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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 05670/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19823/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreton. cron. 794/2024 depositat o dal Tribunale di Monzain data 1 5 . 7 .20 2 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pr opose istanza di ammissione al passivo dellaliquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1 , n. 2 , c.c., per un credito di € 9 . 986, vantato a titolo di residuo compenso perl’attività professionale svolta in esecuzione di un incarico avente ad oggetto la «consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023 - 2028 » e la «rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista dell’approvazione della richiesta di concordato in continuità».

Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatricedella liquidazione giudiziale.

L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monzain composizione collegiale.

Contro il decreto del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La curat rice della liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato:«Della illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1,lett. a), e 84 , comma 2 , del CCII, 1218 e 2236 e ss . c.c., 2751-bis, comma 1 , n. 2 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per avere confermato il provvedimento con cui è stata rigettata l’ammissione al passivo del credito professionale relativo alla predisposizione del [OSCURATO:PERSONA] industriale a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] non presentati per mancato rilascio dell’attestazione dei dati contabili in ipotesi di concordato con riserva o cd.

“in bianco” nel quale la proposta di concordato preventivo con il piano e l’attestazione di veridicità dei dati possono essere predisposti successivamente alla presentazione della domanda e durante la pendenza dei termini concessi dal Tribunale».

Nel decreto impugnato si legge che la curatrice della liquidazione giudiziale aveva ecce pito l’ inadempimento del professionista innanzitutto rilevando che «il business plan risulta redatto sulla base di scritture contabili inattendibili» e che, di fronte a tale eccezione, «l’opponente si è limitato ad affermare che il business planera stato redatto sulla base delle scritture contabili consegnate dalla società e della documentazione allegata al ricorso exart. 44 CCII , non potendo in alcun modo prevedersi il diniego dell’attestazione in ordine alla veridicità dei dati contabili pervenuto quasi due mesi dopo il conferimento dell’incarico da parte del professionista indipendente dott. [OSCURATO:PERSONA]».

Nel ricorso per cassazione, da un lato, viene ribadita la tesi della impossibilità per l’attuale ricorrente di prevedere l’inattendibilità dei dati aziendali poi rilevata dalla professionista indipendente [ « l’inammissibilità del concordato non poteva esserepreventivamente verificata da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sulla base dei documentiallegati al ricorso ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII (del 22/11/2022) da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], e più in particolare, dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali, ciascuno con le relative ricevute di deposito sino all’anno 2021 (compreso), nonché dalle situazioni debitorie all’ottobre 2022, si poteva chiaramente evincere il contrario»]; dall’altro lato, si afferma che il busi ness plan venne effettivamente completato e fu redattonel rispetto delle norme tecniche dettate e praticate per tale tipo di elaborati (« Il ricorrente ha svolto senza dubbio il proprio mandato con competenza, diligenza e professionalità, secondo le c.d. linee guida che rappresentano un parametro di valutazione della condotta del professionista»). 2.Il ricorso è in ammissibile .

2.1. La tesi secondo cui le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state, in realtà, complete e attendibili attiene all’accertamento del fatto e non può essere prospettata in questa sede a fondamento della censura d i un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il tribunale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origine impraticabile la redazione di un piano idoneo a sostenere una proposta di concordato preventivo o altra soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale .

In tale contesto, la redazione del business plan – ch e è una parte essenziale di un piano di concordato basato sulla previsione di continuità aziendale (art. 87, lett. e, c.c.i.i.) –risulta anch’essa impossibile e, in ogni caso, se effettuata sulla base di dati aziendali non attendibili, del tutto inutile per il cliente del professionista incaricato (oltre che dannoso per i suoi creditori, nella misura in cui comporta la perdita di tempo prezioso rispetto all’avvio dell’unica soluzione dell’insolvenza in concreto praticabile e l’assunzione di costi non necessari).

Sulla base dell’accertamento del fatto(qui insindacabile), si deve tenere fermo che il compito del professionista incaricato di redigereil business plan non si esaurisce nel corretto utilizzo delle informazioni ricevute sui dati aziendali di partenza, ma implica anche il controllo sulla attendibilità di quei dati.

Ciò vale tanto più se si considera che l’incarico ricevuto dal ricorrente non aveva ad oggetto la semplice redazione del business plan, bensì la «consulenza e assistenza nella formazione di un business planper gli anni 2023-2028, nonché nella rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista della approvazione della richiesta di Concordato in continuità».

L’esplicita funzionalizzazione dell’incarico all’auspicato successo del concordato preventivo mette in ulteriore risalto quanto correttamente rilevato nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, laddove siafferma che « Il professionista incaricato di redigere il business plannon può … operare come una monade avulsa dal contesto in cui opera, ma deve necessariamente relazionarsi con continuità con tutti gli altri professionisti a vario titolo incaricati dal debitore per l’unico e comune obiettivo».

È appena il caso di aggiungere che i dati aziendali sui quali la professionista indipendente espresse il suo giudizio di inattendibilità erano necessariamente i medesimi dati già utilizzati anche dal ricorrente per redigere il business plan ; sicché l’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto prevedere il successivo giudizio negativo della professionista indipendente implica una sorta di confessione dell’omesso controllo preventivo di quei dati.

2.2. Una volta appurato che l’inadempimento eccepito dalla curatrice fallimentare consiste nell’avere reso la prestazione in un contesto – noto al professionista o che egli avrebbe dovuto conoscere – che la rendeva del tutto inutile, risulta irrilevante, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, l’affermazione del ricorrente di avere redatto il business planin conformità alle regole dell’arte.

Non è stata infatti messa in discussione la correttezzadel metodo utilizzato dal ricorrente per formulare previsioni economiche sulla base dei dati disponibili, bensì l’utilizzazione stessa di quei dati, senza un preventivo controllo in merito alla loro attendibilità.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19823/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreton. cron. 794/2024 depositat o dal Tribunale di Monzain data 1 5 . 7 .20 2 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pr opose istanza di ammissione al passivo dellaliquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1 , n. 2 , c.c., per un credito di € 9 . 986, vantato a titolo di residuo compenso perl’attività professionale svolta in esecuzione di un incarico avente ad oggetto la «consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023 - 2028 » e la «rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista dell’approvazione della richiesta di concordato in continuità». Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatricedella liquidazione giudiziale. L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monzain composizione collegiale. Contro il decreto del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La curat rice della liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato:«Della illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1,lett. a), e 84 , comma 2 , del CCII, 1218 e 2236 e ss . c.c., 2751-bis, comma 1 , n. 2 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per avere confermato il provvedimento con cui è stata rigettata l’ammissione al passivo del credito professionale relativo alla predisposizione del [OSCURATO:PERSONA] industriale a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] non presentati per mancato rilascio dell’attestazione dei dati contabili in ipotesi di concordato con riserva o cd. “in bianco” nel quale la proposta di concordato preventivo con il piano e l’attestazione di veridicità dei dati possono essere predisposti successivamente alla presentazione della domanda e durante la pendenza dei termini concessi dal Tribunale». Nel decreto impugnato si legge che la curatrice della liquidazione giudiziale aveva ecce pito l’ inadempimento del professionista innanzitutto rilevando che «il business plan risulta redatto sulla base di scritture contabili inattendibili» e che, di fronte a tale eccezione, «l’opponente si è limitato ad affermare che il business planera stato redatto sulla base delle scritture contabili consegnate dalla società e della documentazione allegata al ricorso exart. 44 CCII , non potendo in alcun modo prevedersi il diniego dell’attestazione in ordine alla veridicità dei dati contabili pervenuto quasi due mesi dopo il conferimento dell’incarico da parte del professionista indipendente dott. [OSCURATO:PERSONA]». Nel ricorso per cassazione, da un lato, viene ribadita la tesi della impossibilità per l’attuale ricorrente di prevedere l’inattendibilità dei dati aziendali poi rilevata dalla professionista indipendente [ « l’inammissibilità del concordato non poteva esserepreventivamente verificata da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sulla base dei documentiallegati al ricorso ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII (del 22/11/2022) da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], e più in particolare, dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali, ciascuno con le relative ricevute di deposito sino all’anno 2021 (compreso), nonché dalle situazioni debitorie all’ottobre 2022, si poteva chiaramente evincere il contrario»]; dall’altro lato, si afferma che il busi ness plan venne effettivamente completato e fu redattonel rispetto delle norme tecniche dettate e praticate per tale tipo di elaborati (« Il ricorrente ha svolto senza dubbio il proprio mandato con competenza, diligenza e professionalità, secondo le c.d. linee guida che rappresentano un parametro di valutazione della condotta del professionista»). 2.Il ricorso è in ammissibile . 2.1. La tesi secondo cui le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state, in realtà, complete e attendibili attiene all’accertamento del fatto e non può essere prospettata in questa sede a fondamento della censura d i un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il tribunale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origine impraticabile la redazione di un piano idoneo a sostenere una proposta di concordato preventivo o altra soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale . In tale contesto, la redazione del business plan – ch e è una parte essenziale di un piano di concordato basato sulla previsione di continuità aziendale (art. 87, lett. e, c.c.i.i.) –risulta anch’essa impossibile e, in ogni caso, se effettuata sulla base di dati aziendali non attendibili, del tutto inutile per il cliente del professionista incaricato (oltre che dannoso per i suoi creditori, nella misura in cui comporta la perdita di tempo prezioso rispetto all’avvio dell’unica soluzione dell’insolvenza in concreto praticabile e l’assunzione di costi non necessari). Sulla base dell’accertamento del fatto(qui insindacabile), si deve tenere fermo che il compito del professionista incaricato di redigereil business plan non si esaurisce nel corretto utilizzo delle informazioni ricevute sui dati aziendali di partenza, ma implica anche il controllo sulla attendibilità di quei dati. Ciò vale tanto più se si considera che l’incarico ricevuto dal ricorrente non aveva ad oggetto la semplice redazione del business plan, bensì la «consulenza e assistenza nella formazione di un business planper gli anni 2023-2028, nonché nella rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista della approvazione della richiesta di Concordato in continuità». L’esplicita funzionalizzazione dell’incarico all’auspicato successo del concordato preventivo mette in ulteriore risalto quanto correttamente rilevato nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, laddove siafferma che « Il professionista incaricato di redigere il business plannon può … operare come una monade avulsa dal contesto in cui opera, ma deve necessariamente relazionarsi con continuità con tutti gli altri professionisti a vario titolo incaricati dal debitore per l’unico e comune obiettivo». È appena il caso di aggiungere che i dati aziendali sui quali la professionista indipendente espresse il suo giudizio di inattendibilità erano necessariamente i medesimi dati già utilizzati anche dal ricorrente per redigere il business plan ; sicché l’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto prevedere il successivo giudizio negativo della professionista indipendente implica una sorta di confessione dell’omesso controllo preventivo di quei dati. 2.2. Una volta appurato che l’inadempimento eccepito dalla curatrice fallimentare consiste nell’avere reso la prestazione in un contesto – noto al professionista o che egli avrebbe dovuto conoscere – che la rendeva del tutto inutile, risulta irrilevante, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, l’affermazione del ricorrente di avere redatto il business planin conformità alle regole dell’arte. Non è stata infatti messa in discussione la correttezzadel metodo utilizzato dal ricorrente per formulare previsioni economiche sulla base dei dati disponibili, bensì l’utilizzazione stessa di quei dati, senza un preventivo controllo in merito alla loro attendibilità. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr
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