaappellabilità della sentenza, non trattandosi di sentenza resa suopposizione formale che, sola, sarebbe stata inappellabile.5. Il ricorso è, in conclusione, infondato poiché tutti i motivi sonoinammissibili (il secondo e, in parte il terzo) o infondati (gli altri).6. Il ricorso è rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivor.g. n. 2424/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 2424/2024Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 14608/2026Data pubblicazione 17/05/2026in favore della controricorrente, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la ritualedichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedell’impugnazione, per il versamento, da parte dell’impugnante,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2424/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 14608/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris