CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 NUCIFERO;2789 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3804/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2023 R.G.N. 2871/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA], adiva iltribunale di Napoli per rivendicare il ticket corrisposto a far dataNumero registro generale 3776/2024dal 2018, sospeso dalla società a seguito di recesso unilateraleN umero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 23752/2026dall'accordo aziendale in precedenza siglato. Il tribunale diData pubblicazione 21/07/2026Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza del tribunale diNapoli proponeva impugnazione il lavoratore e, la Corted'appello di Napoli, riformando integralmente la sentenza diprimo grado, accoglieva la domanda condannando la società alpagamento delle somme di denaro a titolo di ticket “per i disagiriscontrati sul cantiere”.2.La Corte d'appello, partendo dal duplice orientamento in temadi recesso unilaterale datoriale dall'accordo aziendale a tempoindeterminato, evidenziava che la disdetta unilaterale di unaccordo aziendale a tempo indeterminato che, in astratto, èlegittima, non può ritenersi tale in concreto se, contemplandoun’indennità corrisposta per particolari ragioni, finisca conl’integrare la stessa retribuzione e sia, pertanto, irriducibile (cosìcome avvenuto nel caso di specie). Secondo le argomentazionisviluppate dai giudici del gravame, adesive della prospettazionedel ricorrente, il ticket, come evincibile anche dalla determinadel Comune di Monte di Procida n. 117 del 22.08.2016, era voltoa compensare i disagi, nell’esecuzione della prestazionelavorativa, derivanti dalla peculiare conformazione geograficadel territorio comunale.3.Avverso la sentenza n. 3804/23, ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidandolo a due motivi. Resiste RizzoAngelo con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato lememorie.4.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisioneNumero registro generale 3776/2024Numero sezionale 2789/20261. Con il primo motivo la società deduce la violazione dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 23752/2026Data pubblicazione 21/07/20261373 c.c. in combinato disposto con l'art. 1375 c.c., integranteil vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3.Secondo tale prospettazione la Corte di appello avrebbe erratonel ritenere che il recesso unilaterale dagli accordi aziendali nonfosse legittimo. In particolare, la società evidenzia che lavalorizzazione delle disposizioni sull’interpretazione di cui agliartt. 1369 c.c. e 1366 c.c., integrerebbe una violazione di leggein quanto determinante l’inoperatività delle previsioni di cui agliartt. 1373 c.c. e 1375 c.c., legittimanti il recesso unilaterale daun accordo a tempo indeterminato, giusta il principio di nonperpetuità del vincolo obbligatorio.1.1. Secondo l’assunto della parte, l’incentivo, legato al disagioper mancata fornitura di strutture necessarie al cambio abiti eservizi igienici, come dimostrato già nei precedenti gradi (cfr.doc. n. 5 fascicolo di primo grado), eliminata la situazione didisagio, giustificava il recesso dall’accordo.1.2. Osserva il Collegio che il motivo come articolato è infondatoe deve essere respinto.Attraverso la censura in esame la parte ripropone leargomentazioni già formulate innanzi al giudice del gravame chesono state oggetto di analisi e vaglio critico incensurabile in sededi legittimità perché prive di qualsivoglia indicazione in ordinead eventuali profili omissivi dell’interpretazione offerta ma soloindicativi di una ricostruzione alternativa già vagliata ecensurata e, pertanto, non nuovamente proponibile.E’ pacifico il consolidato orientamento di questa Corte in ordinealla recedibilità dall’accordo unilaterale, nei contratti di durata,secondo cui qualora il contratto collettivo non abbia unpredeterminato termine di efficacia, non può vincolare persempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso perNumero registro generale 3776/2024Numero sezionale 2789/2026vanificarsi la causa e la funzione sociale della contratNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 23752/2026Data pubblicazione 21/07/2026collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio-economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzionedel contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Neconsegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti deilavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole,sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimoniodel lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa odi una fase del rapporto già esaurita, e non anche quandovengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua dellaprecedente più favorevole regolamentazione (cfr. Cass.23105/2019).La Corte di appello, partendo proprio da tali principi conun’argomentazione ampia (cfr. pag. 12-13 sentenza) dellaclausola dell’accordo sindacale che giustificava l’erogazione delticket relativa ai “disagi riscontrati sul cantiere”, ha ritenuto conuna valutazione che attiene al merito del contenuto dellaclausola stessa, che essa fosse riferibile alla peculiareconformazione del territorio del comune di Monte di Procida,unica interpretazione validamente possibile, giusta la previsionedell’art. 1367 c.c.Del resto, il motivo di gravame non “dialoga” con il punto dimotivazione che esclude la possibile riconduzione della stessaalla monetizzazione dei DPI, in quanto nulla ma si limita adinvocare la violazione dei principi non riscontrabile nella specie,Numero registro generale 3776/2024Numero sezionale 2789/2026proprio perché costituenti la premessa maggiorNeum erod dei ral ccolta generale 23752/2026Data pubblicazione 21/07/2026ragionamento condotto.2.Con il secondo motivo si invoca la violazione dell’art. 2103 c.c.integrante, quale error in iudicando, il vizio ex art. 360 c.p.c. n.3. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nelritenere che l’erogazione del ticket fosse qualificabile comeretribuzione intangibile e non modificabile in peius. Sostienel’istante che l’erogazione dell’indennità non è certa nell' an maè collegata a particolari condizioni di lavoro ed al permanere ditali condizioni e, pertanto, sottratta al principio di irriducibilità.2.1.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Le argomentazioni svolte a fondamento dello stesso nonassurgono a censure avverso la motivazione impugnata ma sibasano su un presupposto fattuale diverso da quello contenutonella motivazione e con il quale la società non si confronta.Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. il ticket sarebbe stato corrisposto per idisagi derivanti dalla non conformità degli spogliatoi, dei serviziigienici e degli impianti (cfr. pag. 8 del ricorso) la cui rimozione,essendo voce della retribuzione collegata alle modalità dellastessa, è suscettibile di decurtazione perché riducibile.Nella motivazione, invece, la Corte, pur consapevole dellaricostruzione compiuta da parte ricorrente, ha fornito unadiversa interpretazione partendo da un presupposto fattualediverso: l’eziologia dell’emolumento aggiuntivo è collegata allaconformazione geografica del territorio, per quanto si evinceanche dal dato documentale richiamato (cfr. pag. 5 dellamotivazione), dato morfologico immodificabile e quindicondizione per l’irriducibilità del trattamento economico.E’ evidente che le critiche del ricorrente, dietro l’invocazioneformale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanzainvestono direttamente le valutazioni in fatto operate dallaNumero registro generale 3776/2024Corte territoriale, sollecitando un accertamento di fatto diversoN umero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 23752/2026da quello compiuto dalla Corte territoriale che non è possibileData pubblicazione 21/07/2026richiedere al Giudice di legittimità e, nel loro sviluppoargomentativo, operano un’inammissibile commistione fraquestioni di diritto e accertamenti di fatto che non èdenunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Peraltro, la doglianza non “dialoga” con la motivazione proprioperché non illustra omissioni o errori nel percorsoargomentativo ma si limita ad offrire, reiterandola, una diversaricostruzione senza richiamare un mutamento della situazionefattuale come accertata e motivata dal giudice del gravame. Nonvi è un’adeguata illustrazione di come si concreti l’error iniudicando rispetto a ciascuna doglianza, con specifico confrontotra l’interpretazione dell’enunciato normativo e le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumonoerrate, di modo che non è resa possibile l’operazione di correttasussunzione delle singole censure.3.Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue ilcriterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 2000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoNumero registro generale 3776/2024forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAN umero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 23752/2026come per legge, con attribuzione.Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]